Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 2
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso a criteri equitativi per la determinazione della somma, non può limitarsi ad un generico riferimento alle "perniciose conseguenze" familiari e personali di una immeritata detenzione, ma deve enunciare le specifiche e significative circostanze che, in relazione al caso concreto, possono avere a tal fine rilevanza. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva determinato in ire 785.000 al giorno la somma da riconoscere per un periodo di sette giorni di ingiusta detenzione).
La possibilità di rilevare di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, la inammissibilità, sussiste nei soli casi espressamente previsti (come stabilisce, ad esempio,l'art.591 in tema di impugnazioni), e non negli altri casi per i quali manchi tale espressa indicazione, come per l'ipotesi prevista dall'art.645 c.p.p., richiamato dall'art.315 comma 3, c.p.p., per il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione. (Fattispecie nella quale l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente Ministero del Tesoro, aveva, dopo il ricorso, depositato memoria nella quale rilevava "in via preliminare ed assorbente" l'inammissibilità della domanda di riparazione, in quanto non presentata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, ma dal difensore. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha pertanto ritenuto essersi nella specie realizzata sul punto una preclusione non superabile).
Commentario • 1
- 1. Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022
Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/1998, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Paolo FATTORI Presidente del 14/10/1998
1.Dott. Mauro LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Renato OLIVIERI Consigliere N. 2826
3. " Benito Romano DE GRAZIA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS REL. Consigliere N. 45615/97
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Ministero del Tesoro in persona del Ministro "pro tempore";
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 17/9/1997 che ha liquidato a BO RI la somma di lire 5.500.000 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Romis;
letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con declaratoria di inammissibilità della domanda di riparazione;
OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Torino liquidava a favore di BO RI la somma di lire 5.500.000 per l'ingiusta detenzione sofferta dal 14/3/1995 al 20/3/1995.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, il Ministero del Tesoro, deducendo violazione e falsa applicazione di legge sotto un duplice profilo: 1) violazione dell'art. 314 c.p.p., non essendo sufficiente, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, la mera archiviazione del procedimento - come è avvenuto nel caso di specie - ma è indispensabile una decisione irrevocabile con la quale risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura della custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 314 c.p.p. essendosi la
Corte di Appello limitata a determinare l'entità della riparazione facendo riferimento a generiche e non indicate "conseguenze di ordine personale e famigliare". L'Avvocatura Generale dello Stato ha successivamente depositato memoria con la quale ha rilevato in via preliminare ed assorbente" l'inammissibilità della domanda di riparazione, non presentata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nominato con le forme dell'art. 122 c.p.p., bensì dal difensore.
Occorre innanzi tutto esaminare il problema della ammissibilità della domanda, con riferimento alla intervenuta sentenza delle Sezioni Unite in data 26 novembre 1997 (Ric. Ministero del Tesoro
contro
Gallaro, depositata il 13/1/1998), con la quale è stato affermato il principio secondo cui la domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere, non solo proposta, ma anche presentata, personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale, a pena di inammissibilità: sentenza richiamata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, oltre che dall'Avvocatura dello Stato nella memoria cui si è innanzi fatto cenno, atteso che la domanda risulta presentata in Cancelleria da un incaricato del difensore della BO privo del mandato speciale. In proposito, osserva il Collegio che la questione non è stata sollevata nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di appello, ne' ha costituito oggetto di ricorso, non potendosi qualificare tale la citata memoria dell'Avvocatura Generale depositata a distanza di tempo rispetto alla formale proposizione del ricorso in cui non si rileva alcun accenno alla questione "de qua". Sul punto si è realizzata, pertanto, una preclusione non superabile, tenuto conto che, mentre per le nullità di ordine generale vi è una norma (l'art. 179 c.p.p.) che ne prevede la rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non può dirsi altrettanto per le inammissibilità. Ed invero, quest'ultimo istituto non ha nel codice di rito una disciplina univoca ed è pertanto soggetto alle regole dettate per ogni singola fattispecie. Deve conseguentemente ritenersi che la possibilità di rilevare di ufficio in ogni stato e grado del procedimento l'inammissibilità, sussiste nei soli casi espressamente previsti (come, ad esempio, in tema di impugnazioni con l'art. 591 c.p.p.) e non anche negli altri casi, tra i quali anche quello dell'art. 645 c.p.p. (richiamato per il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 315, comma terzo, c.p.p.), ove manca una tale espressa indicazione.
Ciò premesso, il Collegio rileva l'infondatezza del primo motivo di ricorso. Si osserva, al riguardo, che anche il provvedimento di archiviazione, a qualunque titolo pronunciato, è da annoverare, in virtù dell'esplicita disposizione di cui al terzo comma dell'art.314 c.p.p., tra i presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, dovendosi ritenere che il legislatore, nel formulare la citata norma e nel far riferimento al provvedimento di archiviazione o alla sentenza "di non luogo a procedere", abbia inteso tener ben presenti tutti i casi in cui è consentita l'archiviazione e, quindi, sia i casi, disciplinati dall'art. 411 c.p.p., nei quali "manca una condizione di procedibilità, il reato
è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato", sia il caso, previsto dall'art. 408 c.p.p., dell'archiviazione imposta dalla infondatezza della notizia di reato (cfr., in tal senso, Cass. Sez.4, N. 1585/94, imp. Fazari, RV. 197642); in quest'ultimo caso, evidentemente, non è richiesto che, con decisione irrevocabile, sia accertato che il provvedimento impositivo della misura coercitiva è stato emesso senza che ricorressero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.: ed invero sarebbe del tutto irrazionale che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, all'indagato che abbia beneficiato di un'archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" (ad esempio, per la sua estraneità al fatto), fosse riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per l'imputato assolto per non aver commesso il fatto. Il che trova una chiara conferma nel terzo comma dell'art. 314 c.p.p. laddove è previsto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, "a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere". Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della somma, di lire 5.500.00, riconosciuta dalla Corte di merito alla BO. La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato alcuni parametri per conferire fondamento razionale ed equilibrato alla determinazione equitativa in materia. Tali parametri riguardano in particolare la durata della privazione della libertà, la cifra massima fissata dal legislatore con l'art. 315, comma secondo, c.p.p., ed i limiti di durata della carcerazione preventiva.
La stessa giurisprudenza ha chiarito - in conformità al principio enunciato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza N. 1 del 31 maggio 1995, proc. Castellani (RV. 201035) - che i dati aritmetici, in tal modo ottenuti, possono subire aggiustamenti che tengano conto di particolari aspetti soggettivi ed oggettivi del caso concreto, in ordine ai quali, peraltro, il giudice di merito è ovviamente tenuto a fornire adeguata e congrua motivazione, anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l'adozione. Orbene, nella fattispecie la Corte di Appello di Torino ha riconosciuto alla BO il diritto ad una somma di lire 5.500.000, per l'ingiusta detenzione sofferta per un periodo di sette giorni per il reato di concorso in bancarotta per distrazione, somma pari a circa lire 785.000 al giorno e quindi di gran lunga superiore ai parametri aritmetici di cui si è innanzi detto;
a fronte dell'entità di tale somma, in relazione ad un brevissimo periodo di detenzione (sette giorni), non può certo ritenersi adeguata e congrua la motivazione fornita dalla Corte territoriale che, nel far ricorso a criteri equitativi per la determinazione della somma, si è limitata ad un generico riferimento alle "perniciose conseguenze di ordine personale e famigliare che una detenzione immeritata -anche se fortunatamente di breve durata - normalmente produce", senza alcun, sia pur minimo, accenno a quelle specifiche e significative circostanze che, di volta in volta, in relazione al caso concreto, possono, se sussistenti, a tal fine rilevare (e dalla giurisprudenza individuate, a titolo esemplificativo, nella incensuratezza, nelle condizioni economiche, nel danno all'immagine, nello "strepitus fori", nella moralità dell'ambiente frequentato, in positivo o in negativo, etc.: sul punto cfr. Sez. 4, N. 544/93, imp. Cariddi, RV. 194228).
L'impugnata ordinanza va quindi annullata con rinvio alla Corte di Appello di Torino che, attenendosi ai principio di diritto sopra enunciato, procederà a nuovo esame della domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dalla BO, e provvederà quindi anche in ordine alle spese di questo grado del giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di, Torino che provvederà anche alle spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999