Sentenza 23 aprile 2024
Decreto cautelare 16 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00970/2026REG.PROV.COLL.
N. 07406/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7406 del 2024, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
OV LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Zizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Pozzo Faceto, viale Stazione n. 10;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 395/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OV LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. OV ON e uditi per le parti gli avvocati procuratore dello Stato Ignazio Fresu e Annarita Celeste in sostituzione dell'avvocato Marcello Zizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato il 24 marzo 2023 e depositato il 27 marzo OV LI ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia – sede di Bari, chiedendone l’annullamento, i ruoli e la cartella di pagamento n. 30020180000009122/000 emessa in data 10 aprile 2018 da A.G.E.A. e notificata in data 16 aprile 2018, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 19.817,77, a titolo di prelievo supplementare e interessi (cd. “quota latte”) per le campagne lattiero casearie 1995-96 e 1996-97.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:
1) Prescrizione del credito ;
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost. carenza di motivazione .
2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per la Puglia– sede di Bari, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha dichiarato il credito di A.G.E.A. prescritto.
In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che “non vi è la prova che l’intimazione di pagamento impugnata sia stata preceduta dal perfezionamento della notificazione di atti idonei ad interrompere la prescrizione”, motivo per cui l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato deve ritenersi fondata per decorso del termine ordinario decennale.
3. Con ricorso notificato il 30 settembre 2024 e depositato il 3 ottobre 2024 A.G.E.A. ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma previa sospensione in via cautelare ex art. 98 c.p.a. dell’esecutività.
3.1 A sostegno dell’appello ha dedotto un unico motivo così rubricato:
1) Istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a. – erroneità della sentenza di prime cure in punto di prescrizione .
4.In data 18 ottobre 2024 si è costituito in giudizio OV LI per resistere al giudizio.
5. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 24 ottobre 2024 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 3999 del 2024 “ritenuto che le ragioni di parte appellante siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, sede della quale potrà essere più approfonditamente delibata la questione dell’intervenuta prescrizione del credito azionato e della valenza interruttiva, rispetto alle singole annualità di che trattasi, degli atti risultanti dalla documentazione depositata dall’avvocatura erariale ex art.104 c.p.a.” ha accolto ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. l’istanza cautelare proposta da parte appellante.
6. Parte appellata ha depositato, in data 22 maggio 2025, una memoria difensiva chiedendo la reiezione dell’appello.
6.1 In particolare parte appellata ha eccepito l’inammissibilità della documentazione prodotta da parte appellante perché quest’ultima sarebbe rimasta contumace in primo grado e perché risulterebbero violati i limiti di cui all’art. 104 c.p.a..
Non ha, peraltro riproposto ex art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi dichiarati assorbiti e non esaminati dal primo giudice.
7. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 giugno 2025 questa Sezione, ritenendo la causa non matura per la decisione, con ordinanza collegiale n. 6274 del 17 luglio 2025 ha sollecitato le parti a dedurre in maniera specifica in ordine alla rilevanza, ai fini dell’interruzione della prescrizione del credito azionato da A.G.E.A., del decreto n. 1367/2012 del 7 febbraio 2012 del Presidente del T.A.R. per il Lazio - sede di Roma che ha dichiarato perento il ricorso R.G. n 18548/1999, pure espressamente menzionato da parte appellante nell’atto di gravame e dalla stessa prodotto in giudizio (rinvenibile sul portale P.A.T. sotto il link “documenti” del 3 ottobre 2024).
Più segnatamente, ha rilevato, sollecitando le parti a prendere posizione sul punto, che lo stesso si riferisce ad ambedue le annualità in contestazione ( id est 1995-96 e 1996-97) ma che nell’ambito di tale giudizio risulta costituito il solo Ministero delle Politiche Agricole e non anche l’Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) successivamente soppressa in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) con il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165.
In tale prospettiva ha, altresì, ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio ordinando ad A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire documentazione comprovante le parti effettivamente costituite in giudizio dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma R.G. n 18548/1999.
8. In data 6 agosto 2025 A.G.E.A. ha adempiuto all’ordine istruttorio.
9. Nelle date, rispettivamente, del 15 settembre 2025 e del 12 dicembre 2025 l’azienda agricola appellata e la difesa erariale hanno depositato memorie difensive.
10. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
1.1 Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità della documentazione depositata da A.G.E.A. unitamente al ricorso in appello formulata da parte appellante.
