Articolo 3 della Legge 29 maggio 2009, n. 75
Articolo 2
Versione
24 giugno 2009
Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 giugno 2009