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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3370/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
PI NE e LA AN
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia CP_1 C.F._2
ON
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c., regolarmente depositato in data 2.7.2024, ha Parte_1 chiesto al Tribunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473-bis.15. e 473-bis.29. c.p.c., di pronunciare i provvedimenti indifferibili, autorizzando la figlia minore (nata a [...] il Per_1
10.7.2013), a trasferirsi con la madre collocataria ad Assisi e a frequentare la classe prima della scuola media inferiore presso tale città. Il Tribunale ha fissato l'udienza del 17.7.2024 per discutere, in contraddittorio tra le parti, l'istanza di trasferimento della minore.
si è regolarmente costituito in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo, a sua volta, CP_1 al Tribunale di disporre in via riconvenzionale la collocazione della figlia minore presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita materno e dell'assegno di mantenimento a carico della ricorrente.
Sentite le parti, il Tribunale ha rigettato la domanda di trasferimento della minore ad Assisi, collocando la stessa in via d'urgenza presso l'abitazione paterna e regolamentando il diritto di visita materno;
ha conferito inoltre incarico ai Servizi Sociali competenti di prendere in carico il nucleo familiare, di redigere una relazione sullo stato psicologico della minore e sulla relazione della stessa con entrambi i genitori e di eseguire una indagine socio-ambientale sulla abitazione paterna, fissando con separato provvedimento l'udienza per la comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., con provvedimento del 12.2.2025 il Tribunale ha disposto l'audizione della minore , espletata all'udienza del 12.3.2025. Nelle successive note Per_1 scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.4.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo parziale in punto di affidamento e collocazione della minore a decorrere da giugno 2025, con trasferimento della stessa ad Assisi presso la madre e regolamentazione della frequentazione con il padre.
Con ordinanza pubblicata il 2.5.2025 il Tribunale, ex art. 473 bis 22 c.p.c., ha disposto in conformità all'accordo parziale raggiunto assumendo i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, con conseguente modifica ex art. 473 bis.29 c.p.c. della sentenza di divorzio n. 247/2022 emessa dal
Tribunale intestato: “1. dispone in conformità all'accordo raggiunto fra le parti e ritrascritto integralmente in parte motiva in ordine ad affido condiviso della minore, collocazione presso la madre in Assisi a decorre dal mese di giugno 2025 e regolamentazione delle visite paterne e festività;
2. dispone che, a decorrere dal mese di luglio 2024 e fino al mese di giugno 2025, la madre deve contribuire al mantenimento della figlia attraverso il pagamento di un assegno di euro 200,00 mensili da versare al padre, oltre alle spese straordinarie come da Protocollo di Velletri nella misura del
50%;
3. dispone che, a decorrere dal mese di giugno 2025, il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia attraverso il pagamento di un assegno di euro 450,00 mensili, da corrispondersi a partire dalla data della domanda entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero mediante bonifico sul conto corrente da questa comunicato, oltre alle spese straordinarie come da Protocollo di Velletri nella misura del 50%”; ha quindi fissato l'udienza per il prosieguo. Successivamente, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo definitivo anche sulle questioni ancora controverse ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale confermare il seguente ed attualmente vigente PIANO GENITORIALE 1)Affidamento condiviso: la minore è Persona_2 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno in via condivisa le scelte di maggior interesse (salute, istruzione, educazione ecc.) ascoltandone l'opinione ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e secondo le aspirazioni e inclinazioni naturali della medesima;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che di volta in volta sarà con la figlia. 2)Conclusione Per_ del corrente anno scolastico: continuerà ad essere collocata presso il padre e a frequentare l'Istituto “Primo Levi” di Marino sino alla conclusione della classe prima media del corrente anno scolastico 2024-2025. 3)Ripristino del collocamento prevalente della minore presso la madre: il padre presta il consenso al trasferimento della residenza anagrafica della minore, sin da giugno
2025, in Assisi presso la madre, la cui attuale residenza è in Piazza San Pietro n. 2 bis – Assisi, Per_ presso l'abitazione della Sig.ra – nonna materna di;
il Sig. prende Persona_3 CP_1 atto dell'indirizzo del futuro marito della Sig.ra in Assisi, di Via Giacomo degli Oddi n. 17, in Pt_1 modo che sempre la residenza della signora e quella della minore coincidano. Parte_1
4)Nuova iscrizione scolastica della minore: a partire dalla classe seconda media, sarà effettuata presso il Convitto nazionale Principe di Napoli in Assisi, con la possibilità che la minore, ove lo ritenga utile e di proprio gradimento, possa frequentare il “semiconvitto”- opzione attiva presso la nuova scuola in Assisi – da concordarsi, previa acquisizione e condivisione delle informazioni del caso, tra i genitori e con spese a loro carico in misura del 50% ciascuno;
il tutto con impegno della Per_ madre ad attendere a tutto quanto rilevi in ordine alla frequenza scolastica di e agli altri impegni ludico sportivi, di cura e di studio e quant'altro necessario. 5)Durante l'anno scolastico: la figlia starà presso la madre dalla domenica sera alle ore 22:00 al venerdì pomeriggio alle ore 17:30, in Assisi;
come pure a fine settimana alternati;
mentre, starà presso il padre per gli altri fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, anche a partire dalla uscita di scuola, alla domenica sera, come da accordi già vigenti dalla separazione personale. La Sig.ra avrà cura, salvo casi Pt_1
Per_ eccezionali e previo preavviso, di non collocare impegni ad nei venerdì di spettanza del padre.
