Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di violazioni del codice della strada, è onere del trasgressore, che proponga, avverso l'atto di accertamento della contravvenzione, opposizione fondata sulla asserita illegittimità del segnale stradale indicante la norma di comportamento violata (nella specie, limite di velocità), dedurre le ragioni di tale illegittimità - e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario - e non già onere dell'Amministrazione dimostrare la legittimità del relativo provvedimento, che, adottato dall'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 14, primo comma, lett. c), cod. della strada, si presume conforme a legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'Avvocato ALBERTO PANUCCIO rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 227/01 del Giudice di pace di LOCRI, depositata il 09/07/01;
udita la relazione dalla causa svolta nella Pubblica udienza del 25/06/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Marvasi, per delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, con processo verbale n. 339/2001 del 22 settembre 2000, notificato a SE ME il 9 febbraio 2001, la Polizia municipale del Comune di Sant'Ilario dello Jonio accertò, mediante apparecchiatura di rilevazione automatica della velocità, la violazione dell'art. 142 comma 7^ del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto l'autovettura di proprietà del ME circolava ad una velocità superiore a 50 km/h consentiti su quel tratto di strada;
- che, con ricorso del 5 marzo 2001 al Giudice di Pace di Locri, il ME propose opposizione avverso il detto processo verbale, chiedendone l'annullamento e lamentando, in particolare: a) - che gli agenti accertatori non avevano proceduto alla contestazione immediata della violazione, ancorché il modello di apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità consentisse di fermare l'autovettura in tempo utile;
b) - che non erano stati realmente specificati, nel verbale, i motivi che non avevano reso possibile la contestazione immediata;
c) - che l'apparecchiatura utilizzata, testata solo all'origine e mai più controllata, era inefficace ed inidonea;
d) - che l'organo accertatore era incompetente, a favore della Polizia stradale, in quanto la violazione era stata accertata sulla Statale 106.
- che, in contraddittorio con il Comune - che instò per la reiezione dell'opposizione, precisando che era impossibile contestare immediatamente la violazione, in quanto l'apparecchiatura utilizzata, legittimata con circolare del Ministero dell'Interno del 12 dicembre 2000, consentiva la rilevazione della velocità solo dopo che il veicolo si trovava a distanza dal posto di accertamento - il Giudice adito, con sentenza n. 227/01 del 9 luglio 2001, accolse il ricorso, annullando il processo verbale impugnato e condannando il Comune alle spese di lite;
- che, in particolare, il Giudice di Pace ha, testualmente, osservato quanto segue: "Le eccezioni sollevate dal ricorrente sono valide e vanno accolte. Il Comune di Sant'Ilario non ha fornito alcun elemento utile, tendente a dimostrare l'impossibilità oggettiva tale da non consentire ai propri vigili urbani di contestare immediatamente l'infrazione, ne' ha dato prova che il segnale di limite di velocità, sistemato sulla Statale 106, nel proprio territorio, senza provocare intralcio alla circolazione, fosse veramente finalizzato a garanzia della incolumità degli utenti della strada, tanto da escludere manifesto vizio di merito dell'atto amministrativo, con conseguente legittima censura da parte di altro potere dello Stato. Tale comportamento da parte dell'Ente ha privato il ricorrente della possibilità di esercitare il diritto di difendersi";
che avverso tale sentenza il Comune di Sant'Ilario dello Jonio ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria;
- che SE ME, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito, ne' ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con il primo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 2700 c.c."), il secondo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 e 201 nuovo c.d.s. e dall'art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s."), ed il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 e 201 nuovo c.d.s. e dall'art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. Omessa motivazione") - che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - il Comune ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo:
a) - che il Giudice di Pace ha annullato il processo verbale di contestazione, senza minimamente tener conto della efficacia probatoria privilegiata di tale atto ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.; b) - che lo stesso Giudice non avrebbe considerato che nel processo verbale medesimo era testualmente attestata dall'agente accertatore, in ragione delle caratteristiche dell'apparecchio "Autovelox", la materiale impossibilità della contestazione immediata della violazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 384 lett. e) del d.P.R. n. 495 del 1992; c) - il Giudice di Pace
avrebbe omesso di valutare le ulteriori ragioni giustificative della impossibilità della contestazione immediata, relative alla modalità organizzativa del servizio di vigilanza, attestate nel verbale, secondo cui il veicolo del contravventore non poteva "essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari", in quanto "l'agente è costantemente impegnato al controllo dalla apparecchiature ai fini di una corretta funzionalità";
- che, con il quarto motivo (con cui deduce: "Violazione degli artt. 37, 38 e 142 dal c.d.s."), il Comune ricorrente critica, altresì, la sentenza impugnata, nella parte relativa al rispetto della segnaletica stradale, osservando che "i cartelli stradali, che vengono collocati per legge a cura dell'ente proprietario delle strade (in forza di esecutivi provvedimenti amministrativi), devono .... essere osservati da tutti gli utenti della strada senza la possibilità da parte loro di censurarne la legittimità, e tanto sia in forza dell'esecutività dell'atto amministrativo, che è sotteso alla loro installazione e sia per non infrangere l'ordine pubblico della corretta circolazione veicolare (e l'altrui affidamento), con conseguenti situazioni di pericolo"; che "qui, vieppiù, soccorre il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale, che comporta che un determinato obbligo o divieto è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge"; ed infine, che l'art. 142 comma 1^ del d. lgs. n. 285 del 1992 disciplina i limiti di velocità
proprio "ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana";
- che deve premettersi che esiste un consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus e da ultime, sentt. nn. 4571, 7103 e 9438 del 2001, 3017 del 2002), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, fermo l'obbligo di procedere alla contestazione immediata delle stesse (ai sensi dell'art. 200 comma 1^ del d.lgs. n. 285 del 1992) ed esclusa la generale equipollenza ad essa della notificazione del verbale di contestazione (ai sensi degli artt. 200 commi 2^-4^ c.d.s., nonché 383 del d.P.R. n. 495 del 1992), nei casi di violazione dell'art. 142 commi 1^, 7^, 8^ e 9^ c.d.s. (superamento dei limiti di velocità), rilevata a mezzo di apparecchiatura "autovelox" - come accaduto nella specie - gli agenti accertatori sono tenuti a precisare, nel processo verbale di contestazione notificato all'autore della violazione e/o al soggetto obbligato in solido, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 384 del d.P.R. n. 495 del 1992, integranti la fattispecie di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, restando, peraltro escluso che, in tal caso, il sindacato del giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione possa estendersi anche alle scelte organizzative dell'amministrazione;
- che tale orientamento risulta ormai posto a fondamento anche delle più recenti scelte legislative: infatti, l'art. 4 comma 4^ del d.l. 20 giugno 2002 n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), introdotto dalla legge di conversione 1^ agosto 2002 n. 168, ha stabilito, in via generale, che, "nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo e cioè: "dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico .... finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di norme di comportamento di cui agli articoli 142 (limiti di velocità) e 148 (sorpasso) ....": cfr. comma 1^ non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200";
- che, alla luce di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, il primo motivo del ricorso deve essere respinto sulla base del semplice richiamo al costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 7667 del 1997, 12887 del 1998, 3522 del 1999 e 2734 del 2002), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui, nel giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione di violazione al codice della strada, il verbale stesso fa piena prova, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, che lo ha redatto, come da lui compiuti o come avvenuti in sua presenza, senza margini di apprezzamento o di discrezionalità, nonché, ancora, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso ed alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valuta-zioni del verbalizzante: infatti, a tal proposito, è appena il caso di osservare che, nei casi di violazione dell'art. 142 commi 1^, 7^, 8^ e 9^ c.d.s. (superamento dei limiti di velocità), rilevata a mezzo di apparecchiatura "autovelox", la precisazione, da parte degli agenti accertatori, che deve essere contenuta nel processo verbale di contestazione, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 384 del d.P.R. n. 495 del 1992, integranti la fattispecie di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, costituisce la esplicitazione delle ragioni che, nella concreta fattispecie, hanno impedito la contestazione immediata e, quindi, implica una vera e propria valutazione, a tal fine, delle circostanze in cui i rilievi attestati nel verbale stesso sono stati effettuati;
- che, invece, gli altri motivi del ricorso meritano accoglimento;
- che, come emerge chiaramente dalla prima parte della motivazione della sentenza impugnata, dianzi (cfr., supra, Ritenuto in fatto) integralmente riprodotta, ed alla luce del contenuto del secondo e terzo motivo - ove sono testualmente riportati i brani del processo verbale di contestazione, in cui risultano esplicitate le ragioni della impossibilità di procedere alla contestazione immediata della violazione - il Giudice a quo ha completamente omesso di dar conto - e, quindi, di motivare in modo adeguato - di quanto emergente dal processo verbale di contestazione della violazione, sia relativamente alle caratteristiche dell'apparecchio di rilevamento della velocità, sia relativamente alla esistenza ed al contenuto di ragioni in esso addotte circa la materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata della violazione;
- che, pertanto, la motivazione, sul punto, si presenta radicalmente apodittica;
- che, infine, con riferimento al quarto motivo, la seconda parte della motivazione della sentenza impugnata afferma, in sostanza, che il Comune "non ha dato prova" che il segnale di limite della velocità fosse finalizzato a garanzia della incolumità degli utenti della strada e non costituisse intralcio alla circolazione e, quindi, che il segnale medesimo non integrasse un "manifesto vizio di merito dell'atto amministrativo", come tale censurabile "da parte di altro potere dello Stato";
- che anche il quarto motivo è fondato;
infatti, in proposito, è sufficiente ricordare, in primo luogo, che, a norma dell'art. 14 comma 1^ lett. c) del d. lgs. n. 285 del 1992, "gli enti proprietari delle strada, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono .... c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta", sicché può presumersi che un segnale che prescriva una limitazione della velocità sia proprio istituzionalmente preordinato a garantire la sicurezza della circolazione sul tratto di strada ove è apposto e sia, quindi, assistito da una presunzione di legittimità; in secondo luogo, che, a norma degli artt. 38 comma 2^ e 146 dello stesso codice, l'utente della strada è tenuto ad osservare, a pena di sanzione amministrativa, i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale;
in terzo luogo, che il codice della strada (art. 38 comma 3^) ed il regolamento di esecuzione (art. 74) prefigurano uno speciale procedimento amministrativo "giustiziale", "contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica", "da parte di chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto"; ed infine, che - fermo restando il potere di "disapplicazione" degli atti amministrativi illegittimi da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 All. E del 1865 - non è certamente l'ente proprietario della strada, che ha apposto il segnale, a dover dimostrare la legittimità del relativo provvedimento, bensì l'interessato a dover dedurre le ragioni della ritenuta illegittimità e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di disapplicazione;
- che, in definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione ai motivi accolti e la relativa causa deve essere rinviata al Giudice di Pace di Locri, in persona di altro magistrato, il quale, oltre ad eliminare i rilevati vizi, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Locri, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004