Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giampietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Usp - Ufficio Scolastico Regionale Campania – Ambito Territoriale di Avellino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 82/2023 emessa e depositata telematicamente il giorno 16.5.2023, notificata il 26.5.2023 a mezzo PEC, mai impugnata da controparte e quindi giocoforza (per decorrenza dei termini) definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il cons. IA ER e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) L’attuale ricorrente, con ricorso depositato il giorno 24 febbraio 2023 avanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trento, chiedeva di disapplicare in particolare la nota 13671/2022 MIUR indizione concorso, l’ordinanza ministeriale n. 21 del 2009, la nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015, il provvedimento MIUR 8991 6 marzo 2019 indizione concorsi per titoli, la direttiva n. AOODGPER 19469 Direttore Generale Miur 23 dicembre 2009 e dunque che venisse accertato e dichiarato che il servizio prestato dal ricorrente quale Collaboratore Scolastico dipendente di scuole statali gestite, per delega dello Stato, dalla Provincia Autonoma di Trento fosse da considerarsi servizio quale Collaboratore Scolastico equivalente a quello prestato nelle scuole statali gestite dal Ministero dell’Istruzione, ai fini dell’ammissione dello stesso nelle graduatorie risultanti all’esito del concorso indetto dal Ministero dell'istruzione-u.s.r. Campania - a.t. provincia Avellino per Collaboratore Scolastico e per l’effetto che fosse ordinato al Ministero resistente di rettificare le graduatorie 2022/2023 relative alla qualifica Collaboratore Scolastico inserendo il ricorrente nella predetta graduatoria.
In data 16 maggio 2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento pronunciava sentenza n. 82/2023 con la quale, accogliendo le domande del ricorrente, statuiva e condannava, tra l’altro, l’Amministrazione convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.500,00, oltre accessori ed oneri di legge.
In data 26 maggio 2023 veniva notificata la predetta sentenza ed in data 22 ottobre 2024 venivano inviati alla resistente i conteggi degli importi dovuti a titolo di spese legali, cui quest’ultima non dava riscontro.
La ricorrente instaurava dunque la procedura espropriativa mobiliare presso terzi, con pignoramento presso la Banca d’Italia, la quale però riscontrava negativamente circa la presenza di somme utilmente pignorabili.
Il signor -OMISSIS- ha pertanto proposto l’odierno ricorso, chiedendo di dare esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 82/2023, pubblicata il giorno 16 maggio 2023, passata in giudicato come da certificazione resa in data 9 gennaio 2026 dalla Cancelleria del Lavoro presso il Tribunale di Trento, provvedendo ad emettere, anche direttamente, ordine di pagamento delle spese di causa ivi indicate nella misura (come quantificata in comunicazione d.d. 22.10.2024 alla Amministrazione resistente) di € 3.906,80 e, ove necessario, nominare un commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’esito dell’udienza camerale del giorno 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
B) Preliminarmente va dichiarata la correttezza dell’incardinamento del presente giudizio innanzi a questo Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113, c. 2, c.p.a., con ricorso regolarmente notificato ai sensi dell’art. 11, c. 1, R.D. n. 1611/1933, nel testo modificato dall'art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260, il quale prevede che " Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente ” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VII, 3/1/2022, n. 16; sez. III, 7/3/2022, n. 1549; T.A.R. Palermo, sez. III, 22/2/2021, n. 650).
C) La sentenza del Giudice ordinario di cui è chiesta l'ottemperanza è stata certificata come passata in giudicato (doc. n. 10), nel rispetto dell’art. 112, c. 2, lett. c, c.p.a. ed è stata previamente regolarmente notificata ai fini esecutivi il 26 maggio 2023 (doc. n. 5) all'Amministrazione tenuta ad eseguirla (pertanto, il ricorso è senz'altro procedibile, essendo tra l’altro ampiamente decorso il termine dilatorio ex art. 14, c. 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997 e ss. mm.).
Sulla base della documentazione agli atti, non contrastata ex adverso , non risulta che la sentenza sia stata adempiuta in punto pagamento spese di giudizio.
D) La domanda è fondata e merita accoglimento, ordinando di conseguenza all’Amministrazione intimata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114 c.p.a., di dare piena e completa ottemperanza - entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza - alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 82/2023, pubblicata il giorno 16 maggio 2023, passata in giudicato come da certificazione resa in data 9 gennaio 2026 dalla Cancelleria del Lavoro presso il Tribunale di Trento, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite ivi liquidate nella misura, come qui richiesto, di € 3.906,80.
Su detta somma, a tale titolo dovuta, devono essere calcolati (e, conseguentemente, liquidati e pagati) anche gli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data di deposito (16/5/2023) della sentenza costituente il titolo fondante la pretesa e fino al soddisfo (da intendersi fino alla data di emissione del mandato di pagamento) (vedasi sul punto T.A.R. Lazio Roma, sez. II ter , 2/12/2025, n. 21693).
Tanto in applicazione del principio di diritto secondo cui il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, c. 1, c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2018, n. 17437: " Il principio per cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto (salvo che sia diversamente specificato nel titolo stesso), a prescindere dalla mora, per cui non è necessario che il giudice pronunci un'apposita condanna al loro pagamento (e ciò anche con riguardo alle spese di giudizio eventualmente liquidate nel titolo stesso), è del resto acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, in generale, con riguardo ai provvedimenti di condanna ").
Il Collegio, si riserva, su eventuale istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta , perdurante l’inadempimento dell’Amministrazione.
E) Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito - Usp - Ufficio Scolastico Regionale Campania – Ambito Territoriale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 82/2023, pubblicata il giorno 16 maggio 2023, in punto spese di giudizio ivi liquidate, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente dell’importo relativo pari ad € 3.906,80, oltre interessi e nel termine come precisato in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate nella misura di € 1.000,00 per compensi, oltre accessori ed oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS FA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IA ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ER | SS FA |
IL SEGRETARIO