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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 770/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4802/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Battipaglia - Piazza Aldo Moro 84091 Battipaglia SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90106426 41 000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90106426 41 000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90106426 41 000 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Battipaglia e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 100 2025 90106426 41 000, notificata a mezzo pec in data 12.9.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento n. 55205/2022, notificatogli il 18.11.2022, gli veniva intimato il pagamento di euro 2.111,52 a titolo di TARI - per gli anni 2017, 2018 e
2019 - relativa ad un appartamento sito in Battipaglia alla Indirizzo_1.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo vissuto nell'immobile tassato, nel periodo dedotto nella impugnata intimazione e sino al giorno del decesso, verificatosi il 26.4.2021, la propria madre, Nom_1 ;
b) la violazione dell'art. 752 c.c., in ragione del quale è esclusa la solidarietà tra coeredi – nel caso in esame, esso ricorrente e la propria germana, Nominativo_2 -circa i debiti del de cuius;
c) la violazione dell'art. 581 c.c., in materia di intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti, i quali, dedotta la definitività della pretesa tributaria conseguente alla omessa impugnazione del prodromico avviso di accertamento n. 55205/2022 regolarmente notificato al ricorrente, instavano per la declaratoria di inammissibilità della domanda.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 2.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, attesa la definitività della pretesa tributaria conseguente alla omessa impugnazione del prodromico avviso di accertamento n. 55205/2022 regolarmente notificato al ricorrente in data 18.11.2022 (sul punto,
v. la documentazione prodotta dal Comune di Battipaglia), il contribuente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lvo 546/1992, avrebbe potuto ricorrere avverso la intimazione di pagamento n. 100 2025 90106426 41 esclusivamente per vizi propri.
Il ricorso, pertanto, per le esposte ragioni, va senz'altro dichiarato inammissibile.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 300,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4802/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Battipaglia - Piazza Aldo Moro 84091 Battipaglia SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90106426 41 000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90106426 41 000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90106426 41 000 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Battipaglia e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 100 2025 90106426 41 000, notificata a mezzo pec in data 12.9.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento n. 55205/2022, notificatogli il 18.11.2022, gli veniva intimato il pagamento di euro 2.111,52 a titolo di TARI - per gli anni 2017, 2018 e
2019 - relativa ad un appartamento sito in Battipaglia alla Indirizzo_1.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo vissuto nell'immobile tassato, nel periodo dedotto nella impugnata intimazione e sino al giorno del decesso, verificatosi il 26.4.2021, la propria madre, Nom_1 ;
b) la violazione dell'art. 752 c.c., in ragione del quale è esclusa la solidarietà tra coeredi – nel caso in esame, esso ricorrente e la propria germana, Nominativo_2 -circa i debiti del de cuius;
c) la violazione dell'art. 581 c.c., in materia di intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti, i quali, dedotta la definitività della pretesa tributaria conseguente alla omessa impugnazione del prodromico avviso di accertamento n. 55205/2022 regolarmente notificato al ricorrente, instavano per la declaratoria di inammissibilità della domanda.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 2.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, attesa la definitività della pretesa tributaria conseguente alla omessa impugnazione del prodromico avviso di accertamento n. 55205/2022 regolarmente notificato al ricorrente in data 18.11.2022 (sul punto,
v. la documentazione prodotta dal Comune di Battipaglia), il contribuente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lvo 546/1992, avrebbe potuto ricorrere avverso la intimazione di pagamento n. 100 2025 90106426 41 esclusivamente per vizi propri.
Il ricorso, pertanto, per le esposte ragioni, va senz'altro dichiarato inammissibile.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 300,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.