Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 6061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6061 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
1 6061/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZI REPUBBLICASALL ALLA. VEDIVA. UFFICIO COPIE Richiesta copia stuc 6.000 IN NOM ITALIANO dal SigL-SOLE 24 ORE per diritti L a s LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il ✓ IL CANCELLIER SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 6/12/00 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Alfredo MENSITIERI 66 40413210 * Dott. Giandonato NAPOLET ANO Rep. 2204. Dott. Matteo IACUBINO ha pronunciato la seguente DIRIY SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1090/99 R.G. proposto da ESPOSITO PI, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Fornaci n, 38, OGGETTO: AZIONE ACCE TAMENTO K presso lo studio dell'Avv. Raffaele Alberici che lo difende in virtù di procura PRIETÀ speciale in calce al ricorso, ricorrente principale
contro
COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI”, domiciliato e difeso come appresso, controricorrente 3000 INCELLERIA e sul ricorso incidentale iscritto al n. 3296/99 R.G. proposto da 00674229 2011/00 00674230 COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI', in persona del Sindaco ALBERIC 6 .00221 SET 2007pro tempore, autorizzato a stare in giudizio con delibera di Giunta n. 12. 2 del 27.1.1999, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bachelet n. 12, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Della Vedova che, con l'Avv. Piero Golinelli, lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso-ricorso incidentale, ricorrente incidentale contro 13000 ESPOSITO PI, domiciliato e difeso come sopra, CANCELLERIA resistente per la cassazione della sentenza 8 maggio-27 luglio 1998 n. 891/98 OF025575 della Corte d'appello di Torino. CANCELLERIA Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
AY105805 Sentito, per il controricorrente-ricorrente incidentale, l'Avv. AYN05810 Riccardo Dalla Vedova che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale;
AY105815 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel gennaio del 1993 PI SI convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Mondovì, il Comune di Roccaforte Mondovì, 2 esponendo che questo, negli ultimi anni, aveva avanzato pretese su di una striscia di terreno posta tra un edificio di proprietà di esso attore, che l'aveva sempre posseduta, e la Via delle Ghirarde e recentemente gli aveva intimato di non utilizzarla come parcheggio. Chiese, pertanto, dichiararsi che nessun diritto spettava all'Ente convenuto sulla striscia in questione e ordinarsi allo stesso la cessazione di ogni turbativa e molestia. Il Comune si costituì e, oltre a difendersi nel merito, deducendo che su quella striscia esisteva il diritto di pubblico transito e spiegando domanda riconvenzionale in tal senso, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere l'azione finalizzata ad ottenere la condanna della P. A. ad un facere. Con sentenza 20.6.1994 il Tribunale, respinta la suddetta eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarò inammissibile la domanda per carenza d'interesse in quanto la denunziata attività del Comune concerneva esclusivamente la Via delle Ghirarde e non la proprietà dell'attore. Proposti gravami, dal soccombente in via principale e dal Comune di Roccaforte Mondovi in via incidentale, la Corte d'appello di Torino, con la sentenza precisata in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ribadita la giurisdizione del giudice ordinario e ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo all'SI, ha respinto nel merito la domanda del medesimo e, in accoglimento della 3 riconvenzionale, ha dichiarato il diritto di transito del Comune convenuto sulla strada vicinale delle Ghirarde nella sua attuale ampiezza, conformazione, dimensione e tracciato. Le ragioni a sostegno di tale decisione, per quel che ancora rileva in questa sede, possono così riassumersi: - L'interesse ad agire dell'SI sussisteva ed era quello ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo e di accertamento della consistenza del proprio diritto dominicale, cioè una pronuncia che eliminasse uno stato di incertezza in relazione alla striscia di terreno oggetto di causa, a nulla rilevando che all'eventuale accoglimento di tale domanda non potesse seguire una condanna ad un facere nei confronti della P.A.; - L'immobile dell'SI, da lui acquistato nel 1988, era descritto nell'atto come “fabbricato rurale, ubicato in Borgata Ghirarde...partita 8333 al foglio 29 col mappale 271...ai confini strada vicinale delle Ghirarde"; Nella mappa prodotta dal Comune, tra il mappale 271 e la via vicinale vi era una striscia di terreno non ricompresa nel mappale stesso;
L'SI, quale attore in rivendicazione, avrebbe dovuto fornire prova rigorosa della proprietà su detta striscia di terreno, a titolo derivativo oppure originario, onere che egli non aveva assolto, in quanto dall'esibito atto di acquisto del 1988 risultava che il fabbricato confinava con la strada vicinale e le prove articolate in appello non erano idonee a dimostrare l'intervenuta usucapione, stante l'irrilevanza o la genericità delle circostanze dedotte;
- Né l'onere probatorio poteva ritenersi attenuato dal tenore delle difese del Comune, poiché tale Ente, pur non opponendo un proprio diritto di proprietà, assumeva che la sede stradale oggi esistente, compresi eventuali appezzamenti di fondi latistanti, era gravata da servitù di uso pubblico. Contro questa sentenza PI SI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi ai quali il Comune di Roccaforte Mondovì ha replicato con controricorso e con successiva memoria, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Alla riunione dei ricorsi hanno già provveduto le Sezioni Unite le quali si sono dovute occupare del primo motivo del ricorso incidentale, concernente la giurisdizione, e lo hanno rigettato dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, dopo di che la causa è stata assegnata, per il resto, a questa sezione. Qui è pregiudiziale l'esame del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale con il quale - denunziandosi violazione e falsa -applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. si insiste sulla tesi del difetto d'interesse ad agire in capo all'SI e si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato tale interesse nel vantaggio derivante da 5 una pronuncia atta ad eliminare lo stato d'incertezza in relazione alla striscia di terreno oggetto di causa, senza tener conto che l'attività svolta dall'Autorità comunale, consistente in una diffida e in un'ordinanza di polizia del traffico, non aveva alcun rapporto con il diritto dominicale vantato dall'attore ma era diretta soltanto ad eliminare l'intralcio al pubblico transito determinato da una sua autovettura parcheggiata sul lato sinistro di Via delle Ghirarde. La doglianza è infondata. L'interesse ad agire, infatti, si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa nel merito, di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice, interesse che, come ha correttamente ritenuto la Corte torinese, ben poteva nascere dalla condotta posta in essere dal Comune di Roccaforte, poiché questa, pur estrinsecandosi in una diffida e in un'ordinanza di polizia del traffico, si basava pur sempre sul presupposto che la striscia di terreno, sulla quale si intimava all'SI di non parcheggiare la sua autovettura, fosse del demanio comunale o comunque soggetta al pubblico transito, e ciò in contrasto con il diritto dominicale che l'SI diceva di vantare sopra di essa, sicché era indubitabile l'utilità, che costui si riprometteva, di una pronuncia giudiziale che dirimesse ogni incertezza in ordine all'appartenenza di quella striscia. Ciò premesso si può passare all'esame del ricorso principale. Con il primo motivo di esso - denunziandosi violazione o falsa applicazione dell'art. 949 cod. civ. - si lamenta che sia stato ritenuto insussistente il diritto di proprietà posto a fondamento dell'azione dell'SI, e ciò in contrasto con le risultanze documentali in atti rappresentate dal rogito notarile 8.7.1988 dove l'immobile compravenduto era descritto come un fabbricato rurale confinante con la strada vicinale delle Ghirarde. Più in particolare, si censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui "nella mappa prodotta dal Comune, tra il mappale 271 e la via vicinale vi è una striscia di terreno non ricompresa nel mappale stesso”, sostenendosi, in contrario, che era chiaramente riconoscibile in tale mappa "la graffatura del mappale 271 che rispetto alla striscia di delimita l'estensione del fabbricato rurale - terreno che ne costituisce la pertinenza, dando origine ad un unico mappale” e che, come è noto, la "cediglia" collocata sulla linea di demarcazione di una particella catastale indica chiaramente che il terreno posto al di qua e al di là della graffatura fa parte dello stesso mappale. Si aggiunge, poi, che, trattandosi di domanda di accertamento della proprietà, la prova di questa, pur dovendo essere rigorosa come per la rivendica, poteva essere data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ed anche mediante consulenza tecnica o attraverso le risultanze dei registri catastali;
in ogni caso, il giudice 7 d'appello aveva erroneamente parlato di assenza del titolo di proprietà, dal momento che tale titolo esisteva ed era stato prodotto dall'SI, e, ove avesse avuto dubbi al riguardo, avrebbe dovuto disporre la richiesta c. t. u. per chiarire l'effettiva estensione di detta proprietà. La censura non ha fondamento. La Corte di merito, infatti, parlando di assenza del titolo di proprietà in capo all'SI, non ha certo inteso negare che costui avesse prodotto tale titolo ma soltanto affermare che esso era del tutto inidoneo a provare il suo asserito diritto dominicale sulla striscia in contestazione, in quanto dal medesimo risultava che il fabbricato rurale, mappale 271, da lui acquistato nel 1988, come egli stesso riconosce nel motivo in esame, confinava direttamente con la strada vicinale delle Ghirarde;
né a diverse conclusioni poteva condurre la mappa catastale prodotta dal Comune poiché la striscia di terreno ivi indicata come esistente tra detto mappale 271 e la strada vicinale non era ricompresa nel mappale stesso. Si tratta, quindi, con ogni evidenza, di un accertamento di fatto adeguatamente motivato, né a contrastarlo sul piano della legittimità possono valere i vaghi ed incerti rilievi basati sull'asserita esistenza di una “graffatura” o “cediglia” sulla linea di demarcazione tra il mappale 271 e la striscia di terreno, anche perché, contrariamente a quanto vorrebbe far credere il ricorrente, con improprio e malizioso richiamo all'art. 949 cod. civ., l'azione da lui esperita era quella prevista dall'art. 8 948 cod. civ. e, ove pure si ritenesse trattarsi di domanda di accertamento, e non di vera e propria rivendicazione, l'onere probatorio a suo carico, benché meno rigoroso, non poteva sicuramente venire assolto col ricorso alle semplici incerte risultanze dei libri e registri catastali, occorrendo pur sempre che fornisse la prova dell'acquisto della proprietà, mediante un titolo derivativo od originario, sulla striscia di terreno in controversia. Né alla mancanza di una prova in tal senso poteva pretendersi che si ovviasse disponendo una c.t.u. la cui funzione, come è noto, è solo quella di ausilio al giudice nella valutazione di dati già acquisiti. -Con il secondo motivo denunziandosi insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. - si lamenta che la Corte la doglianza secondo cui il piemontese, nel ritenere infondata fondamentale diritto dell'attore alla prova era stato leso dalla mancata ammissione degli invocati mezzi istruttori, abbia affermato che ciò era stato determinato dalla ritenuta carenza di interesse ad agire, pur avendo essa stessa riconosciuto sussistente tale interesse e riformato sul punto la sentenza di primo grado. Anche questa doglianza è infondata. La Corte d'appello, invero, ha fatto riferimento alla mancanza dell'interesse ad agire in capo all'SI solo per spiegare storicamente, in risposta ad un rilievo avanzato con l'atto di gravame, che era stata quella mancanza d'interesse, sia pure erroneamente ritenuta, a far sì che il primo giudice non desse ingresso alle prove richieste, e non per giustificare assurdamente essa stessa in tal modo, dopo aver riconosciuto la sussistenza di detto interesse, il diniego di ammissione di quelle prove. La verità è che la motivazione di questo diniego si ritrova in altra parte della sentenza impugnata (pag. 13), là dove, in riferimento ai mezzi istruttori parzialmente riproposti in appello, si dice che le circostanze con essi dedotte o erano irrilevanti o erano inidonee a provare l'intervenuta usucapione o erano formulate in maniera generica, senza riferimenti temporali, aggiungendosi poi (pag. 15) che l'invocata consulenza tecnica descrittiva dei luoghi era inammissibile, posto che doveva essere la parte a provare il proprio diritto di proprietà. A tale motivazione, del resto, l'SI non muove censure, astenendosi persino dall'indicare quali fossero, a parte la c. t. u., gli specifici mezzi di prova di cui egli aveva chiesto l'ammissione. Col terzo motivo denunziandosi violazione o falsa applicazione dell'art. 22 della legge 20.3.1865 n. 2248 All. F si lamenta che il giudice d'appello, nell'accogliere la domanda riconvenzionale del Comune, abbia completamente travisato il disposto della norma suddetta, dato che la presunzione iuris tantum, da essa prevista, di demanialità delle piazze, degli spazi e dei vicoli aperti su suolo pubblico adiacenti alle strade comunali, all'interno di città e 10 villaggi, può essere invocata soltanto quando si tratti di accertare l'appartenenza del bene alla P.A. e non anche quando, come nel caso di specie, accertata la proprietà privata del bene, sia in discussione soltanto l'esistenza o meno di una servitù di pubblico transito. Neppure questa censura è meritevole di accoglimento, in quanto la Corte territoriale ha fatto discendere l'accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune volta a far dichiarare il diritto di - pubblico transito sulla strada vicinale delle Ghirarde nella sua attuale ampiezza, conformazione, dimensione e tracciato, ivi compresa, dunque, la striscia di terreno in contestazione dalla reiezione della- domanda dell'SI, cioè dal fallimento del tentativo di quest'ultimo di dimostrare il carattere privato e l'appartenenza a lui della striscia suddetta, sicché, una volta esclusi tale carattere e tale appartenenza, appare pienamente legittimo il ricorso che la stessa Corte ha fatto alla presunzione di cui al tuttora vigente art. 22, comma 3°, della L. 20.3.1865 n. 2248 All. F, secondo il quale "nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”. Non vale, perciò, obiettare che detta presunzione riguarda la demanialità e non l'assoggettamento di una strada privata al pubblico transito, potendo ciò essere vero soltanto nel caso in cui tale carattere 11 privato sia incontestatamente accertato ma non allorquando esso sia stato già escluso. Conseguentemente non è neppure pertinente il richiamo alla sentenza n. 10143/91 di questa Corte, la quale ha sì negato l'applicabilità di detta presunzione allorquando non sia in gioco l'appartenenza della strada al demanio, bensì l'assoggettamento di essa al pubblico transito, ma ciò con preciso riferimento all'ipotesi che si tratti di strada di indiscussa proprietà privata e si debba, quindi, accertare se esista o meno su di essa una servitù di uso pubblico, ipotesi, questa, del tutto estranea alla concreta fattispecie, dato che il carattere privato della striscia di terreno era stato espressamente negato dalla Corte di merito, mentre, per converso, era incontestata l'adiacenza e la contiguità di essa alla strada vicinale delle Ghirarde. Alla stregua delle osservazioni che precedono, si impone il rigetto tanto del secondo motivo del ricorso incidentale, quanto del ricorso incidentale. La reciproca soccombenza è ragione sufficiente per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento, comprensivo ovviamente della fase davanti alle Sezioni Unite.
P. Q. M.
12 LA CORTE Rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2000. IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ESTENSORE rally w Artuale Orest IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico Tolerico 26 APR. 2001 DEPOSITATO IN IL CANCELLIERE C1 Roma Lalazco 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in 3 SET. 2001 Serie 4. +38782/ versato £330-00 (lire Trecento h p. W Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Serviziotti Giudiziari (Dr. M. RACHICHINT) 13