6)Frequentazione della minore con il padre, durante l'anno scolastico, da settembre 2025: per i mesi da settembre a maggio di ciascun anno, avverrà a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
il Sig. , potrà prelevare la minore direttamente all'uscita di scuola CP_1 nei venerdì di sua spettanza, e potrà riaccompagnarla dalla madre la domenica sera, anche dopo cena, purché entro le ore 22:00. Sia il Sig. che la Sig.ra potranno farsi coadiuvare per CP_1 Pt_1
i trasferimenti della minore dai propri familiari e congiunti, in caso di saltuario impedimento. 7)Intera settimana del padre con la minore: oltre alle frequentazioni dei fine settimana, il Sig. CP_1 avrà a disposizione una settimana da trascorrere con la minore durante l'anno scolastico (quindi nei mesi da settembre a maggio di ciascun anno), previa comunicazione alla Sig.ra almeno 30 Pt_1 giorni prima. 8)Frequentazione della minore con i genitori dal termine dell'anno scolastico e sino alla fine del mese di luglio: la minore trascorrerà , dalla fine della scuola, i mesi di giugno e luglio di ciascun anno, a settimane alternate, presso l'uno o l'altro genitore, i quali si alterneranno, altresì, in reciprocità, per accompagnarla e riprenderla;
in particolare, la minore, a settimane alterne: starà presso la madre dalla domenica sera alle ore 20:00 e sino alla domenica successiva, alle ore 20:00; starà presso il padre dalla domenica sera alle ore 20:00 e sino alla domenica successiva, alle ore Per_ 20:00; per mantenere l'abitudine che inizi la permanenza presso uno o l'altro genitore per l'ora di cena, cenando con questo, come da accordi di fatto già vigenti da circa un triennio.
9)Vacanze estive del mese di agosto: la figlia starà con ciascuno dei genitori per n. due settimane consecutive nel mese di agosto;
le vacanze saranno concordate tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno;
in caso di mancato accordo, ad anni alterni, il padre starà con la minore dal 1° al
15 agosto o dal 16 al 31 agosto;
(come da accordi già vigenti dalla separazione personale). 10)Natale
e vacanze natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania): la figlia starà dal giorno del termine delle lezioni scolastiche, ore 18:00, al 25 dicembre, ore 10:00, con il padre, poi dal 25 mattina con la madre sino al successivo 31 dicembre, ore 10:00, e di nuovo con il padre dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio, ore 18:00. Il tutto, ad anni alterni tra i genitori e secondo i migliori accordi di volta in volta raggiunti, con la precisazione che dal giorno antecedente la ripresa delle lezioni Per_ scolastiche, ore 18:00, dovrà sempre essere presso la madre;
Inoltre, i due genitori concordano a mantenere le abitudini Natalizie pregresse della bambina, nello specifico per la giornata del 24 Per_ Dicembre e per quella del 25 Dicembre: starà sempre con il padre dalla mattina del 24
Dicembre alla mattina del 25 Dicembre, e sempre con la madre dalla mattina del 25 Dicembre alla mattina del 26 Dicembre. (come da accordi già vigenti dalla separazione personale). 11)Pasqua
(vacanze scolastiche comprendenti la festività): ad anni alterni: la figlia starà con il padre o con la madre dall'inizio delle vacanze e sino al lunedì di Pasquetta, ore 20:00 (Pasqua e Pasquetta sono considerate insieme, come da accordi già vigenti dalla separazione personale). 12)Ponti primaverili, Per_ altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno: I genitori concordano che potrà stare con l'uno o l'altro di loro, con il principio dell'alternanza annuale, dal pomeriggio del giorno di inizio ponte, sino alle ore 20:00 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni scolastiche, come da accordi già vigenti dalla separazione. 13)Compleanno: presso il genitore cui spetterà il relativo giorno, ma con Per_ l'impegno rispettivo di padre e madre di trascorrerlo tutti insieme con la minore, se lo vorrà, quale occasione per la consegna dei regali – regalo comune, come da loro prassi – e individuali. ed approvare le seguenti PATTUIZIONI INTEGRATIVE 14) Regolamento rapporti economici pregressi: rinuncia alla restituzione di euro 1.500,00 da parte di in favore di (relativi Pt_1 CP_1
