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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7008 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7551 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7551 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL PE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LL PE;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA presso il difensore avv.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
(CONTUMACE) (C.F. ), contumace;
Controparte_3 P.IVA_3
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 8851 del 2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in epigrafe la ha impugnato la sentenza n° 8851/2019 Controparte_1
del Tribunale di Roma con cui è stata respinta la domanda dalla medesima proposta nei confronti del per ottenere il pagamento della somma di € Controparte_2
201.597,93 a titolo di saldo del corrispettivo previsto dal contratto n. 248 dell'8 novembre 2010 stipulato con l'anzidetto per la fornitura di capi e materiali CP_2
vari di vestiario.
In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi, che l'Associazione Co Temporanea mprese (ATI) tra la (mandataria-capogruppo) Controparte_1
e la (mandante) - è risultata aggiudicataria della gara n. CP_3 Controparte_5
1/2010 codice 022/10/0001 e, all'esito dell'aggiudicazione è stato stipulato il sopra menzionato contratto n. 248 del 2010.
Successivamente, le appartenenti all'ATI aggiudicataria ed Controparte_1
hanno stipulato un contratto di affitto del ramo d'azienda con il quale la CP_3 [...]
ha concesso alla il “ramo d'azienda corrente in Fratta CP_3 Controparte_1
Todina (PG), Via Marscianese n. 66, avente ad oggetto la tessitura di maglieria ed abbigliamento di qualsiasi genere e tipo, relativo al contratto stipulato in A.T.I. con il e agli appalti pubblici di confezionamento di tessitura e Controparte_2
maglieria e pelletteria in pelle e stoffa”. Contr La ha esposto di avere informato della conclusione di questo contratto, con nota del 2.6.2011, l'Amministrazione aggiudicatrice, la quale non si è opposta all'operazione negoziale di cui sopra.
La società ha esposto che, una volta completate le forniture, la Controparte_1
stessa, in qualità di capogruppo/mandataria e delegata all'incasso dell'ATI contraente, 2 ha inviato le fatture n. 6/12 del 20.7.2012 e 8/12 del 31.7.2012 per un importo complessivo pari ad Euro 2.200.124,39 (All. 8,9,10,11).
In seguito all'invio delle suddette fatture, il ha comunicato per Controparte_2
le vie brevi alla la propria intenzione di non riconoscere e/o Controparte_1
trattenere dall'importo fatturato le somme inerenti ad eventuali situazioni debitorie della CP_3
Con successiva nota, inoltre, il ha comunicato la necessità di Controparte_2
acquisire, ai fini del pagamento per l'intero delle fatture emesse, il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC di tutte le imprese del raggruppamento (quindi anche della . CP_3
Successivamente, la società attrice ha rappresentato che il Ministero ha poi reso noto che era in corso di perfezionamento la liquidazione delle fatture ricevute “nei limiti dell'importo complessivo di Euro 1.998.526,46, per effetto della trattenuta di Euro
201.597,93 operata sul totale fatturato, pari ad Euro 2.200.124,39, determinata dalle situazioni debitorie riscontrate a carico di . È stato inoltre comunicato che le CP_3
somme trattenute sarebbero rimaste accantonate presso la Direzione Generale competente fino alla ricezione, da parte di ciascuna società, di apposita dichiarazione attestante che – per effetto della nota decorrenza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato – la società non vantava alcun credito, neppure indiretto, CP_3
per le prestazioni contrattuali oggetto delle fatture in corso di liquidazione.
In risposta a tale richiesta, in data 9 novembre 2012, la ha reso Controparte_1
nuovamente, per quanto di propria competenza, la suddetta dichiarazione.
Sulla base di tali premesse, ritenendo illegittima la trattenuta operata dal e di CP_2
aver diritto alla corresponsione delle somme trattenute, la società attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
1) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in premessa, riconoscere e statuire che la società attrice ha diritto al pagamento della somma di
Euro 201.597,93, dovuti in forza del contratto n. 248 dell'8 novembre 2010 e quale saldo delle fatture n. 6/12 del 20.7.2012 e 8/12 del 31.7.2012 e per l'effetto condannare
3 il , in persona del Ministro p.t., al pagamento dei corrispondenti Controparte_2
importi, ovvero al pagamento di quella diversa e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora ex d.lg 231/02 dal sorgere del credito al soddisfo ed oneri accessori;
2) condannare, infine, la convenuta P.A. al pagamento delle spese e dei compensi di lite da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
Il ha chiesto il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Controparte_2
Contr società la quale è rimasta contumace.
