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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1088/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7343/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020804751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020804751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato una cartella esattoriale recante numero 03420240020804751000 notificatagli da AD per conto della Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa auto per il
2021 notificatagli da Ader per conto delle Regione Calabria
Il ricorrente lamenta la prescrizione del credito e l'irritualità della notifica .
Si sono costituite entrambe le resistenti cioè AD e IO LA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Invero la cartella impugnata è il primo atto notificato al contribuente per la riscossione della tassa automobilistica del 2021 infatti la Regione ha agito ai sensi della l. reg. 56/2023
(già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo. La notifica è tempestiva perché effettuata nel corso del 2024 per la tassa dovuta per il 2021. Parimenti è rituale la notifica posto che , quando viene effettuata per posta non sono necessarie ulteriori formalità oltre all'invio in plico chiuso con raccomandata con ricevuta di ritorno secondo giurisprudenza pacifica ( Cassazione ordinanza ' n. 18880/2025).
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 in favore di AD e
Regione Calabria, oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7343/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020804751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020804751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato una cartella esattoriale recante numero 03420240020804751000 notificatagli da AD per conto della Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa auto per il
2021 notificatagli da Ader per conto delle Regione Calabria
Il ricorrente lamenta la prescrizione del credito e l'irritualità della notifica .
Si sono costituite entrambe le resistenti cioè AD e IO LA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Invero la cartella impugnata è il primo atto notificato al contribuente per la riscossione della tassa automobilistica del 2021 infatti la Regione ha agito ai sensi della l. reg. 56/2023
(già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo. La notifica è tempestiva perché effettuata nel corso del 2024 per la tassa dovuta per il 2021. Parimenti è rituale la notifica posto che , quando viene effettuata per posta non sono necessarie ulteriori formalità oltre all'invio in plico chiuso con raccomandata con ricevuta di ritorno secondo giurisprudenza pacifica ( Cassazione ordinanza ' n. 18880/2025).
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 in favore di AD e
Regione Calabria, oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.