Sotto un primo profilo si deve osservare che nel processo amministrativo non esiste l’istituto della contumacia con il suo carico di preclusioni riferibili alla parte soccombente, sussistendo il divieto dei nova in sede di appello esclusivamente per le eccezioni in senso stretto e non per le mere difese o per le questioni comunque rilevabili d’ufficio, ad esclusione di quelle inerenti la giurisdizione o la competenza (cfr. ex plurimis Cons. Stato, ad, plen. n. 4 del 2018, n. 5 del 2015; Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8171).
Sotto un secondo profilo va, poi, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellante per violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
Si deve rilevare che ai sensi dell’art. 104, secondo comma, c.p.a. nel giudizio di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Il Collegio - in disparte la considerazione che l’art. 104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio ( ex multis Con. Stato VI, 9 febbraio 2024, n. 1321) - condivide l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “nuovi documenti” (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301; Cons. Stato, sez.VI, 9 giugno 2023, n. 5670).
Di talché, la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: a) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; b) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. In definitiva, la norma de qua permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Venendo al caso di specie, va affermata l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., della produzione documentale in questo grado di giudizio essendo essa indispensabile ai fini della decisione della causa (Cons. Stato, sez. IV, n. 7052/2020; Corte Cassazione, Sez. VI, ordinanza 29 novembre 2021, n. 37220), che, avendo ad oggetto provviste finanziarie di derivazione eurounionale, impegna direttamente lo Stato nei confronti dell’Unione al recupero dell’indebito.
L’ammissibilità della produzione documentale deriva anche dal fatto che la sentenza impugnata, nel basare l’accoglimento del ricorso in primo grado sulla prescrizione del credito oggetto di intimazione di pagamento, abbia semplicemente rilevato la carenza di documentazione comprovante la notifica degli atti interruttivi del termine di prescrizione, senza disporre alcun onere istruttorio in capo all’amministrazione ex art. 64, c.p.a.
Anche sotto tale ultimo profilo, pertanto, emerge l’indispensabilità dei documenti depositati nel presente grado di appello in quanto idonei a dimostrare l’esistenza di un fatto ritenuto inesistente dalla pronuncia impugnata.
2. È, quindi, possibile procedere allo scrutinio nel merito dell’appello proposto da A.G.E.A.
Con un unico motivo si denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo fondato il suo primo motivo a mezzo del quale è stata dedotta la prescrizione del credito azionato a mezzo dell’impugnata cartella di pagamento n. 30020180000009122/000 emessa in data 10 aprile 2018 da AG.E.A. e notificata in data 16 aprile 2018, relativa ai tributi coattivi per gli anni 1996 e 1997 in materia di quote latte.
Osserva parte appellante che, come espressamente riconosciuto in sentenza dal T.A.R., l’appellato sig. OV LI:
- con ricorso n. R.G. 18253/2000 ha impugnato l’imputazione di prelievo supplementare oggetto della cartella di A.G.E.A. che viene in rilievo in questa sede, a cui è seguito il decreto n.9131 del 3 novembre 2011 con cui il T.A.R. Lazio sede di Roma ha dichiarato la perenzione del giudizio;
-con ricorso n. R.G. 18252/2000 ha impugnato l’imputazione di prelievo supplementare oggetto della cartella di A.G.E.A. che viene in rilievo in questa sede, a cui è seguito il decreto n.9113 del 3 novembre 2011 con cui il T.A.R. Lazio sede di Roma ha dichiarato la perenzione del giudizio;
-con ricorso n. R.G. 18548/1999 ha impugnato l’imputazione di prelievo supplementare oggetto della cartella di A.G.E.A. che viene in rilievo in questa sede, a cui è seguito il decreto n.1367 del 7 febbraio 2012 con cui il T.A.R. Lazio sede di Roma ha dichiarato la perenzione del giudizio.
Da ciò discenderebbe, secondo parte appellante, che la prescrizione non sarebbe, nel caso di specie, in ogni caso maturata in quanto la stessa è interrotta ed è permanentemente sospesa da ogni giudizio avente ad oggetto il credito.
3. La suddetta doglianza è fondata e merita accoglimento nei sensi appresso precisati.
Deve escludersi che il credito azionato a mezzo di cartella di pagamento n. 30020180000009122/000 gravata in prime cure fosse, al momento dell’emanazione di tale atto (10 aprile 2018), già estinto per intervenuta prescrizione.
Dalla documentazione prodotta in questo grado di appello dalla difesa erariale (produzione allegata al ricorso in appello del 3 ottobre 2024) è, infatti, emerso che l’appellato OV LI ha impugnato, nell’anno 1999, dinanzi al T.A.R. per il Lazio- sede di Roma, il provvedimento del Commissario Liquidatore dell’AIMA (oggi A.G.E.A.) avente ad oggetto “Applicazione regime quote latte-Compensazione nazionale periodi 1995-1996 e 1996-1997” e le allegate schede individuali. Il giudizio così intrapreso è stato successivamente dichiarato estinto per perenzione con decreto n. 1367/2012 del 7 febbraio 2012.
Deve aggiungersi che, ad esito dell’approfondimento istruttorio disposto da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 6274 del 17 luglio 2025, si è appurato che, nell’ambito del giudizio dichiarato estinto per perenzione con decreto n. 1367/2012 del 7 febbraio 2012, si è costituito non solo il Ministero delle Politiche Agricole ma anche l’Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) successivamente soppressa in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) con il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165.
A differenza di quanto eccepito dalla difesa di parte appellata, non vi sono, del resto, dubbi per ritenere che l’atto di costituzione esibito da AG.E.A. si riferisca proprio a tale giudizio, poi estintosi. Ciò è infatti ricavabile dall’ulteriore documentazione acquisita e, in particolare, della copia del ricorso introduttivo di tale giudizio che ne individua l’oggetto e che ha visto attribuito un n. R.G. corrispondente a quello indicato proprio nell’atto di costituzione.
Inoltre, a nulla rileva che si tratti di un atto di costituzione formale non accompagnato dal contestuale svolgimento di difese atteso che ciò che assume importanza è che l’amministrazione resistente abbia assunto una qualche iniziativa facendo ingresso nel giudizio.
3.1 Dette circostanze portano a ritenere che il decorso del termine di prescrizione ordinario decennale si sia interrotto per effetto della intrapresa del suddetto giudizio di impugnazione da parte di OV LI e sia rimasto sospeso sino alla definizione del medesimo giudizio, dichiarato estinto per perenzione con decreto n. 1367/2012.
Ne discende, pertanto, che il termine ex art. 2946 c.c. ha ricominciato ex novo a decorrere solo dal 7 febbraio 2012 e non poteva, per l’effetto, ritenersi maturato all’atto della notifica della cartella di pagamento gravata in prime cure (che ha avuto luogo il 16 aprile 2018).
È sufficiente sul punto fare applicazione dell’orientamento di questa Sezione espresso a partire dalle sentenze Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303 (che riprende le indicazioni della giurisprudenza di Cassazione in materia lavoristica - Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n.21799) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originario provvedimento impositivo del prelievo). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia la ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso).
3.2 Va, peraltro, escluso, sempre sulla scorta del summenzionato orientamento, che debba trovare, nel caso di specie, applicazione, il comma 3 del già citato art. 2945 cc. (secondo cui “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”). Se, infatti, appare fuori di dubbio che la perenzione sia equiparabile all’estinzione del giudizio (come ritenuto da ultimo da Cass. civ., Sez. Un., 31 maggio 2022, n. 17619) l’effetto solo immediatamente interruttivo della prescrizione disegnato dalla disposizione in parola (con esclusione dell’effetto sospensivo fino alla definizione del giudizio) non opera nell’ipotesi in cui la vicenda estintiva dipenda dall’inerzia di una parte (in questo caso la parte appellata già ricorrente nel giudizio conclusosi con il decreto di perenzione) che non ha interesse a conservare l’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta. Ciò sulla scorta della considerazione che la perdita dell’effetto interruttivo permanente (con il conseguente rischio di vedere estinto per prescrizione il diritto di credito) costituisce, in realtà, una sanzione per il creditore che abbia agito in giudizio senza poi svolgere idonea attività processuale; sanzione che, pertanto, non potrebbe essere applicata per analogia quando il creditore sia invece l’amministrazione convenuta, la quale abbia chiesto la reiezione del ricorso con una domanda implicita di accertamento positivo del credito e intenda procedere, una volta estintosi il giudizio, alla riscossione coattiva sulla base della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Dette considerazioni paiono, peraltro, da confermare anche alla luce della concreta operatività dell’istituto della perenzione del processo amministrativo ex art. 81 e ss. c.p.a.. Infatti, quest’ultimo, per come disegnato, prevede che solo il ricorrente possa dichiarare, a seguito di comunicazione di avviso di perenzione quinquennale, di avere interesse alla decisione (art. 82, comma 2 c.p.a.) con la conseguenza che la parte resistente, anche se ne avesse un concreto interesse, non sarebbe in condizione di opporsi alla perenzione e, quindi, di impedire che con l’estinzione del processo amministrativo venga meno anche l’effetto interruttivo-sospensivo ex art. 2945 comma 2 c.c..
4. Per le ragioni sopra esposte l’appello proposto da A.G.E.A. è fondato e va accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
5. Sussistono nondimeno, anche in ragione della condizione subiettiva di parte appellata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD MO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
OV ON, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ON | AD MO |
IL SEGRETARIO