Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1120-23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1120 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
c.f.: ) con sede Parte_1 P.IVA_1 in Milano, in persona del legale rappresentante p.t. e per essa
(c.f.: ) con sede in Verona, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Lorenzo Carini (pec domiciliazione: Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE - OPPOSTA
CONTRO
nato in [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
) con l'avv. Salvatore Martinico (pec C.F._1 domiciliazione: Email_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – OPPONENTE
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
) C.F._2
AVENTE AD OGGETTO: Opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615, c. 2 c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti difensivi ivi richiamati ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha intrapreso, nei confronti di Parte_1
, la procedura esecutiva immobiliare iscritta al Controparte_2
R.G. Es. n. 150/2019 di questo Tribunale, in forza del decreto ingiunto n. 394/1992 del 31.03.1992, non opposto, emesso dal
Tribunale di Marsala, su ricorso della (originaria Parte_2
creditrice).
L'ingiunzione in questione è stata emessa nei confronti della
Parte_3 Parte_4
e , che sono stati obbligati a Controparte_4 Controparte_2
pagare, in solido tra loro, la somma di £ 34.234.763 (oggi € 17.680,78)
"oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, nella misura del 7,50%
in più del tasso ufficiale di sconto e comunque non inferiore al 19,50%
maggiorato del 2% sulle eccedenze rispetto al fido base, ed oltre le
commissioni dello 0,125% sull'importo massimo debitore e dello 0,50 sulle
eccedenze, il tutto a conteggiarsi con il metodo della capitalizzazione
trimestrale a far tempo dall'1/1/1992 al soddisfo".
In forza di tale titolo, con atto di precetto notificato il
28.09.2019, frattanto resasi cessionaria del Parte_1
credito, ha intimato al condebitore il pagamento Controparte_2
di € 126.267,93 (di cui € 108.182,15 a titolo di interessi).
Genova Francesco, innanzi al G.E., con apposito ricorso ha ritualmente avanzato opposizione ex art. 615, c. 2 c.p.c., facendo valere i seguenti motivi:
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i) L'inefficacia del pignoramento per erronea indicazione del bene staggito, essendo stati pignorati i beni per intero e non nella misura di cui il debitore è proprietario vale a dire nella quota di ½
(competendo l'altro mezzo al proprio coniuge;
Controparte_3
ii) La prescrizione del credito, non sussistendo atti interruttivi successivi alla emissione del decreto ingiuntivo azionato (risalente al marzo del 1992), poi ceduto alla società procedente. Parte
opponente chiedeva in particolare dichiararsi prescritto il diritto della società opposta a percepire gli interessi antecedenti il quinquennio dalla loro richiesta;
iii) L'indeterminatezza del credito, giacché non sarebbe in alcun modo possibile capire come la società creditrice abbia determinato il credito, il quale da un importo per somma capitale di
€ 17.680,78 sarebbe asceso sino ad € 125.862,93;
iv) L'illegittimità della pretesa giacchè: 1) il capitale iniziale del credito azionato sarebbe frutto di illecita applicazione di interessi anatocistici, commissioni e spese non dovute e capitalizzate trimestralmente;
2) sarebbero stati applicati interessi usurari sopravvenuti;
3) la pretesa, al di là del profilo attinente alla usurarietà degli interessi, sarebbe eccessiva, per l'abnormità della somma richiesta a titolo di interessi di mora, di cui si chiedeva la riduzione in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo.
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A seguito dell'integrale accoglimento, da parte del G.E.,
dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva (decisione frattanto parzialmente riformata in sede di reclamo), la finanziaria opposta ha riassunto tempestivamente (entro il termine assegnato dal G.E.) l'opposizione nella presente sede di merito, con atto di citazione notificato in data 05.06.2023.
L'opposta (attrice in riassunzione) Parte_1
nell'atto introduttivo contesta la fondatezza dei motivi di opposizione fatti valere dal debitore con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione del credito - all'uopo producendo documentazione da cui evincersi l'intervenuta interruzione della causa di estinzione invocata dal debitore - e all'indeterminatezza del credito azionato - evidenziando che i rilievi in questione attengono, tutti, a profili di fatto anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale ormai coperto dal giudicato (i.e. dal decreto ingiuntivo non opposto) e come tali inammissibili -.
Si è costituito il debitore opponente che, in comparsa di costituzione e risposta, oltre a riportarsi integralmente ai motivi di opposizione proposti col ricorso innanzi al g.e. (sopra calendati da i
a iv) ha ulteriormente “arricchito” la propria opposizione facendo valere: la prescrizione dell'intero credito azionato (e non più dei soli interessi), la nullità antitrust della fideiussione (a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nel 1987) per riproduzione dello schema
ABI e la decadenza della banca dai diritti nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c..
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In generale, l'opponente sollecita nella presente sede oppositiva che sia vagliata nel merito la legittimità della pretesa creditoria azionata dalla finanziaria invocando la propria qualità di consumatore e l'applicazione dei principi stabiliti in materia dalle
S.S.U.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 9479/2023.
*.*.*
L'opposizione proposta è fondata nei limiti di cui appresso.
- Inammissibile è il primo motivo di opposizione (sopra sub i),
afferente all'inefficacia del pignoramento per erronea indicazione del bene (pignorato per intero e non pro quota), giacché è pacifico che la questione è già stata oggetto di precedente opposizione all'esecuzione, già definita con statuizione pacificamente passata in giudicato.
- L'eccezione di prescrizione del credito dedotta dal debitore in opposizione (motivo di opposizione sopra sub ii) non è fondata.
Il debitore ha eccepito la prescrizione del credito azionato in ragione del decorso di oltre 10 anni dalla data, certa, della notificazione del decreto ingiuntivo (avvenuta il 27 aprile 1992) alla data di notifica del primo atto interruttivo compiuto dalla cessionaria del credito, ossia la notificazione dell'atto di precetto,
avvenuta il 28.09.2019.
, con la documentazione depositata la creditrice CP_5
opposta ha documentalmente dimostrato che in data 14.10.1992 (e dunque ben prima del decorso del termine ordinario di prescrizione) il creditore originario – suo dante Parte_2
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causa – ha presentato, in relazione al credito portato dal D.I. n.
394/1992, istanza di ammissione al passivo del fallimento
[...]
; atto, quest'ultimo, da considerarsi, a tutti gli effetti, Parte_3
interruttivo della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura (avvenuta nell'aprile 2010). Ed
ancora, posto che l'opponente e Controparte_2 Parte_3
ono coobligati in solido nei confronti del creditore, ai sensi
[...]
dell'art. 1310, c. 1 c.c., l'atto di interruttivo intervenuto contro uno
(nel caso di specie contro la ha effetto anche nei Parte_3
confronti dell'altro (l'odierno reclamato).
La giurisprudenza di legittimità conforta tutto quanto finora esposto: “La presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel
passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio (art.
94 r.d. 16 marzo 1942 n. 267), determina l'interruzione della prescrizione
del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della
procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato
dall'art. 2945 comma 2 c.c. e tale interruzione opera anche nei confronti
del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c., il
quale riguarda ogni atto interruttivo, tanto ad effetti istantanei, quanto ad
effetti permanenti.” (Cass. sez. I, 07.04.1983, n. 2449).
Va dunque dato atto che la prescrizione del credito nei confronti dell'opposta (che ha iniziato nuovamente il suo decorso nel 2010), alla data di notificazione del precetto (28.09.2019), non si è
compiuta.
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- Inammissibile è il motivo di opposizione (sopra sub iv) con cui l'opponente contesta la legittimità nel merito della pretesa creditoria azionata (deducendo, tra l'altro, l'illecita applicazione di interessi anatocistici, usurari, commissioni e spese non dovute e capitalizzate trimestralmente, la nullità della fidejussione prestata e la decadenza ex art. 1957 c.c. dai diritti creditori).
A tal riguardo, viene in considerazione il noto principio di diritto secondo cui “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su
un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti
posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo,
non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della
fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del
procedimento che ad essa consegue” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del
14/10/2011, Rv. 619969 – 01).
Ciò considerato sul piano generale, appare evidente nel caso in esame che le contestazioni articolate dalla parte opponente attengono a circostanze già sussistenti al momento dell'emissione dell'ingiunzione che non è stata opposta e dunque, qui risultano inammissibili.
Né può ritenersi che, in ragione del principio di effettività
della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, per come declinato dalle S.S.U.U. della
Suprema Corte con la sentenza n. 9479/2023, il debitore opponente sia legittimato a “recuperare” nella presente sede (di opposizione
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esecutiva) il vaglio sulla legittimità della pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo a suo tempo non opposto.
Infatti, in primo luogo, è necessario, a tal fine, che il debitore dia prova della propria qualità di consumatore, laddove è
incontestato che, nel caso che occupa, l'opponente all'epoca della prestazione della garanzia rivestiva la qualifica di vicepresidente della società obbligata principale Somer soc cop. (circostanza per cui
è legittimo escludere che il rivestisse la qualifica di CP_2
consumatore).
In secondo luogo, le doglianze “di merito” in questione potrebbero, semmai, costituire oggetto di un giudizio (diverso dal presente) di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., competendo però
solo al Giudice dell'Esecuzione, dopo le valutazioni del caso,
assegnare il termine di 40 giorni per la proposizione della relativa domanda (cfr. Cass. SS.UU. n. 9479/2023).
E' invece fondato il motivo di opposizione (sopra sub iii) con cui l'opponente denuncia l'indeterminatezza delle somme precettate a titolo di interessi.
Come sopra rilevato, il decreto ingiuntivo obbliga il debitore al pagamento degli “interessi di mora maturati e maturandi nella misura
del 7.50% in più del T.U.S. e comunque non inferiore al 19,50%
maggiorato del 2% sulle eccedenze rispetto al fido base e le commissioni
dello 0,125% sull'importo massimo debitore e dello 0,50% sulle eccedenze,
il tutto a conteggiarsi con il metodo della capitalizzazione trimestrale a far
tempo dall'1/1/1992 al soddisfo".
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Tale somma è stata quantificata in precetto dalla
[...]
in € 108.182,15. Parte_1
Epperò, stante la particolare formulazione del titolo - che sostanzialmente fa rinvio a elementi esterni - in difetto della documentazione bancaria (non prodotta dall'opposta) da cui evincersi i parametri fissati per il calcolo degli interessi (nella specie,
l'eccedenza rispetto al fido concesso alla società garantita), è
assolutamente impossibile al G.E. quantificare quale sia,
effettivamente, l'importo di tale voce di credito e verificare la correttezza della pretesa azionata.
E' evidente che, diversamente da quanto opinato dal reclamante, non si tratta di porre nuovamente in discussione quanto ormai coperto da giudicato, ma di impossibilità per una pretesa creditoria, sostanzialmente, incontrollabile e, potenzialmente,
arbitraria di trovare riconoscimento nel procedimento esecutivo.
In definitiva, in parziale riforma dell'ordinanza resa dal G.E., il diritto dell'opposta di procedere esecutivamente nei confronti di va limitato alla somma di € 17.680,78, che Controparte_2
rappresenta la sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo.
In ragione dell'esito dell'opposizione le spese di lite appare giustificato compensare integralmente tra le parti le spese di lite (ivi incluse quelle relative alle fasi cautelari svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
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in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, dichiara sussistente il diritto di CP_2 [...]
a procedere ad esecuzione forzata Parte_1
limitatamente alla somma di € 17.680,78, a titolo di sorte capitale.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, il 20.01.2025
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile