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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 313 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
CF rappresentata e difesa per procura Parte_1 C.F._1
in foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il suddetto ricorso, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…1. accertare, dichiarare e statuire, previa eventuale disapplicazione delle disposizioni regolamentari opportune e per i motivi di cui al ricorso, il diritto della ricorrente al reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia di Crotone Classe di Concorso ADSS, prima fascia, di cui al D.M. 51/2021 ed all'O.M. 60/2020 con tutti i conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante in graduatoria ivi compreso quello all'assunzione anche a tempo determinato;
2. conseguentemente, condannare, l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a disporre il reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia di Crotone Classe di Concorso prima fascia, di cui al D.M. CP_2
51/2021 ed all'O.M. 60/2020 con tutti i guenti diritti derivanti dalla posizione spettante in graduatoria ivi compreso quello all'assunzione;
3. condannare, l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante
1 protempore, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde …>> FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Crotone, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da Pt_1
nei confronti , con cui la medesim
[...] Controparte_1
precaria inse nciali per le supplenze della Provincia di Crotone per il biennio 2020/2022 chiedeva, previa disapplicazione delle disposizioni regolamentari opportune, la condanna del al CP_1 reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provinci ne Classe di Concorso ADSS, prima fascia, di cui al D.M. 51/2021 ed all'O.M. 60/2020 con tutti i conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante in graduatoria ivi compreso quello all'assunzione anche a tempo determinato. La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 5 Parte_1 aprile 2023. All'udienza di discussione del 18 giugno 2024, il Collegio ha rilevato che la notifica dell'atto di gravame all'appellata è stata effettuata senza il rispetto del termine stabilito dal terzo comma dell'art. 435 cpc;
pertanto, è stata ordinata la rinnovazione della notifica, con assegnazione del termine perentorio del 30 novembre 2024. Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025, celebratasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante non ha depositato le note, né ha documentato di avere adempiuto l'ordine suddetto. Ciò posto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché
<L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13637 del 30.05.2017; n. 23587/2006). In mancanza della costituzione in giudizio della parte appellata, non vi sono spese di lite su cui delibare. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto dall'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012 (Cass. SU 4315/2020), salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso in data 5 aprile 2023, avverso la sentenza del Tr
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 702/22, resa in data 6 ottobre 2022, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore
2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, gennaio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 313 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
CF rappresentata e difesa per procura Parte_1 C.F._1
in foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il suddetto ricorso, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…1. accertare, dichiarare e statuire, previa eventuale disapplicazione delle disposizioni regolamentari opportune e per i motivi di cui al ricorso, il diritto della ricorrente al reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia di Crotone Classe di Concorso ADSS, prima fascia, di cui al D.M. 51/2021 ed all'O.M. 60/2020 con tutti i conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante in graduatoria ivi compreso quello all'assunzione anche a tempo determinato;
2. conseguentemente, condannare, l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a disporre il reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia di Crotone Classe di Concorso prima fascia, di cui al D.M. CP_2
51/2021 ed all'O.M. 60/2020 con tutti i guenti diritti derivanti dalla posizione spettante in graduatoria ivi compreso quello all'assunzione;
3. condannare, l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante
1 protempore, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde …>> FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Crotone, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da Pt_1
nei confronti , con cui la medesim
[...] Controparte_1
precaria inse nciali per le supplenze della Provincia di Crotone per il biennio 2020/2022 chiedeva, previa disapplicazione delle disposizioni regolamentari opportune, la condanna del al CP_1 reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provinci ne Classe di Concorso ADSS, prima fascia, di cui al D.M. 51/2021 ed all'O.M. 60/2020 con tutti i conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante in graduatoria ivi compreso quello all'assunzione anche a tempo determinato. La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 5 Parte_1 aprile 2023. All'udienza di discussione del 18 giugno 2024, il Collegio ha rilevato che la notifica dell'atto di gravame all'appellata è stata effettuata senza il rispetto del termine stabilito dal terzo comma dell'art. 435 cpc;
pertanto, è stata ordinata la rinnovazione della notifica, con assegnazione del termine perentorio del 30 novembre 2024. Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025, celebratasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante non ha depositato le note, né ha documentato di avere adempiuto l'ordine suddetto. Ciò posto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché
<L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13637 del 30.05.2017; n. 23587/2006). In mancanza della costituzione in giudizio della parte appellata, non vi sono spese di lite su cui delibare. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto dall'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012 (Cass. SU 4315/2020), salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso in data 5 aprile 2023, avverso la sentenza del Tr
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 702/22, resa in data 6 ottobre 2022, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore
2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, gennaio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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