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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/11/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 05.11.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE , lette le note, ha pronunciato Pt_1 e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e d lla decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1806/2022 R.G.L. TRA
, nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Parte_2 del giudizio di ATP, dall'avv. Graziella Di Candia con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Vito CP_1 P.IVA_1 usta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliat TORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 28.5.2019 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 o, in subordine, del diritto all'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 della legge 118/71. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'istante invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale: 50%. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. Persona_1 con relazione depositata in data 11.8.2022, ha ritenuto sussistente una percentuale di invalidità qu misura del 51%. 1.1. Pur non avendo formulato le controdeduzioni previste ex art. 195 cpc (cfr. ordinanza resa all'esito della udienza dell'11.4.2023), la ricorrente depositava atto di dissenso e proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento del requisito sanitario “per godere della pensione di inabilità, o, in subordine assegno mensile di assistenza così come previsto dalla L. n. 118/71 e dal D.L.vo n. 509/88 e succ. modif. ed integr., sempre a far tempo dalla data di presentazione della domanda amm.va, o, in subordine dalla data che risulterà in corso di causa”. CP_ 1.2. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requisiti per il ricon nto del beneficio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. La udienza del 05.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente occorre evidenziare che, nel giudizio di ATP, la parte ricorrente ha tacitamente rinunciato alla domanda relativa all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (cfr. verbale udienza del 13.09.2021), a causa del superamento del limite reddituale previsto (cfr. certificazione situazione reddituale, allegata alle note del 28.1.2021, dalla quale risulta un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2019 di € 5.153,00). Nel 2019, il limite di reddito personale annuo per l'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali era di € 4.906,72. Pertanto, l'opposizione proposta deve ritenersi circoscritta alla domanda relativa all'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità. Tanto premesso, l'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. Il beneficio economico è, altresì, subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 3. Il consulente medico di ufficio, dott. nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico Per_1 preventivo ha concluso per l'insussiste i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, in quanto non conforme alle reali, gravi, documentate condizioni di salute della stessa. Ha dedotto, altresì, che “… in questo caso la condizione clinica caratterizzata principalmente dalla patologia cardiologica per la quale si determina un'insufficienza cardiaca moderata che limita l'attività fisica della ricorrente e facilita anche l'instaurarsi di implicazioni emotive e psicologiche derivanti dalla controindicazione allo svolgimento di alcune attività fisiche e sportive nonché dal danno estetico: trattasi di cicatrice superiore a cm 15. I continui controlli a cui la ricorrente deve sottoporsi provocano grave ritiro sociale e stato depressivo perenne ed ingravescente. La denunciata patologia cardiaca avrebbe dovuto essere considerata quale cardiopatia con impegno cardiaco di grado medio-severo: dal 51% al 70% e considerato il conseguente stato depressivo dovevasi riconoscere alla ricorrente un grado di invalidità non inferiore al 74%”. 3.1. Le censure della parte ricorrente risultano prive di fondamento. Il consulente, dott. , infatti, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione Persona_1 medica agli atti, ha
“
1- la periziata è affetta da esiti di sostituzione valvolare aortica per insufficienza aortica e aorta ascendente per aneurisma. Per insufficienza aortica (IAo) si intende un flusso retrogrado dall'aorta in ventricolo sx attraverso le cuspidi non continenti della valvola aortica. Le cause più comuni sono: valvola bicuspide, difetto del setto interventricolare, miocardite reumatica, ipertensione arteriosa severa, malattia coronarica asintomatica. Clinicamente negli stadi avanzati si presenta con dispnea da sforzo, ortopnea e anche dispnea parossistica notturna. La terapia definitiva, nelle forme severe, è la sostituzione della valvola aortica. La stadiazione del livello di gravità della IAo, con l'esame ecocardio e l'esame ecocolordopplercardiaco, si basa sul valore della FE e sull'area del jet rigurgito. Nel caso in esame la periziata presentava una valvola aortica bicuspide di tipo I con jet rigurgito di grado medio/severo e aneurisma dell'aorta ascendente con diametro di 49 mm. Sottoposta a sostituzione valvolare aortica con bioprotesi e sostituzione dell'aorta ascendente con tubo protesico di Hemashield, con decorso post-operatorio privo di complicanze di rilievo ad eccezione di minimo scollamento pericardico. L'ecocardio post-operatorio reperta un VS di normali dimensioni e una bona cinesi globale e segmentaria con FE = 60%, valvola aortica posizionata e normali i gradienti pressori, minimo rigurgito della valvola mitrale. Nel DM/92 alla cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi si attribuisce una p.i. del 25% cod.6409, in altri baremes alla protesi valvolare in assenza di complicanze si attribuisce una p.i. dall'11% al 20% Non è tabellato la protesi dell'aneurisma aorta ascendente. Mentre all'aneurisma dell'aorta toracica di I stadio si attribuisce una p.i. dal 21% al 30% cod. ICD9 441. Volendo attribuire peer analogia alla tuboprotesi aorta ascendente una p.i. del 11%, ed essendo patologie concorrenti, abbiamo una IT= (25+11) al 34%.
2- la periziata è affetta da disturbo depressivo minore Il DDM, definito anchedisturbo misto ansioso-depressivo reattivo, è una forma di depressione leggera, cronica, con un quadro clinico caratterizzato da deflessione del tono dell'umore in senso negativo, tristezza, scarsa autostima, insonnia, difficoltà di concentrazione o a prendere decisioni. Si associano spesso sintomi dell'ansia (tachicardia, dolori gastrici, cefalea, vertigini, sudorazione). La causa è multifattoriale: spesso presenza di una malattia severa o invalidante. Il trattamento della depressione reattiva prevede colloqui di psicoterapia e trattamento farmacologico con antidepressivi e ansiolitici. Ai fin medico legali per la valutazione del grado del disturbo si somministra la scala di Hamilton. Nel caso in esame, nel fascicolo non è allegata nessuna visita psichiatrica, ho richiesto una visita psichiatrica con scala di Hamilton, non è pervenuta. Sinceramente considerando la biopatostoria dell'assicurata (interventocardiochirurgico in soggetto di giovane età) anche senza la scala di Hamilton, clinicamente l'assicurata presenta almeno un DDM di grado lieve. Nel DM/92 al disturbo depressivo endoreattivo di tipo lieve si attribuisce una p.i. del 10% cod. 2204 e alla nevrosi ansiosa si attribuisce una p.i. del 15% cod.2207. Essendo infermità concorrenti abbiamo una p.i. del24%. Nel complesso le patologie croniche, invalidanti, riscontrate comportano applicando la formula a scalare di Balthazard per le infermità concorrenti una IT = (34+24) al 51%” Quindi, ha concluso ritenendo che la ricorrente risulta essere affetta da: “Esiti chirurgici di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi e dell'aorta ascendente con tuboprotesi in terapia farmacologica, disturbo depressivo minore di grado lieve. Le patologie diagnosticate erano tutte presenti all'epoca della visita medica da parte della . Esse comportavano e comportano un'invalidità Pt_3 con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 51%”. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire della pensione di inabilità ed anche dell'assegno, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. 3.2. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale. La rinnovazione delle operazioni peritali è richiesta sulla scorta non di documentazione sanitaria, ma sulla scorta di un mero dissenso rispetto agli esiti della CTU. Per tale ragione non si è dato ingresso a nuova consulenza. Ed invero, quanto alle deduzioni relative alla generalizzata condizione clinico – patologica connotata da maggiore gravità rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, le stesse si risolvono in affermazioni di principio, non corroborate da significativi e concreti spunti di indagine. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n. 1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che aveva recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre rinnovi peritali. Ebbene, in concreto tali provvedimenti sono esclusi dal fatto che le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì, fondamentalmente, difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nell'elaborato del CTU, la ricorrente esprime doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni non trovano supporto. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Orbene, per tutte le ragioni sopra dette non si è ritenuto di dare ingresso alla rinnovazione della consulenza.
3.3. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente la pensione di inabilità, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere CP_ definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 12.11.2025 Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo
, nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Parte_2 del giudizio di ATP, dall'avv. Graziella Di Candia con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Vito CP_1 P.IVA_1 usta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliat TORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 28.5.2019 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 o, in subordine, del diritto all'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 della legge 118/71. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'istante invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale: 50%. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. Persona_1 con relazione depositata in data 11.8.2022, ha ritenuto sussistente una percentuale di invalidità qu misura del 51%. 1.1. Pur non avendo formulato le controdeduzioni previste ex art. 195 cpc (cfr. ordinanza resa all'esito della udienza dell'11.4.2023), la ricorrente depositava atto di dissenso e proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento del requisito sanitario “per godere della pensione di inabilità, o, in subordine assegno mensile di assistenza così come previsto dalla L. n. 118/71 e dal D.L.vo n. 509/88 e succ. modif. ed integr., sempre a far tempo dalla data di presentazione della domanda amm.va, o, in subordine dalla data che risulterà in corso di causa”. CP_ 1.2. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requisiti per il ricon nto del beneficio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. La udienza del 05.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente occorre evidenziare che, nel giudizio di ATP, la parte ricorrente ha tacitamente rinunciato alla domanda relativa all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (cfr. verbale udienza del 13.09.2021), a causa del superamento del limite reddituale previsto (cfr. certificazione situazione reddituale, allegata alle note del 28.1.2021, dalla quale risulta un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2019 di € 5.153,00). Nel 2019, il limite di reddito personale annuo per l'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali era di € 4.906,72. Pertanto, l'opposizione proposta deve ritenersi circoscritta alla domanda relativa all'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità. Tanto premesso, l'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. Il beneficio economico è, altresì, subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 3. Il consulente medico di ufficio, dott. nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico Per_1 preventivo ha concluso per l'insussiste i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, in quanto non conforme alle reali, gravi, documentate condizioni di salute della stessa. Ha dedotto, altresì, che “… in questo caso la condizione clinica caratterizzata principalmente dalla patologia cardiologica per la quale si determina un'insufficienza cardiaca moderata che limita l'attività fisica della ricorrente e facilita anche l'instaurarsi di implicazioni emotive e psicologiche derivanti dalla controindicazione allo svolgimento di alcune attività fisiche e sportive nonché dal danno estetico: trattasi di cicatrice superiore a cm 15. I continui controlli a cui la ricorrente deve sottoporsi provocano grave ritiro sociale e stato depressivo perenne ed ingravescente. La denunciata patologia cardiaca avrebbe dovuto essere considerata quale cardiopatia con impegno cardiaco di grado medio-severo: dal 51% al 70% e considerato il conseguente stato depressivo dovevasi riconoscere alla ricorrente un grado di invalidità non inferiore al 74%”. 3.1. Le censure della parte ricorrente risultano prive di fondamento. Il consulente, dott. , infatti, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione Persona_1 medica agli atti, ha
“
1- la periziata è affetta da esiti di sostituzione valvolare aortica per insufficienza aortica e aorta ascendente per aneurisma. Per insufficienza aortica (IAo) si intende un flusso retrogrado dall'aorta in ventricolo sx attraverso le cuspidi non continenti della valvola aortica. Le cause più comuni sono: valvola bicuspide, difetto del setto interventricolare, miocardite reumatica, ipertensione arteriosa severa, malattia coronarica asintomatica. Clinicamente negli stadi avanzati si presenta con dispnea da sforzo, ortopnea e anche dispnea parossistica notturna. La terapia definitiva, nelle forme severe, è la sostituzione della valvola aortica. La stadiazione del livello di gravità della IAo, con l'esame ecocardio e l'esame ecocolordopplercardiaco, si basa sul valore della FE e sull'area del jet rigurgito. Nel caso in esame la periziata presentava una valvola aortica bicuspide di tipo I con jet rigurgito di grado medio/severo e aneurisma dell'aorta ascendente con diametro di 49 mm. Sottoposta a sostituzione valvolare aortica con bioprotesi e sostituzione dell'aorta ascendente con tubo protesico di Hemashield, con decorso post-operatorio privo di complicanze di rilievo ad eccezione di minimo scollamento pericardico. L'ecocardio post-operatorio reperta un VS di normali dimensioni e una bona cinesi globale e segmentaria con FE = 60%, valvola aortica posizionata e normali i gradienti pressori, minimo rigurgito della valvola mitrale. Nel DM/92 alla cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi si attribuisce una p.i. del 25% cod.6409, in altri baremes alla protesi valvolare in assenza di complicanze si attribuisce una p.i. dall'11% al 20% Non è tabellato la protesi dell'aneurisma aorta ascendente. Mentre all'aneurisma dell'aorta toracica di I stadio si attribuisce una p.i. dal 21% al 30% cod. ICD9 441. Volendo attribuire peer analogia alla tuboprotesi aorta ascendente una p.i. del 11%, ed essendo patologie concorrenti, abbiamo una IT= (25+11) al 34%.
2- la periziata è affetta da disturbo depressivo minore Il DDM, definito anchedisturbo misto ansioso-depressivo reattivo, è una forma di depressione leggera, cronica, con un quadro clinico caratterizzato da deflessione del tono dell'umore in senso negativo, tristezza, scarsa autostima, insonnia, difficoltà di concentrazione o a prendere decisioni. Si associano spesso sintomi dell'ansia (tachicardia, dolori gastrici, cefalea, vertigini, sudorazione). La causa è multifattoriale: spesso presenza di una malattia severa o invalidante. Il trattamento della depressione reattiva prevede colloqui di psicoterapia e trattamento farmacologico con antidepressivi e ansiolitici. Ai fin medico legali per la valutazione del grado del disturbo si somministra la scala di Hamilton. Nel caso in esame, nel fascicolo non è allegata nessuna visita psichiatrica, ho richiesto una visita psichiatrica con scala di Hamilton, non è pervenuta. Sinceramente considerando la biopatostoria dell'assicurata (interventocardiochirurgico in soggetto di giovane età) anche senza la scala di Hamilton, clinicamente l'assicurata presenta almeno un DDM di grado lieve. Nel DM/92 al disturbo depressivo endoreattivo di tipo lieve si attribuisce una p.i. del 10% cod. 2204 e alla nevrosi ansiosa si attribuisce una p.i. del 15% cod.2207. Essendo infermità concorrenti abbiamo una p.i. del24%. Nel complesso le patologie croniche, invalidanti, riscontrate comportano applicando la formula a scalare di Balthazard per le infermità concorrenti una IT = (34+24) al 51%” Quindi, ha concluso ritenendo che la ricorrente risulta essere affetta da: “Esiti chirurgici di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi e dell'aorta ascendente con tuboprotesi in terapia farmacologica, disturbo depressivo minore di grado lieve. Le patologie diagnosticate erano tutte presenti all'epoca della visita medica da parte della . Esse comportavano e comportano un'invalidità Pt_3 con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 51%”. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire della pensione di inabilità ed anche dell'assegno, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. 3.2. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale. La rinnovazione delle operazioni peritali è richiesta sulla scorta non di documentazione sanitaria, ma sulla scorta di un mero dissenso rispetto agli esiti della CTU. Per tale ragione non si è dato ingresso a nuova consulenza. Ed invero, quanto alle deduzioni relative alla generalizzata condizione clinico – patologica connotata da maggiore gravità rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, le stesse si risolvono in affermazioni di principio, non corroborate da significativi e concreti spunti di indagine. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n. 1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che aveva recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre rinnovi peritali. Ebbene, in concreto tali provvedimenti sono esclusi dal fatto che le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì, fondamentalmente, difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nell'elaborato del CTU, la ricorrente esprime doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni non trovano supporto. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Orbene, per tutte le ragioni sopra dette non si è ritenuto di dare ingresso alla rinnovazione della consulenza.
3.3. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente la pensione di inabilità, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere CP_ definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 12.11.2025 Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo