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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/07/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4092/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4092 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025 senza assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, vertente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caggiano (SA), Via Vico Vescovo n. 20, presso lo studio degli Avv.ti e Pietro Giuseppe Ferri Parte_1 che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante E
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Roma, Via Giuseppe Avezzana n. 2, presso lo studio dell'Avv. Claudia Barina che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
OGGETTO: appello all'ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata in data 18.4.2018 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a R.G. 62786/2017 –occupazione sine titulo di bene immobile. CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. in qualità di proprietario dell'immobile sito in CP_1
Roma, Via Gabrino Fondulo n. 31, interno 5, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si rivolgeva al Tribunale di Roma rivendicando la proprietà
1 dell'immobile citato ex art. 948 c.p.c., al fine di ottenerne la restituzione dall'occupante abusivo con condanna di Parte_1 quest'ultimo anche al risarcimento del danno da illegittima occupazione. Deduceva quanto segue: veva avviato trattative CP_1 con per concedergli in locazione l'immobile de quo; nel Parte_1 corso del secondo incontro tra le parti, aveva confermato la Parte_1 propria intenzione di prendere in locazione l'immobile, riservandosi la facoltà di far comparire quale conduttrice EG YE ON SU e chiedendo di acquisire, anticipatamente, la detenzione del bene in attesa del perfezionamento del contratto;
prestava il suo consenso CP_1 all'immediata consegna dell'appartamento, consegnandone le chiavi a
Il contratto di locazione, però, non veniva mai sottoscritto, Parte_1 nonostante l'invito del proprietario dell'immobile in data 6.7.2016; con successiva diffida del 31.5.2017, chiedeva al di CP_1 Parte_1 provvedere alla sottoscrizione del contratto di locazione nei termini già concordati tra le parti oppure, in alternativa, di rilasciare immediatamente l'immobile. Ciò premesso, concludeva CP_1 chiedendo: di accertare la proprietà dell'immobile sito in Roma, via Gabrino Fondulo n. 31, interno 5, in capo a sé medesimo;
di dichiarare che deteneva senza alcun titolo l'immobile; per l'effetto, di Parte_1 condannare il resistente all'immediato rilascio dell'immobile, libero e vuoto da cose e da persone e al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nella misura pari a euro 600,00 mensili dalla data di occupazione sino al momento dell'effettivo rilascio ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, oltre spese e accessori. Si costituiva in giudizio rappresentando la sua Parte_1 estraneità ai fatti contestati dal ricorrente. Esponeva di essersi rapportato con l' olo in qualità di rappresentante della signora CP_1
EG YE, non in proprio;
al contempo, confermava di Parte_1 avere la materiale disponibilità dell'immobile, seppure per conto della EG. Sosteneva che non vi sarebbe alcuna illegittima occupazione, in quanto l'immobile sarebbe stato locato in nero. Lamentava anche di non aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Concludeva chiedendo: in via preliminare, di disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario;
di dichiarare la temerarietà dell'azione dell' e di accertare che il resistente nulla doveva al ricorrente, CP_1 avendo effettuato pagamenti in nero per la locazione del Parte_1 bene;
in via riconvenzionale, di ordinare la restituzione delle somme incassate dal ricorrente per l'importo complessivo di euro 11.000,00. Con vittoria di spese.
2 Il Tribunale di Roma, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.4.2018, con ordinanza pubblicata in data 18.4.2018, preliminarmente, dichiarava correttamente instaurato il giudizio secondo il rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., rigettando l'istanza di mutamento del rito avanzata dal resistente. Inoltre, rigettava l'eccepita nullità della notifica per erroneità dell'indirizzo pec del destinatario (“ ha inviato la CP_1 notifica all'indirizzo risultante dal pubblico registro INI-PEC in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 bis della L. 53/1994 nonché dall'art. 6 bis del D. Lgs. 82/2005. Pertanto il procedimento notificatorio appare conforme alle disposizioni di legge e privo di vizi. Ad ogni buon conto deve evidenziarsi come la tempestiva costituzione in giudizio del resistente abbia sanato l'eventuale, ipotetico vizio della notifica”, cfr. pagg.
2-3 ordinanza impugnata). Nel merito, accertava il diritto di proprietà di in relazione all'immobile sito in CP_1
Roma, Via Gabrino Fondulo n. 31, interno 5; dichiarava che Parte_1 deteneva senza titolo l'immobile de quo e, per l'effetto, lo
[...] condannava al rilascio dell'immobile in favore di CP_1 rigettava la domanda di risarcimento del danno per illegittima detenzione avanzata da rigettava la domanda CP_1 riconvenzionale di restituzione degli importi pagati, proposta da condannava alla rifusione delle Parte_1 Parte_1 spese di lite in favore di liquidate in euro 5.534,00 per CP_1 compensi ed euro 830,10 per spese generali, oltre I.V.A., C.P.A. e ulteriori oneri di legge.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) inidoneità del procedimento sommario al caso di specie e necessità di mutare il rito. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre il mutamento di rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., a ordinario a cognizione piena;
2.b) nullità della notifica della mediazione e del processo telematico introdotto notificando ad un indirizzo PEC non inserito nel processo civile telematico. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che “la tempestiva costituzione in giudizio del resistente abbia sanato l'eventuale, ipotetico vizio della notifica. (…) Nel caso di specie, il raggiungimento dello scopo legale consiste nell'avvenuta conoscenza dell'atto che sicuramente ha avuto poiché si è Parte_1 tempestivamente costituito in giudizio” (cfr. pagg.
2-3 atto di appello);
2.c) condanna alle spese errata in fatto e in diritto. In sede di liquidazione delle spese di lite, il Giudice di prime cure avrebbe
3 erroneamente considerato il giudizio di valore indeterminabile e a bassa complessità, quando invece la causa risulterebbe determinata nel valore massimo della locazione. Altresì, ritenuto il non totale accoglimento della domanda dell'allora ricorrente e la conseguente parziale soccombenza (la domanda di risarcimento del danno formulata da quest'ultimo era stata rigettata), il Giudicante avrebbe dovuto compensare le spese. Concludeva chiedendo: in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel corso del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio, da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si costituiva in giudizio deducendo CP_1 preliminarmente l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello per tardività nell'iscrizione a ruolo della causa, in quanto l'atto di citazione in appello era stato notificato in data 18.5.2018, ma l'iscrizione a ruolo della causa avveniva solo in data 9.6.2018, quindi oltre il termine fissato ex lege. Deduceva altresì l'inammissibilità dell'appello “in quanto non si rinviene la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, né precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo Giudice” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione in appello). Inoltre, eccepiva la produzione da parte dell'appellante di documenti nuovi e preesistenti, non prodotti nel giudizio di primo grado, chiedendone lo stralcio. Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato: in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente iscritto al ruolo e poiché mera ripetizione delle medesime domande già presentate in primo grado, senza la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata;
nel merito, di rigettare integralmente l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Roma impugnata. Con vittoria di spese.
4. All'udienza del 30.10.2018, la Corte rigettava l'istanza di sospensione e rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.11.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 40 e 20 giorni.
4 Con ordinanza depositata in data 6.2.2025, la Corte accoglieva l'istanza di rimessione in termini presentata dall'appellante rilevato Parte_1 il mancato deposito degli scritti conclusionali nei termini assegnati in virtù di un “errore del sistema informatico”, assegnando a il Parte_1 termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare le memorie conclusionali e alla controparte termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Nelle conclusionali oltre a richiamare il gravame, chiedeva Parte_1 il rinvio alla Corte di Giustizia UE, per asserita violazione del principio del “diritto al doppio grado di giustizia”. Nella memoria di replica depositata in data 17.3.2025, parte appellata deduceva l'intervenuta cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuta liberazione dell'immobile de quo a seguito di esecuzione coattiva da parte dell'ufficiale giudiziario, con l'ausilio della forza pubblica in data 14.2.2019, occasione nella quale, a conferma della occupazione abusiva da parte del dell'immobile di erano stati trovati Parte_1 CP_1 nell'appartamento beni personali, vestiario e targa professionale tutti appartenenti al lamentava, altresì, la condotta scorretta di Parte_1 parte appellante, il quale “continua ad inviare PEC per disattivare immediatamente dopo l'indirizzo di posta certificata, impedendo qualsivoglia comunicazione da parte della sottoscritta legale” (cfr. pag. 12 memoria di replica). Con ordinanza depositata in data 7.4.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per essere presa in decisione da un Collegio in diversa composizione. All'udienza del 19.6.2025, la causa era trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, avendo le parti già depositato le loro memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello è improcedibile, per violazione del termine perentorio (di dieci giorni dalla notifica del gravame all'appellato) per il deposito del gravame, stando a quanto previsto negli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. Come prontamente eccepito dalla parte resistente, notificava Parte_1
