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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012031057 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2215/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
L'ufficio insiste sulla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 aprile 2025 il notaio Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 25012031057, a lui notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 26 marzo 2025, nella qualità di pubblico ufficiale rogante l'atto pubblico registrato il 29 gennaio 2025 al n. 3062 serie 1T stipulato il 15 gennaio precedente, avente ad oggetto la compravendita di un fondo rustico ricadente in area montana, con richiesta di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 9, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n.
601 e succ. modif..
Esponeva che in forza di tale normativa aveva applicato le imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e in esenzione dell'imposta catastale e di bollo, autoliquidandole nella misura fissa di euro 200,00.
Rilevava che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo dell'autoliquidazione, non aveva riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione dei “territori montani” in quanto il terreno oggetto del trasferimento si trovava in comune “parzialmente montano” e la sua natura montana non era supportata da idonea documentazione, procedendo al recupero dell'imposta di registro ordinariamente dovuta nella misura minima di euro 1.000,00 ex articolo 1 comma 1 Tariffa Parte I allegata l TUR e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro 50,00 ciascuna, generando l'avviso di liquidazione impugnato avente ad oggetto, al netto di quanto autoliquidato e versato, l'importo di € 700,00 a titolo di imposta di registro e catastale.
Deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, documentando la natura montana dell'area.
Con controdeduzioni del 30 maggio 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, deducendo che, stante la produzione in giudizio della certificazione rilasciata dal Comune di Castellana Sicula in data 8 aprile 2025, da cui si evince che il terreno oggetto della compravendita ricade nella porzione di “Territorio Montano” di detto Comune, aveva provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di liquidazione impugnato, allegando il relativo atto, già comunicato alla controparte.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto l'avviso di liquidazione impugnato è stato integralmente annullato nell'esercizio del potere di autotutela dall'Agenzia convenuta.
Stante il tempestivo annullamento dell'atto impugnato si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025 Il Giudice Gabriella Natale
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012031057 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2215/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
L'ufficio insiste sulla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 aprile 2025 il notaio Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 25012031057, a lui notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 26 marzo 2025, nella qualità di pubblico ufficiale rogante l'atto pubblico registrato il 29 gennaio 2025 al n. 3062 serie 1T stipulato il 15 gennaio precedente, avente ad oggetto la compravendita di un fondo rustico ricadente in area montana, con richiesta di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 9, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n.
601 e succ. modif..
Esponeva che in forza di tale normativa aveva applicato le imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e in esenzione dell'imposta catastale e di bollo, autoliquidandole nella misura fissa di euro 200,00.
Rilevava che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo dell'autoliquidazione, non aveva riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione dei “territori montani” in quanto il terreno oggetto del trasferimento si trovava in comune “parzialmente montano” e la sua natura montana non era supportata da idonea documentazione, procedendo al recupero dell'imposta di registro ordinariamente dovuta nella misura minima di euro 1.000,00 ex articolo 1 comma 1 Tariffa Parte I allegata l TUR e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro 50,00 ciascuna, generando l'avviso di liquidazione impugnato avente ad oggetto, al netto di quanto autoliquidato e versato, l'importo di € 700,00 a titolo di imposta di registro e catastale.
Deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, documentando la natura montana dell'area.
Con controdeduzioni del 30 maggio 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, deducendo che, stante la produzione in giudizio della certificazione rilasciata dal Comune di Castellana Sicula in data 8 aprile 2025, da cui si evince che il terreno oggetto della compravendita ricade nella porzione di “Territorio Montano” di detto Comune, aveva provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di liquidazione impugnato, allegando il relativo atto, già comunicato alla controparte.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto l'avviso di liquidazione impugnato è stato integralmente annullato nell'esercizio del potere di autotutela dall'Agenzia convenuta.
Stante il tempestivo annullamento dell'atto impugnato si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025 Il Giudice Gabriella Natale