Il ha sollevato eccezioni in fatto e in diritto, producendo, in Controparte_2
particolare, una dichiarazione proveniente dalla società dalla quale emerge CP_3
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la società aveva eseguito le lavorazioni di propria competenza e, pertanto, si riteneva creditrice del relativo corrispettivo.
Con la citata sentenza n. n° 8851/2019, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, ritenendo infondata per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Il Tribunale, in sintesi, ha, in primo luogo, ritenuto la cessione del contratto di appalto illegittima e, dunque, inefficace nei confronti della stazione appaltante, in quanto in contrasto con il carattere eminentemente personale del contratto di somministrazione.
Ai sensi dell'art. 37, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, infatti, “è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
l'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto”, fatta salva l'ipotesi ci cui al comma 11, il quale limita la possibilità di subappalto alle sole ipotesi di lavorazioni di particolare difficoltà tecnica o tecnologica
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto legittima la decisione dell'Amministrazione di non corrispondere la somma richiesta, in quanto il pagamento risultava inesigibile per la mancata presentazione del DURC, come previsto dall'art. 38 del d.lgs. n.
163/2006 e dall'art. 12 del contratto di fornitura stipulato con l CP_6
4
[...] A seguito della cessione o dell'affitto del ramo d'azienda, infatti, l'obbligo di garantire la regolarità contributiva si trasferisce all'affittuario o cessionario, che deve assicurare la continuità della regolarità stessa senza soluzione di continuità tra la vecchia e la nuova gestione.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha ritenuto corretta la scelta dell'Amministrazione di scomputare la somma oggetto di causa dagli importi da corrispondere alla , essendo emerse irregolarità contributive Parte_1
Contr riferibili all'azienda affittata e gestita dalla medesima per l'esecuzione dell'appalto.
A ciò si aggiunge che il ha subito un'espropriazione presso terzi Controparte_2
da parte di Equitalia proprio in relazione alla somma controversa.
Avverso l'anzidetta sentenza del Tribunale di Roma ha proposto appello la società
[...]
proponendo due motivi di gravame: CP_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
Il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda attorea con una motivazione contraddittoria ritenendo che “la cessione di azienda (e dunque la cessione di contratto) fosse illegittima” – Violazione palese dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006
(Codice contratti) nonche' degli artt. 2651 e 2652 c.c.
La società appellante ha esposto che- nonostante il contratto di cessione di ramo d'azienda fosse stato stipulato esercitando la facoltà in tal senso prevista dall'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici allora vigente) - il Tribunale ha ritenuto che la sopra menzionata cessione fosse illegittima in quanto vietata “dall'art.
37, comma 9 e 10 del predetto Codice”, affermazione non ipotizzata neppure dall'amministrazione convenuta.
In particolare, ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, gli artt. 51 e 116 del codice degli appalti (d.lgs. 23 aprile 2006, n. 163) consentono per ogni tipo di appalto la modificazione soggettiva degli stessi, con conseguente vincolo per la stazione appaltante di ammettere i soggetti subentranti,
5 previo accertamento in capo a essi dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e l'esecuzione dei lavori.
Ha esposto, altresì, che la stazione appaltante non ha sollevato alcuna osservazione in seguito alla comunicazione relativa all'affitto del ramo d'azienda, rendendo così definitivo il mutamento soggettivo del contraente.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la decisione del ministero di non corrispondere il saldo per la mancanza del DURC in capo Controp cedente iolazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 116 d.lgs. 163/2006 nonché degli artt. 2561 e 2562 c.c.
La società appellante ha esposto che, per effetto del contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato tra la cedente e la cessionaria a CP_3 Controparte_1
decorrere dal 1° maggio — data di decorrenza dell'affitto — è stata la
[...]
a provvedere all'esecuzione delle lavorazioni, acquisendo così il diritto CP_1
al relativo corrispettivo. Ha contestato, pertanto, l'affermazione del Tribunale, ritenuta erronea, secondo cui le dichiarazioni liberatorie necessarie ai fini del pagamento dovessero provenire anche dalla CP_3
Ha altresì evidenziato che il Tribunale non ha tenuto conto delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la n. 19/2010 del 9 giugno 2010, nonché delle indicazioni n. 032-033 pubblicate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), nelle quali si afferma espressamente il principio secondo cui:
“Nella fase di esecuzione dei lavori, il DURC va verificato esclusivamente nei confronti delle imprese materialmente esecutrici e delle eventuali subappaltatrici”.
Nel caso di specie, dunque, il Documento Unico di Regolarità Contributiva avrebbe dovuto essere verificato esclusivamente nei confronti della e Controparte_1
della in quanto uniche imprese effettivamente esecutrici delle Controparte_5
lavorazioni.
6 L'appellante, inoltre, ha sottolineato che la — oltre ad aver Controparte_1
impiegato proprio personale nell'esecuzione delle commesse — è subentrata alla
[...]
anche nei contratti di lavoro relativi al ramo d'azienda affittato, garantendo così CP_3
piena tutela ai lavoratori precedentemente impiegati dalla cedente, come previsto dall'art. XI del contratto (All. 4, cit.).
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, pertanto, l'appellante ritiene che la trattenuta operata dall'Amministrazione e il versamento eseguito dal Controparte_2
in sostituzione della integrano un indebito pagamento in favore della
[...] CP_3
Contr stessa società volto a sanare posizioni debitorie estranee alla fattispecie oggetto di causa, con pregiudizio economico per la società la quale non Controparte_1
Contr risulterebbe gravata da obbligazioni contributive riconducibili alla
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessario acquisire, al momento del pagamento, anche il poiché tale CP_7 CP_3
richiesta si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006
e dagli artt. 2651 e 2652 c.c.
L'appellante ha osservato, inoltre, che, trattandosi di contratto di affitto di ramo d'azienda, risulterebbe priva di fondamento giuridico l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui tutti i rapporti passivi della sarebbero CP_3
automaticamente trasferiti alla non sussistendo presupposti Controparte_1
normativi o contrattuali che giustifichino il subentro nelle obbligazioni pregresse della cedente.
Ha concluso chiedendo: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n° 8851/2019, accogliere l'appello proposto con il presente atto e per l'effetto, riconoscere e statuire che la società appellante ha diritto al pagamento della somma di Euro 201.597,93, dovuti in forza del contratto n. 248 dell'8 novembre 2010 e quale saldo delle fatture n. 6/12 del 20.7.2012 e 8/12 del
31.7.2012 e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_2 CP_8
p.t., al pagamento dei corrispondenti importi, ovvero al pagamento di quella diversa
7 e/o maggiore somma che risulta dovuta, oltre interessi di mora ex d.lg 231/02 dal sorgere del credito al soddisfo ed oneri accessori;
a) voglia, infine, condannare il , in pers. del Ministro p.t., al Controparte_2
pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
Si è costituito in giudizio il quale parte appellata, chiedendo in Controparte_2
via principale il rigetto dell'appello per le seguenti motivazioni.
Con riguardo al primo motivo di appello, l'Amministrazione ha sostenuto che il
Tribunale ha correttamente dichiarato l'inefficacia, nei propri confronti, del contratto di affitto di azienda stipulato tra la e la rilevandone Controparte_1 CP_3
d'ufficio la nullità, ancorché per una causa diversa rispetto a quella originariamente dedotta dalla stessa Amministrazione.
Con riferimento alla censura relativa all'asserita violazione dell'art. 116 d.lgs. n. 163 del 2006 da parte del giudice di primo grado, inoltre, l'Amministrazione appellata ha evidenziato l'infondatezza della stessa, atteso che il giudice medesimo ha correttamente applicato l'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, il quale costituisce una norma speciale idonea a derogare alla disciplina generale contenuta nel citato art. 116 del Codice dei contratti pubblici.
Con riferimento al secondo motivo di appello, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., l'Amministrazione appellata ha rilevato di aver più volte eccepito che la mancata presentazione del DURC – anche alla luce dell'art. 12 del contratto di fornitura stipulato con l'ATI – giustificava e legittimava il mancato pagamento della somma pari ad € 201.597,93, corrispondente alla somma versata dall'Amministrazione ai creditori della CP_3
Sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 116 d.lgs. 163 del 2006 e degli artt.
2561 e 2562 c.c., l'Amministrazione appellata ha osservato, in primo luogo, che, nel caso di specie, l'art. 116 del d.lgs. 163 del 2006 è derogato dall'art. 37 del medesimo
Codice degli Appalti;
in secondo luogo, che le società e Controparte_1 [...]
non hanno provato l'esistenza di una cesura tra le gestioni, determinandosi in tal CP_3
8 senso, quindi, il passaggio all'avente causa dell'intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l'azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, ivi incluse eventuali irregolarità contributive. Ragionando diversamente, infatti, ad avviso dell'Amministrazione appellata, si consentirebbero facili elusioni degli obblighi contributivi, in spregio alla ratio sottesa alla disciplina in materia.
