Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1088
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La cartella impugnata è il primo atto notificato al contribuente per la riscossione della tassa automobilistica del 2021. La Regione ha agito ai sensi della legge regionale 56/2023, che consente di accorpare la contestazione nella cartella esattoriale, purché notificata entro il termine del terzo anno successivo. La notifica è tempestiva perché effettuata nel corso del 2024 per la tassa dovuta per il 2021.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La cartella impugnata è il primo atto notificato al contribuente per la riscossione della tassa automobilistica del 2021. La Regione ha agito ai sensi della legge regionale 56/2023, che consente di accorpare la contestazione nella cartella esattoriale, purché notificata entro il termine del terzo anno successivo. La notifica è tempestiva perché effettuata nel corso del 2024 per la tassa dovuta per il 2021.

  • Rigettato
    Irritualità della notifica

    La notifica è rituale posto che, quando viene effettuata per posta, non sono necessarie ulteriori formalità oltre all'invio in plico chiuso con raccomandata con ricevuta di ritorno secondo giurisprudenza pacifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1088
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1088
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo