TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/10/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa IN OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2089 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(già in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via San Gaetano n. 11, presso lo studio degli avv.ti
NE AC e MA LU, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Mutascio e dall'avv. Antonio Di Controparte_1
Lonardo, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Benevento alla via Torre della
Catena n. 12, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso- ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza-
proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1
260/2018 intrapresa nei suoi confronti da parte della nella qualità di cessionaria Pt_2
della allegando- a sostegno della domanda come proposta- il difetto di Controparte_2
legittimazione attiva del creditore procedente mancando la prova dell'intervenuta cessione del contratto, la nullità del mutuo per mancato rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38
TU bancario, la nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di riferimento, omessa indicazione del piano di rimborso rateale, indeterminatezza della somma precettata, chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura.
Il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito che veniva iscritto al ruolo a cura di parte opposta.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio Controparte_1
che insisteva per l'accoglimento della proposta opposizione.
Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 04.06.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria quale sollevata da parte opponente, trattandosi di opposizione all'esecuzione, per la quale non è stata espressamente prevista tale condizione di procedibilità.
Nel merito con il primo motivo di opposizione il debitore esecutato ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria. Tale eccezione deve essere disattesa avendo parte opposta allegato l'atto di cessione, rectius cessione di ramo di azienda, il quale è riferito a tutti i crediti facenti capo alla alla data del contratto anche nascenti dalla stipula CP_2
di mutui ipotecari come quello in esame, con le sole esclusioni previste nel testo contrattuale tra le quali non è ricompresa la posizione giuridica dell'opponente.
Parte opponente ha, altresì, eccepito la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità del credito ex art. 38 TU bancario. Anche tale motivo di opposizione non può essere accolto. Occorre richiamare in proposito la pronuncia a sezioni Unite con la quale la
Suprema Corte ha statuito che in tema di contratto di mutuo fondiario “il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto”, hanno, poi ulteriormente precisato le Sezioni Unite che “non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito». Orientamento poi confermato anche dalle successive pronunce della Suprema Corte.
Quanto al motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione delle modalità di ammortamento la Suprema Corte a sezioni unite ha affermato il principio a mente del quale
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nel caso di specie, dunque, l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione non può dar luogo a nullità parziale per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse e anche se manca il piano di ammortamento allegato ab origine al contratto di mutuo il documento contrattuale indica comunque con precisione tutti gli elementi necessari per determinare il costo del credito concesso.
La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
La peculiarità delle questioni trattate, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti fino all'approdo della questione alle sezioni unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite
Così deciso in Benevento, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN OL
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa IN OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2089 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(già in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via San Gaetano n. 11, presso lo studio degli avv.ti
NE AC e MA LU, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Mutascio e dall'avv. Antonio Di Controparte_1
Lonardo, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Benevento alla via Torre della
Catena n. 12, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso- ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza-
proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1
260/2018 intrapresa nei suoi confronti da parte della nella qualità di cessionaria Pt_2
della allegando- a sostegno della domanda come proposta- il difetto di Controparte_2
legittimazione attiva del creditore procedente mancando la prova dell'intervenuta cessione del contratto, la nullità del mutuo per mancato rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38
TU bancario, la nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di riferimento, omessa indicazione del piano di rimborso rateale, indeterminatezza della somma precettata, chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura.
Il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito che veniva iscritto al ruolo a cura di parte opposta.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio Controparte_1
che insisteva per l'accoglimento della proposta opposizione.
Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 04.06.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria quale sollevata da parte opponente, trattandosi di opposizione all'esecuzione, per la quale non è stata espressamente prevista tale condizione di procedibilità.
Nel merito con il primo motivo di opposizione il debitore esecutato ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria. Tale eccezione deve essere disattesa avendo parte opposta allegato l'atto di cessione, rectius cessione di ramo di azienda, il quale è riferito a tutti i crediti facenti capo alla alla data del contratto anche nascenti dalla stipula CP_2
di mutui ipotecari come quello in esame, con le sole esclusioni previste nel testo contrattuale tra le quali non è ricompresa la posizione giuridica dell'opponente.
Parte opponente ha, altresì, eccepito la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità del credito ex art. 38 TU bancario. Anche tale motivo di opposizione non può essere accolto. Occorre richiamare in proposito la pronuncia a sezioni Unite con la quale la
Suprema Corte ha statuito che in tema di contratto di mutuo fondiario “il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto”, hanno, poi ulteriormente precisato le Sezioni Unite che “non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito». Orientamento poi confermato anche dalle successive pronunce della Suprema Corte.
Quanto al motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione delle modalità di ammortamento la Suprema Corte a sezioni unite ha affermato il principio a mente del quale
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nel caso di specie, dunque, l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione non può dar luogo a nullità parziale per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse e anche se manca il piano di ammortamento allegato ab origine al contratto di mutuo il documento contrattuale indica comunque con precisione tutti gli elementi necessari per determinare il costo del credito concesso.
La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
La peculiarità delle questioni trattate, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti fino all'approdo della questione alle sezioni unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite
Così deciso in Benevento, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN OL
-