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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4400/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4400 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa all'udienza del 3.6.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Vellone.
[...] C.F._4
APPELLANTI
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
( ),
[...] P.IVA_3 Controparte_4
( ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato. P.IVA_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“- in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 24493 del 21.12.2018 del Tribunale di Roma,
Seconda Sezione Civile, dott. Mario Tanferna, depositata 21.12.2018, ed in accoglimento del presente
2 appello, voglia il Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, per i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità della suddetta sentenza per violazione degli artt.
2938 - 2946 cod. civ. con vizi di motivazione, rilevando una prescrizione non opposta con violazione del carattere dispositivo della prescrizione e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), l'errata applicazione della prescrizione decennale per avvenuta decadenza dei convenuti dal diritto di eccepire la prescrizione decennale;
accertare e dichiarare
l'erronea decorrenza del termine di prescrizione e l'erroneità della statuizione sulla prescrizione del diritto al risarcimento dei detti danni con riferimento alla data di decorrenza del termine prescrizionale decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sostenendo che tale data andava individuata al 20 ottobre 2007 (data in cui
l'obbligo di attuare la direttiva europea è cessato); accertare e dichiarare il diritto degli odierni appellanti al risarcimento del danno e condannare i convenuti al risarcimento del danno all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 in favore del dottor
[...] per gli anni accademici dal 1984 al 1987, in favore della dottoressa per gli Parte_1 Parte_2 anni accademici dal 1984 al 1987 ed in favore dei dottori ed Parte_3 Parte_4 per gli anni accademici dal 1982/83 al 1986 nella misura di €. 11103,82 per ciascuno degli
[...] anni di frequenza dei corsi di specializzazione presso l'Università di Napoli, il primo, di Roma la seconda e di per il terzo ed il quarto, e quindi la somma complessiva 44.519,00, Controparte_5 essendo riconosciuto tale compenso solo agli specializzandi iscritti dall'anno accademico 1991 – 1992, nonché a risarcire i danni biologici ed esistenziali conseguenti al mancato riconoscimento di tale remunerazione, da liquidarsi in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su tutte le somme.
Vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritti procuratori anticipatario per dichiarazione di fattone anticipo.”.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma riferendo di essere tutti laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito diplomi di specializzazione medica a seguito di iscrizione ai relativi corsi in epoca compresa tra il 1982 e il 1984.
3 Lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedevano pertanto l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per non aver correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie (75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE) riguardanti l'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi, il riconoscimento del loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, a titolo retributivo o di risarcimento, nella misura di € 11.103,82, oltre al risarcimento dei danni biologici ed esistenziali conseguenti al mancato riconoscimento della remunerazione, oltre interessi e rivalutazione.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24493/2018, rigettava le domande di tutti gli attori, per intervenuta prescrizione dei diritti azionati.
3. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza ritenendo errato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Hanno innanzitutto rilevato che l'eccezione sollevata dalle amministrazioni convenute si riferiva alla prescrizione quinquennale decorrente dai fatti, mentre il Tribunale aveva ritenuto maturata, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
la diversa prescrizione decennale con decorrenza dal 27.10.1999.
Gli appellanti hanno comunque ritenuto errata l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione.
4. L'appello non è fondato.
4 Si ritiene innanzitutto che il Tribunale, nel ravvisare l'avvenuta estinzione dei diritti vantati, non fosse vincolato alla indicazione della durata e del termine di decorrenza della prescrizione fatta dall'amministrazione, in quanto l'onere di allegazione gravante sulla parte che eccepisce la prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, e non è invece necessario indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore (v. Cass. Sez.
Un. n. 15895/2018, Cass. n. 12182/2021).
5. Nel merito della questione della durata e della decorrenza del termine di prescrizione,
occorre premettere che, per quanto attiene alla natura del diritto azionato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9147/2009, affermando che,
stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria,
trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
5 Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al
TAR.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque
self executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché
contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
6. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da Cass.
n. 16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore
italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e
n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il
diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità
per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità
- dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano
dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di
cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in
quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di
6 un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è
soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011,
Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184); b) «a seguito della tardiva ed incompleta
trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al
compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con
il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano
in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art.
11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in
favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che
tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da
quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento
alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11»”. Sono intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n.
18640/2022).
Non condivisibile è quindi la tesi alternativa degli appellanti secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima del 20.10.2007, data in cui è cessato l'obbligo di adempimento della direttiva.
Tale assunto è contrario sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un azione
7 risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva,
può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
7. Pertanto, i diritti risarcitori vantati dagli appellanti sono prescritti e gli appelli devono essere rigettati, con assorbimento dell'esame dell'istanza originariamente presentata di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e del numero di parti.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite che liquida in € 10.850,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 3.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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