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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/09/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 11/09/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 849/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA RICORRENTE contro nato in [...] il [...], CP_1 nata in [...] il [...] Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTI CONTUMACI
Controparte_3 con il curatore speciale, Avv. LODA CARLA PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTI ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con ricorso del 28.1.25, ha impugnato per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. il Parte_1 riconoscimento eseguito da sul minore (5.7.22), di CP_1 Controparte_3 cui è madre Controparte_2
Il 2.5.25 il minore si è costituito in giudizio, tramite il curatore speciale già nominato dal Tribunale per i Minorenni di Brescia nel procedimento n. 40/22 per la dichiarazione di adottabilità.
Ricorso e decreto sono stati ritualmente notificati ai genitori, che sono rimasti contumaci.
Le parti hanno depositato memorie il 22 e 28.5.25 e sono comparse all'udienza del 3.6.25 (inclusa la madre, sprovvista di avvocato).
Con ordinanza dell'11.6.25, il giudice ha disposto una c.t.u. genetica, conferendo l'incarico alla dott.ssa
La relazione è stata prodotta il 27.8.25. Persona_1
Le parti hanno depositato note conclusive il 2 e 4.9.25 in vista della trattazione scritta del 9.9.25.
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2. La relazione del c.t.u. ha escluso la paternità di , utilizzando tecniche scientifiche della Parte_1 cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Nonostante il quesito chiedesse di verificare tout court la paternità del minore, non è stato possibile procedere con le analisi sul contumace di cui CP_1 peraltro in udienza la signora a riferito di non avere più notizie. CP_2
L'azione ex art. 263 c.c. postula la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico (cfr. Cass. n. 17095/13). Nelle ultime note, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a verificarne la veridicità e il curatore speciale, parimenti, non ha chiesto tale approfondimento.
La domanda del ricorrente si avvia dunque al rigetto: non perché sia stato accertato in positivo che sia il padre di (non vi sarà dunque giudicato sul punto), ma per sopravvenuto CP_1 CP_3 difetto di interesse delle parti (e conseguente carenza di prova di questo profilo). Il curatore speciale, il Tribunale per i Minorenni o altri interessati conservano dunque la possibilità di chiedere ulteriori accertamenti, ove ritenuti opportuni.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.2.25, non ha formulato osservazioni.
4. Le spese di lite meritano di essere compensate, dal momento che la ricerca della verità biologica, per quanto scaturita da una pretesa poi rivelatasi infondata, è stata fatta anche nell'interesse del minore: non vi è dunque soccombenza in senso stretto.
Le spese di c.t.u. – come liquidate il 20.6.25 e il 10.9.25, inclusa l'anticipazione dell'Erario salvo diversa determinazione in sede di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato – debbono invece essere lasciate a carico del ricorrente, non essendo giusto onerarne il bambino.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, assorbita o disattesa ogni ulteriore istanza:
− rigetta la domanda del ricorrente, nei sensi della motivazione;
− compensa le spese di lite;
− pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del ricorrente.
Brescia, 11/09/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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