Per_ al mantenimento di corrisposto da a durante i mesi di luglio, agosto e settembre CP_1 Pt_1
Per_ 2024); 15) Regolamento rapporti economici futuri: riduzione assegno di mantenimento per a carico del Sig. da euro 450/mese a euro 400/mese con decorrenza da ottobre 2025, ferme le CP_1 spese straordinarie al 50% tra i genitori;
16) Trasferimenti e accompagnamento della figlia presso l'uno o l'altro dei genitori: per i mesi da settembre 2025 a maggio 2026 e da settembre 2026 a maggio 2027 (c.d. periodo scolastico), n. 66 tratte/spostamenti (corrispondenti a n. 33 viaggi) a carico di e 10 tratte/spostamenti (corrispondenti a n. 5 viaggi) a carico di da compiere CP_1 Pt_1
Per_ nella giornata di domenica (poiché priva di impegni lavorativi) con prelievo di a Marino entro Per_ le ore 18:00, concordando, che per le festività che ricadono nel periodo scolastico la figlia starà presso l'uno o l'altro genitore, con principio dell'alternanza annuale, e i genitori si alterneranno in reciprocità per accompagnarla e riprenderla, con particolare riferimento a Natale e vacanze natalizie, dalla fine delle lezioni all'Epifania; a Pasqua;
alle vacanze scolastiche comprendenti le festività; ai ponti primaverili, ad altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno. Il tutto, a spese compensate”.
Il Tribunale, rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo in ordine a tutti i punti controversi e che le stesse hanno chiesto al Tribunale di mutare il rito e di decidere in conformità, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della figlia minore e ai provvedimenti di contenuto economico. Per_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 247/2022:
1. dispone in conformità all'accordo ritrascritto in parte motiva;
2. Spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 08/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA NO DO MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3370/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
PI NE e LA AN
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia CP_1 C.F._2
ON
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c., regolarmente depositato in data 2.7.2024, ha Parte_1 chiesto al Tribunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473-bis.15. e 473-bis.29. c.p.c., di pronunciare i provvedimenti indifferibili, autorizzando la figlia minore (nata a [...] il Per_1
10.7.2013), a trasferirsi con la madre collocataria ad Assisi e a frequentare la classe prima della scuola media inferiore presso tale città. Il Tribunale ha fissato l'udienza del 17.7.2024 per discutere, in contraddittorio tra le parti, l'istanza di trasferimento della minore.
si è regolarmente costituito in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo, a sua volta, CP_1 al Tribunale di disporre in via riconvenzionale la collocazione della figlia minore presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita materno e dell'assegno di mantenimento a carico della ricorrente.
Sentite le parti, il Tribunale ha rigettato la domanda di trasferimento della minore ad Assisi, collocando la stessa in via d'urgenza presso l'abitazione paterna e regolamentando il diritto di visita materno;
ha conferito inoltre incarico ai Servizi Sociali competenti di prendere in carico il nucleo familiare, di redigere una relazione sullo stato psicologico della minore e sulla relazione della stessa con entrambi i genitori e di eseguire una indagine socio-ambientale sulla abitazione paterna, fissando con separato provvedimento l'udienza per la comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., con provvedimento del 12.2.2025 il Tribunale ha disposto l'audizione della minore , espletata all'udienza del 12.3.2025. Nelle successive note Per_1 scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.4.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo parziale in punto di affidamento e collocazione della minore a decorrere da giugno 2025, con trasferimento della stessa ad Assisi presso la madre e regolamentazione della frequentazione con il padre.