(validamente) il gravame ad n data 18.5.2018, ma l'iscrizione CP_1
a ruolo della causa avveniva solo in data 9.6.2018, quindi, tardivamente. In ogni caso, il gravame sarebbe del tutto infondato e, anche per rigettare la censura svolta dall'appellante sull'asserita violazione del
“diritto al doppio grado di giustizia previsto dal diritto comunitario e dalla Corte dei diritti dell'uomo”, si rappresenta quanto segue. In ordine alla prima censura (2.a), il Tribunale ha correttamente ritenuto di non convertire il rito sommario di cognizione con il quale CP_1 aveva introdotto il giudizio, con quello ordinario richiesto dal per l'assenza di istruttoria da svolgere (il ricorrente non Parte_1
5 aveva istanze, riportandosi ai documenti prodotti;
la richiesta di prova testimoniale del era inammissibile, palesemente, per Parte_1 genericità) e la mancanza di contestazioni sugli elementi decisivi della controversia (tenuto conto della causa petendi e del petitum delle domande di oltre che delle difese e della riconvenzionale di CP_1
v. quanto già esposto, precedentemente, sub 1). A tal Parte_1 riguardo, giova rimarcare come la qualità di proprietario dell'appartamento sito in Roma, Via Gabrino Fondulo n. 31, int. 5 rivendicata dall' la detenzione dell'immobile appena citato - CP_1 oggetto della domanda restitutoria del ricorrente- da parte del Parte_1 senza alcun titolo valido in discussione, avendo Parte_2 Parte_1 confermato di avere la disponibilità dell'appartamento -seppure per conto di un terzo, la signora EG- di proprietà dell' CP_1 prospettando il resistente un contratto di locazione in nero (mai prodotto in giudizio). L'insieme di tali circostanze, assolutamente pacifiche, semplificavano l'istruttoria, rendendo opportuno il proseguimento con il rito ex art. 702 bis c.p.c. Conclusione quest'ultima coerente con la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II, ordin. 14734 del 10 maggio 2022) secondo la quale, in tema di presupposti per azionare il procedimento sommario di cognizione, la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione (Cass. sez. II, 4 giugno 2018, n. 14295; Cass. sez. I, 14 marzo 2017, n. 6563). Sulla seconda doglianza (2.b), negli atti processuali Parte_1 individua, quale proprio indirizzo pec, quello di al quale era notificata l'avvio Email_1 della procedura di mediazione e il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Innanzi al Tribunale, in ogni caso, si costituiva Parte_1 tempestivamente, con comparsa di risposta e proponendo domanda riconvenzionale, senza subire alcun pregiudizio al suo diritto di difesa. Non si è verificata, quindi, alcuna nullità del procedimento notificatorio. Infine, quanto alle spese processuali (2.c), il Giudice di prime cure, del tutto correttamente, ha applicato il valore previsto per quelle indeterminabili (di bassa complessità, quindi, nel valore più contenuto, escludendo la fase istruttoria), per l'intrinseca inidoneità delle pretese
6 di d essere tradotta in termini pecuniari (Cass. sentenze nn. e CP_1
14200/2017 e 11056/2016). Al contempo, il Tribunale ha condannato valutando l'esito unitario del processo nel quale, pur Parte_1 rigettandosi la domanda risarcitoria del ricorrente le domande CP_1 di quest'ultimo erano state, in via assolutamente prevalente, accolte, con riguardo alla richiesta di accertamento della qualità di proprietario e con riguardo alla richiesta di condanna del alla restituzione;
Parte_1 ciò a fronte della totale soccombenza del che aveva proposto Parte_1 in sede riconvenzionale domanda di restituzione degli importi asseritamente versati per la locazione in nero mai provata. Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento delle richieste istruttorie del che, in ogni caso, non potrebbero accogliersi perché Parte_1 inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere.
6. Sulle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori minimi delle cause rientranti nella fascia di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria (posto che è passata in giudicato l'ordinanza impugnata nella parte nella quale rigettava la domanda risarcitoria, di modo che il valore della controversia risulta in questa fase definito e quantificabile, quantomeno, nell'importo delle spese di lite liquidate dal Tribunale- euro 5.534,00 per compensi ed euro 830,10 per spese generali, oltre I.V.A., C.P.A. e ulteriori oneri di legge-, capo della sentenza specificamente censurato dal . Parte_1
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Roma, pubblicata in data 18.4.2018 nel proc. R.G. 62786/2017, nei confronti di CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 29.7.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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