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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1124/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente e Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2523/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_11 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002175580133028080 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.a.s. impugnava intimazione ad adempiere n. 20240002175580133028080, con la quale era richiesto il pagamento della TARI dovuta dalla società relativamente all'anno 2020, sulla base di un avviso di accertamento dalla Napoli Obiettivo Valore il 7 dicembre 2023.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'atto per carenza di legittimazione attiva del soggetto accertatore (violazione dell'art. 53 del D.Lgs 446/1997). Eccepiva poi l'infondatezza della pretesa impositiva alla luce del Regolamento Tari del Comune di Napoli che, all'art. 5, lett. F), escludeva dalla tassazione le aree adibite in via esclusiva al transito e manovra.
Si costituiva la resistente, contestando i motivi di ricorso
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione della legittimazione di Napoli Obiettivo Valore risulta superata dall'entrata in vigore di norma interpretativa e dalla conseguente sentenza sul punto della Suprema Corte, la quale (21 Marzo 2025) ha affermato che gli atti emessi da “Napoli Obiettivo Valore” sono legittimi. La Suprema corte ha confermato che la società a cui il Comune ha affidato la riscossione coatta dei tributi non pagati è pienamente legittimata ad operare.
La pronuncia segue l'entrata in vigore di emendamento della Commissione bilancio del Senato (n.
3.175 del 12 febbraio 2025) al LL (Conversione in legge del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre
2024), che introduce una norma interpretativa che sana le attività realizzate da Napoli Obiettivo Valore s.r.l.
Con il predetto emendamento approvato è stata introdotta una norma secondo la quale le “società di scopo”
o “società di progetto”, quale è Napoli Obiettivo Valore, possano operare nell'accertamento e nella riscossione dei tributi senza essere iscritte all'Albo ministeriale, purché la società aggiudicataria della gara pubblica
(Municipia), socia della stessa, sia iscritta”.
Nel merito, il ricorso è fondato. L'avviso di accertamento risulta infatti annullato con sentenza del 4.12.25, alle cui motivazioni si rimanda
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Municipia Spa al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1800, oltre spese generali, nonchè Iva e cpa, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente e Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2523/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_11 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002175580133028080 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.a.s. impugnava intimazione ad adempiere n. 20240002175580133028080, con la quale era richiesto il pagamento della TARI dovuta dalla società relativamente all'anno 2020, sulla base di un avviso di accertamento dalla Napoli Obiettivo Valore il 7 dicembre 2023.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'atto per carenza di legittimazione attiva del soggetto accertatore (violazione dell'art. 53 del D.Lgs 446/1997). Eccepiva poi l'infondatezza della pretesa impositiva alla luce del Regolamento Tari del Comune di Napoli che, all'art. 5, lett. F), escludeva dalla tassazione le aree adibite in via esclusiva al transito e manovra.
Si costituiva la resistente, contestando i motivi di ricorso
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione della legittimazione di Napoli Obiettivo Valore risulta superata dall'entrata in vigore di norma interpretativa e dalla conseguente sentenza sul punto della Suprema Corte, la quale (21 Marzo 2025) ha affermato che gli atti emessi da “Napoli Obiettivo Valore” sono legittimi. La Suprema corte ha confermato che la società a cui il Comune ha affidato la riscossione coatta dei tributi non pagati è pienamente legittimata ad operare.
La pronuncia segue l'entrata in vigore di emendamento della Commissione bilancio del Senato (n.
3.175 del 12 febbraio 2025) al LL (Conversione in legge del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre
2024), che introduce una norma interpretativa che sana le attività realizzate da Napoli Obiettivo Valore s.r.l.
Con il predetto emendamento approvato è stata introdotta una norma secondo la quale le “società di scopo”
o “società di progetto”, quale è Napoli Obiettivo Valore, possano operare nell'accertamento e nella riscossione dei tributi senza essere iscritte all'Albo ministeriale, purché la società aggiudicataria della gara pubblica
(Municipia), socia della stessa, sia iscritta”.
Nel merito, il ricorso è fondato. L'avviso di accertamento risulta infatti annullato con sentenza del 4.12.25, alle cui motivazioni si rimanda
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Municipia Spa al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1800, oltre spese generali, nonchè Iva e cpa, se dovuti.