Con ordinanza pubblicata il 2.5.2025 il Tribunale, ex art. 473 bis 22 c.p.c., ha disposto in conformità all'accordo parziale raggiunto assumendo i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, con conseguente modifica ex art. 473 bis.29 c.p.c. della sentenza di divorzio n. 247/2022 emessa dal
Tribunale intestato: “1. dispone in conformità all'accordo raggiunto fra le parti e ritrascritto integralmente in parte motiva in ordine ad affido condiviso della minore, collocazione presso la madre in Assisi a decorre dal mese di giugno 2025 e regolamentazione delle visite paterne e festività;
2. dispone che, a decorrere dal mese di luglio 2024 e fino al mese di giugno 2025, la madre deve contribuire al mantenimento della figlia attraverso il pagamento di un assegno di euro 200,00 mensili da versare al padre, oltre alle spese straordinarie come da Protocollo di Velletri nella misura del
50%;
3. dispone che, a decorrere dal mese di giugno 2025, il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia attraverso il pagamento di un assegno di euro 450,00 mensili, da corrispondersi a partire dalla data della domanda entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero mediante bonifico sul conto corrente da questa comunicato, oltre alle spese straordinarie come da Protocollo di Velletri nella misura del 50%”; ha quindi fissato l'udienza per il prosieguo. Successivamente, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo definitivo anche sulle questioni ancora controverse ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale confermare il seguente ed attualmente vigente PIANO GENITORIALE 1)Affidamento condiviso: la minore è Persona_2 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno in via condivisa le scelte di maggior interesse (salute, istruzione, educazione ecc.) ascoltandone l'opinione ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e secondo le aspirazioni e inclinazioni naturali della medesima;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che di volta in volta sarà con la figlia. 2)Conclusione Per_ del corrente anno scolastico: continuerà ad essere collocata presso il padre e a frequentare l'Istituto “Primo Levi” di Marino sino alla conclusione della classe prima media del corrente anno scolastico 2024-2025. 3)Ripristino del collocamento prevalente della minore presso la madre: il padre presta il consenso al trasferimento della residenza anagrafica della minore, sin da giugno
2025, in Assisi presso la madre, la cui attuale residenza è in Piazza San Pietro n. 2 bis – Assisi, Per_ presso l'abitazione della Sig.ra – nonna materna di;
il Sig. prende Persona_3 CP_1 atto dell'indirizzo del futuro marito della Sig.ra in Assisi, di Via Giacomo degli Oddi n. 17, in Pt_1 modo che sempre la residenza della signora e quella della minore coincidano. Parte_1
4)Nuova iscrizione scolastica della minore: a partire dalla classe seconda media, sarà effettuata presso il Convitto nazionale Principe di Napoli in Assisi, con la possibilità che la minore, ove lo ritenga utile e di proprio gradimento, possa frequentare il “semiconvitto”- opzione attiva presso la nuova scuola in Assisi – da concordarsi, previa acquisizione e condivisione delle informazioni del caso, tra i genitori e con spese a loro carico in misura del 50% ciascuno;
il tutto con impegno della Per_ madre ad attendere a tutto quanto rilevi in ordine alla frequenza scolastica di e agli altri impegni ludico sportivi, di cura e di studio e quant'altro necessario. 5)Durante l'anno scolastico: la figlia starà presso la madre dalla domenica sera alle ore 22:00 al venerdì pomeriggio alle ore 17:30, in Assisi;
come pure a fine settimana alternati;
mentre, starà presso il padre per gli altri fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, anche a partire dalla uscita di scuola, alla domenica sera, come da accordi già vigenti dalla separazione personale. La Sig.ra avrà cura, salvo casi Pt_1
Per_ eccezionali e previo preavviso, di non collocare impegni ad nei venerdì di spettanza del padre.
6)Frequentazione della minore con il padre, durante l'anno scolastico, da settembre 2025: per i mesi da settembre a maggio di ciascun anno, avverrà a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
il Sig. , potrà prelevare la minore direttamente all'uscita di scuola CP_1 nei venerdì di sua spettanza, e potrà riaccompagnarla dalla madre la domenica sera, anche dopo cena, purché entro le ore 22:00. Sia il Sig. che la Sig.ra potranno farsi coadiuvare per CP_1 Pt_1
i trasferimenti della minore dai propri familiari e congiunti, in caso di saltuario impedimento. 7)Intera settimana del padre con la minore: oltre alle frequentazioni dei fine settimana, il Sig. CP_1 avrà a disposizione una settimana da trascorrere con la minore durante l'anno scolastico (quindi nei mesi da settembre a maggio di ciascun anno), previa comunicazione alla Sig.ra almeno 30 Pt_1 giorni prima. 8)Frequentazione della minore con i genitori dal termine dell'anno scolastico e sino alla fine del mese di luglio: la minore trascorrerà , dalla fine della scuola, i mesi di giugno e luglio di ciascun anno, a settimane alternate, presso l'uno o l'altro genitore, i quali si alterneranno, altresì, in reciprocità, per accompagnarla e riprenderla;
in particolare, la minore, a settimane alterne: starà presso la madre dalla domenica sera alle ore 20:00 e sino alla domenica successiva, alle ore 20:00; starà presso il padre dalla domenica sera alle ore 20:00 e sino alla domenica successiva, alle ore Per_ 20:00; per mantenere l'abitudine che inizi la permanenza presso uno o l'altro genitore per l'ora di cena, cenando con questo, come da accordi di fatto già vigenti da circa un triennio.
9)Vacanze estive del mese di agosto: la figlia starà con ciascuno dei genitori per n. due settimane consecutive nel mese di agosto;
le vacanze saranno concordate tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno;
in caso di mancato accordo, ad anni alterni, il padre starà con la minore dal 1° al
15 agosto o dal 16 al 31 agosto;
(come da accordi già vigenti dalla separazione personale). 10)Natale
e vacanze natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania): la figlia starà dal giorno del termine delle lezioni scolastiche, ore 18:00, al 25 dicembre, ore 10:00, con il padre, poi dal 25 mattina con la madre sino al successivo 31 dicembre, ore 10:00, e di nuovo con il padre dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio, ore 18:00. Il tutto, ad anni alterni tra i genitori e secondo i migliori accordi di volta in volta raggiunti, con la precisazione che dal giorno antecedente la ripresa delle lezioni Per_ scolastiche, ore 18:00, dovrà sempre essere presso la madre;
Inoltre, i due genitori concordano a mantenere le abitudini Natalizie pregresse della bambina, nello specifico per la giornata del 24 Per_ Dicembre e per quella del 25 Dicembre: starà sempre con il padre dalla mattina del 24
Dicembre alla mattina del 25 Dicembre, e sempre con la madre dalla mattina del 25 Dicembre alla mattina del 26 Dicembre. (come da accordi già vigenti dalla separazione personale). 11)Pasqua
(vacanze scolastiche comprendenti la festività): ad anni alterni: la figlia starà con il padre o con la madre dall'inizio delle vacanze e sino al lunedì di Pasquetta, ore 20:00 (Pasqua e Pasquetta sono considerate insieme, come da accordi già vigenti dalla separazione personale). 12)Ponti primaverili, Per_ altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno: I genitori concordano che potrà stare con l'uno o l'altro di loro, con il principio dell'alternanza annuale, dal pomeriggio del giorno di inizio ponte, sino alle ore 20:00 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni scolastiche, come da accordi già vigenti dalla separazione. 13)Compleanno: presso il genitore cui spetterà il relativo giorno, ma con Per_ l'impegno rispettivo di padre e madre di trascorrerlo tutti insieme con la minore, se lo vorrà, quale occasione per la consegna dei regali – regalo comune, come da loro prassi – e individuali. ed approvare le seguenti PATTUIZIONI INTEGRATIVE 14) Regolamento rapporti economici pregressi: rinuncia alla restituzione di euro 1.500,00 da parte di in favore di (relativi Pt_1 CP_1
Per_ al mantenimento di corrisposto da a durante i mesi di luglio, agosto e settembre CP_1 Pt_1
Per_ 2024); 15) Regolamento rapporti economici futuri: riduzione assegno di mantenimento per a carico del Sig. da euro 450/mese a euro 400/mese con decorrenza da ottobre 2025, ferme le CP_1 spese straordinarie al 50% tra i genitori;
16) Trasferimenti e accompagnamento della figlia presso l'uno o l'altro dei genitori: per i mesi da settembre 2025 a maggio 2026 e da settembre 2026 a maggio 2027 (c.d. periodo scolastico), n. 66 tratte/spostamenti (corrispondenti a n. 33 viaggi) a carico di e 10 tratte/spostamenti (corrispondenti a n. 5 viaggi) a carico di da compiere CP_1 Pt_1
Per_ nella giornata di domenica (poiché priva di impegni lavorativi) con prelievo di a Marino entro Per_ le ore 18:00, concordando, che per le festività che ricadono nel periodo scolastico la figlia starà presso l'uno o l'altro genitore, con principio dell'alternanza annuale, e i genitori si alterneranno in reciprocità per accompagnarla e riprenderla, con particolare riferimento a Natale e vacanze natalizie, dalla fine delle lezioni all'Epifania; a Pasqua;
alle vacanze scolastiche comprendenti le festività; ai ponti primaverili, ad altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno. Il tutto, a spese compensate”.
Il Tribunale, rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo in ordine a tutti i punti controversi e che le stesse hanno chiesto al Tribunale di mutare il rito e di decidere in conformità, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della figlia minore e ai provvedimenti di contenuto economico. Per_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 247/2022:
1. dispone in conformità all'accordo ritrascritto in parte motiva;
2. Spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 08/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA NO DO MA