CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI RA AR IN, Presidente
BOGGIO IO IU, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1734/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Sidoli Giuditta 35 10135 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020250024317937000 IRAP 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Vedasi in atti richiesta di estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella dinamica processuale emerge caducazione della dimensione contenziosa della controversia.
Nelle more del procedimento l'Agenzia delle Entrate ha annullato in via di autotutela il ruolo contenuto nella cartella impugnata n° 11020250024317937000, venendo meno l'interesse ad agire della Società alla prosecuzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto delle circostanze esposte dalla Parte, l'Ufficio Territoriale ha proceduto agli approfondimenti istruttori del caso, provvedendo in data 16/12/2025 allo sgravio integrale del ruolo controverso e dandone immediata notizia per le vie brevi a controparte, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio, tenuto conto che l'Ufficio Territoriale ha operato secondo i principi di buona fede e leale collaborazione, evitando la prosecuzione del contenzioso ed agendo tempestivamente per la rimozione del provvedimento illegittimo, si rappresenta come la cessata materia del contendere comporti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI RA AR IN, Presidente
BOGGIO IO IU, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1734/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Sidoli Giuditta 35 10135 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020250024317937000 IRAP 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Vedasi in atti richiesta di estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella dinamica processuale emerge caducazione della dimensione contenziosa della controversia.
Nelle more del procedimento l'Agenzia delle Entrate ha annullato in via di autotutela il ruolo contenuto nella cartella impugnata n° 11020250024317937000, venendo meno l'interesse ad agire della Società alla prosecuzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto delle circostanze esposte dalla Parte, l'Ufficio Territoriale ha proceduto agli approfondimenti istruttori del caso, provvedendo in data 16/12/2025 allo sgravio integrale del ruolo controverso e dandone immediata notizia per le vie brevi a controparte, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio, tenuto conto che l'Ufficio Territoriale ha operato secondo i principi di buona fede e leale collaborazione, evitando la prosecuzione del contenzioso ed agendo tempestivamente per la rimozione del provvedimento illegittimo, si rappresenta come la cessata materia del contendere comporti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate