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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/12/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3078/2025, promossa con ricorso depositato in data 13/10/2025 da Pt_1
e , entrambi con avv: CINZIA STEFANO;
[...] Parte_2
- i quali in data 21.02.2023 contraevano matrimonio civile in trascritto nell'Ufficio Persona_1 di Stato Civile del Comune di Trieste, Anno 2023, Numero 113, Parte II, Serie C;
- dal matrimonio non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi hanno proposto ricorso congiunto per separazione ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le seguenti condizioni già concordate:
“
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/parimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 1 di 2 La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 2/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3078/2025, promossa con ricorso depositato in data 13/10/2025 da Pt_1
e , entrambi con avv: CINZIA STEFANO;
[...] Parte_2
- i quali in data 21.02.2023 contraevano matrimonio civile in trascritto nell'Ufficio Persona_1 di Stato Civile del Comune di Trieste, Anno 2023, Numero 113, Parte II, Serie C;
- dal matrimonio non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi hanno proposto ricorso congiunto per separazione ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le seguenti condizioni già concordate:
“
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/parimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 1 di 2 La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 2/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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