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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4430/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF00670 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TD705PF00670/2025, notificato in data 30.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate, riferita alla dichiarazione per l'anno di imposta 2020, nello specifico all'omessa indicazione dei redditi prodotti dalla locazione di un fabbricato sito in Biella, alla Indirizzo_1, composto da n. 2 abitazioni e 3 locali commerciali, di cui la ricorrente risulta proprietaria per la quota di 7/36.
Parte ricorrente deduce che l'Agenzia ha notificato l'avviso impugnato in data 30/05/2025, dopo aver annullato, in data 28/05/2025, in ragione di intervenuto giudicato esterno, l'avviso di accertamento
TD705PF00227/2025, relativo all'anno di imposta 2019.
Fa quindi riferimento alla circostanza che la stessa Agenzia ha notificato alla ricorrente distinti avvisi di accertamento (di contenuto analogo a quello in contestazione nel presente procedimento) per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, annullati da questa Corte con le sentenze nn. 120, 126 e 142 del 2025, passate in giudicato, formandosi perciò il giudicato esterno sull'insussistenza del fondamento dell'obbligazione tributaria in capo alla ricorrente.
Censura, comunque, di seguito, la dovutezza di quanto preteso dall'Agenzia con argomentazioni analoghe a quelle rappresentate per le precedenti annualità, centrate sulla considerazione che la ricorrente non ha e non ha mai avuto il possesso del bene da cui originerebbero i frutti (mai incassati) del fabbricato.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, evidenziando che l'accertamento per l'anno d'imposta 2019 era stato già notificato a febbraio 2025, prima che si formasse il giudicato in relazione ai provvedimenti per le annualità 2016, 2017 e 2018; inoltre fa presente di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento opposto, per cui ha chiesto sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Ha presentato memorie parte ricorrente, chiedendo sia pronunciata la soccombenza virtuale di controparte, con condanna alle spese di lite, nonché condanna, ex art. 96 co. 3 cpc, ad una somma equitativamente determinata e pari almeno all'importo delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto opposto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
E' da disattendere, comunque, la richiesta della resistente di compensazione delle spese di giudizio, dovendosi invece applicare il principio della soccombenza virtuale dell'Agenzia (con regolazione delle spese, quindi, nella misura indicata nel dispositivo), così come va disattesa, altresì, la richiesta di parte ricorrente di condanna di controparte ex citato art. 96 cpc, avendo l'Agenzia in parte giustificato (quanto meno in misura utile a non doversi applicare il ridetto art. 96) il proprio comportamento amministrativo successivo alla formazione dei giudicati e, soprattutto, avendo la stessa Agenzia annullato l'atto opposto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4430/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF00670 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TD705PF00670/2025, notificato in data 30.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate, riferita alla dichiarazione per l'anno di imposta 2020, nello specifico all'omessa indicazione dei redditi prodotti dalla locazione di un fabbricato sito in Biella, alla Indirizzo_1, composto da n. 2 abitazioni e 3 locali commerciali, di cui la ricorrente risulta proprietaria per la quota di 7/36.
Parte ricorrente deduce che l'Agenzia ha notificato l'avviso impugnato in data 30/05/2025, dopo aver annullato, in data 28/05/2025, in ragione di intervenuto giudicato esterno, l'avviso di accertamento
TD705PF00227/2025, relativo all'anno di imposta 2019.
Fa quindi riferimento alla circostanza che la stessa Agenzia ha notificato alla ricorrente distinti avvisi di accertamento (di contenuto analogo a quello in contestazione nel presente procedimento) per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, annullati da questa Corte con le sentenze nn. 120, 126 e 142 del 2025, passate in giudicato, formandosi perciò il giudicato esterno sull'insussistenza del fondamento dell'obbligazione tributaria in capo alla ricorrente.
Censura, comunque, di seguito, la dovutezza di quanto preteso dall'Agenzia con argomentazioni analoghe a quelle rappresentate per le precedenti annualità, centrate sulla considerazione che la ricorrente non ha e non ha mai avuto il possesso del bene da cui originerebbero i frutti (mai incassati) del fabbricato.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, evidenziando che l'accertamento per l'anno d'imposta 2019 era stato già notificato a febbraio 2025, prima che si formasse il giudicato in relazione ai provvedimenti per le annualità 2016, 2017 e 2018; inoltre fa presente di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento opposto, per cui ha chiesto sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Ha presentato memorie parte ricorrente, chiedendo sia pronunciata la soccombenza virtuale di controparte, con condanna alle spese di lite, nonché condanna, ex art. 96 co. 3 cpc, ad una somma equitativamente determinata e pari almeno all'importo delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto opposto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
E' da disattendere, comunque, la richiesta della resistente di compensazione delle spese di giudizio, dovendosi invece applicare il principio della soccombenza virtuale dell'Agenzia (con regolazione delle spese, quindi, nella misura indicata nel dispositivo), così come va disattesa, altresì, la richiesta di parte ricorrente di condanna di controparte ex citato art. 96 cpc, avendo l'Agenzia in parte giustificato (quanto meno in misura utile a non doversi applicare il ridetto art. 96) il proprio comportamento amministrativo successivo alla formazione dei giudicati e, soprattutto, avendo la stessa Agenzia annullato l'atto opposto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).