In secondo luogo, con riferimento al menzionato atto di interpello del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Amministrazione ha osservato che il suddetto interpello, oltre a riferirsi ad una diversa fattispecie riguardante la costituzione di una società consortile fra società appartenenti ad una ATI, non presenta alcun carattere vincolante.
L'Amministrazione, infine, ha osservato che, in forza dell'art. 12 del sopra richiamato contratto stipulato tra l'ATI e il , le parti hanno convenuto che Controparte_2
«al pagamento potrà darsi corso solamente in presenza del DOCUMENTO UNICO
DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA di ciascuna ditta facente parte dell'A.T.I. in corso di validità e rilasciato per uso 'liquidazione di fatture'».
In via subordinata, il ha proposto appello incidentale Controparte_2
subordinato all'accoglimento dell'appello principale, riproponendo tutte le eccezioni già proposte in primo grado, con particolare riferimento all'eccezione di nullità del contratto di affitto di ramo di azienda perché in frode alla legge.
Ha così concluso:
“la Corte di Appello di Roma voglia rigettare l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. II, n. 8851/2019 depositata in data 26.4.2019, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via del tutto subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal , dichiarare la nullità – e, quindi, l'inefficacia ai fini del Controparte_2
presente giudizio – del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato fra la
[...]
e la perché in frode alla legge, e di conseguenza Controparte_1 CP_3
dichiarare il diritto dell'Amministrazione a trattenere le somme per cui è causa;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
9 E' rimasto contumace il Fallimento della società CP_3
L'appello è infondato per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Con riferimento al primo motivo di appello, questo Collegio ritiene che il Tribunale, nel respingere la domanda, abbia fatto corretta applicazione dell'art. 37 codice appalti
(163/2006), commi 9 e 10, secondo il quale “ è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
l'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto”.
Siffatta norma, infatti, sottende il cd. principio di immutabilità dei raggruppamenti di imprese dopo la presentazione dell'offerta di gara.
Trattasi di un principio generale dell'ordinamento, derogato solo da ipotesi eccezionali costituite, in particolare, dall'art. 37, commi 18 e 19 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Come rilevato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, infatti, il codice appalti indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva dell'a.t.i. già aggiudicataria, sempre in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19).
In particolare, a tale principio (preordinato non solo a consentire all'amministrazione appaltante la verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico – organizzativa ed economica, nonché della legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara, ma anche a presidiare la complessiva serietà delle imprese partecipanti e la migliore affidabilità del contraente), si sottraggono le sole ipotesi eccezionali di cui ai commi
18 e 19 del citato articolo 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006, nelle ipotesi di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione (oltre a quelle previste dalla normativa antimafia), che tuttavia riguardano situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e che trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della gara o dell'appalto affidato (Cons. Stato, sez. V, 02.03.2015 n. 986; T.A.R. ,
Napoli , sez. I , 28/12/2017 , n. 6122).
10 Ne deriva, pertanto, che, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di impresa,
l'articolo 116 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è insuscettibile di applicazione per due ordini di ragioni.
In primo luogo, va evidenziato che nell'ambito applicativo del summenzionato articolo
116 non è testualmente ricompresa anche l'ipotesi dell'affitto di azienda.
Ai sensi dell'art.116, infatti, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione
e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
In secondo luogo, tra l'art. 37 e l'art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006 sussiste un rapporto di specialità, in quanto, sebbene l'art. 116 consenta, nella fase esecutiva del contratto, talune vicende negoziali espressamente indicate dalla medesima disposizione, l'art. 37 si configura come norma speciale, che preclude l'applicazione dell'art. 116 nei casi in cui gli operatori economici partecipanti alla gara ovvero risultati aggiudicatari siano costituiti in forma di associazione temporanea di imprese (A.T.I.), per le esigenze di maggiore stabilità connaturate a quest'ultimo istituto nel cui ambito ciascun operatore partecipante al raggruppamento assume obblighi, in via solidale con gli altri, nei confronti della stazione appaltante.
Del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata ha enunciato il menzionato principio di immodificabilità soggettiva proprio avuto riguardo alla fattispecie in questione.
Per tali ragioni, nel caso di specie la cessione di azienda intercorsa tra le società
[...]
e è illegittima poiché in contrasto con l'art. 37, comma Controparte_1 CP_3
9, del d.lgs. n. 163 del 2006 e, conseguentemente, inefficace nei confronti della stazione appaltante.
11 Con riguardo al secondo motivo di appello, non è condivisibile la tesi prospettata dalla parte appellante secondo cui sarebbe venuto meno ogni obbligo riferito al DURC dal momento che, anche a prescindere da ogni considerazione circa la nullità per simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda, assume dirimente rilievo il fatto che gli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione restano validi in ragione della inefficacia del negozio in questione, come del resto confermato anche dall'art. 12 del contratto stipulato dalle parti, il quale dispone che “Al pagamento potrà darsi corso solamente in presenza del DURC di ciascuna ditta facente parte dell'A.T.I., in corso di validità e rilasciato per uso'liquidazione fatture'.
Del pari è infondata la censura mossa dall'appellante relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che l'Amministrazione appellata ha eccepito che la mancata presentazione del DURC – anche alla luce dell'art. 12 del contratto di fornitura stipulato con l'ATI – giustificava e legittimava il mancato pagamento della somma pari ad € 201.597,93.
Infine, parimenti incongruente è il riferimento all'interpello del CP_2 CP_9
n. 19/2010, posto che le risposte agli interpelli, pur costituendo un criterio interpretativo, non possono vincolare in modo assoluto i destinatari delle stesse.
Dalle considerazioni che precedono, deriva, dunque, il rigetto dell'appello principale.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado di appello, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto che sussistono i presupposti in capo all'appellante per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 115/02
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8851 del 2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
12 2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado di appello che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
3) sussistono i presupposti in capo all'appellante per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 1115/02
Roma 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
N.B. Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Roberta Donizzetti
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7551 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL PE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LL PE;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA presso il difensore avv.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
(CONTUMACE) (C.F. ), contumace;
Controparte_3 P.IVA_3
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 8851 del 2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in epigrafe la ha impugnato la sentenza n° 8851/2019 Controparte_1
del Tribunale di Roma con cui è stata respinta la domanda dalla medesima proposta nei confronti del per ottenere il pagamento della somma di € Controparte_2
201.597,93 a titolo di saldo del corrispettivo previsto dal contratto n. 248 dell'8 novembre 2010 stipulato con l'anzidetto per la fornitura di capi e materiali CP_2
vari di vestiario.
In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi, che l'Associazione Co Temporanea mprese (ATI) tra la (mandataria-capogruppo) Controparte_1
e la (mandante) - è risultata aggiudicataria della gara n. CP_3 Controparte_5
1/2010 codice 022/10/0001 e, all'esito dell'aggiudicazione è stato stipulato il sopra menzionato contratto n. 248 del 2010.
Successivamente, le appartenenti all'ATI aggiudicataria ed Controparte_1
hanno stipulato un contratto di affitto del ramo d'azienda con il quale la CP_3 [...]
ha concesso alla il “ramo d'azienda corrente in Fratta CP_3 Controparte_1
Todina (PG), Via Marscianese n. 66, avente ad oggetto la tessitura di maglieria ed abbigliamento di qualsiasi genere e tipo, relativo al contratto stipulato in A.T.I. con il e agli appalti pubblici di confezionamento di tessitura e Controparte_2
maglieria e pelletteria in pelle e stoffa”. Contr La ha esposto di avere informato della conclusione di questo contratto, con nota del 2.6.2011, l'Amministrazione aggiudicatrice, la quale non si è opposta all'operazione negoziale di cui sopra.
La società ha esposto che, una volta completate le forniture, la Controparte_1
stessa, in qualità di capogruppo/mandataria e delegata all'incasso dell'ATI contraente, 2 ha inviato le fatture n. 6/12 del 20.7.2012 e 8/12 del 31.7.2012 per un importo complessivo pari ad Euro 2.200.124,39 (All. 8,9,10,11).
In seguito all'invio delle suddette fatture, il ha comunicato per Controparte_2
le vie brevi alla la propria intenzione di non riconoscere e/o Controparte_1
trattenere dall'importo fatturato le somme inerenti ad eventuali situazioni debitorie della CP_3
Con successiva nota, inoltre, il ha comunicato la necessità di Controparte_2
acquisire, ai fini del pagamento per l'intero delle fatture emesse, il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC di tutte le imprese del raggruppamento (quindi anche della . CP_3
Successivamente, la società attrice ha rappresentato che il Ministero ha poi reso noto che era in corso di perfezionamento la liquidazione delle fatture ricevute “nei limiti dell'importo complessivo di Euro 1.998.526,46, per effetto della trattenuta di Euro
201.597,93 operata sul totale fatturato, pari ad Euro 2.200.124,39, determinata dalle situazioni debitorie riscontrate a carico di . È stato inoltre comunicato che le CP_3
somme trattenute sarebbero rimaste accantonate presso la Direzione Generale competente fino alla ricezione, da parte di ciascuna società, di apposita dichiarazione attestante che – per effetto della nota decorrenza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato – la società non vantava alcun credito, neppure indiretto, CP_3
per le prestazioni contrattuali oggetto delle fatture in corso di liquidazione.
In risposta a tale richiesta, in data 9 novembre 2012, la ha reso Controparte_1
nuovamente, per quanto di propria competenza, la suddetta dichiarazione.
Sulla base di tali premesse, ritenendo illegittima la trattenuta operata dal e di CP_2
aver diritto alla corresponsione delle somme trattenute, la società attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
1) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in premessa, riconoscere e statuire che la società attrice ha diritto al pagamento della somma di
Euro 201.597,93, dovuti in forza del contratto n. 248 dell'8 novembre 2010 e quale saldo delle fatture n. 6/12 del 20.7.2012 e 8/12 del 31.7.2012 e per l'effetto condannare
3 il , in persona del Ministro p.t., al pagamento dei corrispondenti Controparte_2
importi, ovvero al pagamento di quella diversa e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora ex d.lg 231/02 dal sorgere del credito al soddisfo ed oneri accessori;
2) condannare, infine, la convenuta P.A. al pagamento delle spese e dei compensi di lite da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
Il ha chiesto il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Controparte_2
Contr società la quale è rimasta contumace.
Il ha sollevato eccezioni in fatto e in diritto, producendo, in Controparte_2
particolare, una dichiarazione proveniente dalla società dalla quale emerge CP_3
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la società aveva eseguito le lavorazioni di propria competenza e, pertanto, si riteneva creditrice del relativo corrispettivo.
Con la citata sentenza n. n° 8851/2019, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, ritenendo infondata per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Il Tribunale, in sintesi, ha, in primo luogo, ritenuto la cessione del contratto di appalto illegittima e, dunque, inefficace nei confronti della stazione appaltante, in quanto in contrasto con il carattere eminentemente personale del contratto di somministrazione.
Ai sensi dell'art. 37, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, infatti, “è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
l'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto”, fatta salva l'ipotesi ci cui al comma 11, il quale limita la possibilità di subappalto alle sole ipotesi di lavorazioni di particolare difficoltà tecnica o tecnologica
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto legittima la decisione dell'Amministrazione di non corrispondere la somma richiesta, in quanto il pagamento risultava inesigibile per la mancata presentazione del DURC, come previsto dall'art. 38 del d.lgs. n.
163/2006 e dall'art. 12 del contratto di fornitura stipulato con l CP_6
4
[...] A seguito della cessione o dell'affitto del ramo d'azienda, infatti, l'obbligo di garantire la regolarità contributiva si trasferisce all'affittuario o cessionario, che deve assicurare la continuità della regolarità stessa senza soluzione di continuità tra la vecchia e la nuova gestione.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha ritenuto corretta la scelta dell'Amministrazione di scomputare la somma oggetto di causa dagli importi da corrispondere alla , essendo emerse irregolarità contributive Parte_1
Contr riferibili all'azienda affittata e gestita dalla medesima per l'esecuzione dell'appalto.
A ciò si aggiunge che il ha subito un'espropriazione presso terzi Controparte_2
da parte di Equitalia proprio in relazione alla somma controversa.
Avverso l'anzidetta sentenza del Tribunale di Roma ha proposto appello la società
[...]
proponendo due motivi di gravame: CP_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
Il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda attorea con una motivazione contraddittoria ritenendo che “la cessione di azienda (e dunque la cessione di contratto) fosse illegittima” – Violazione palese dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006
(Codice contratti) nonche' degli artt. 2651 e 2652 c.c.
La società appellante ha esposto che- nonostante il contratto di cessione di ramo d'azienda fosse stato stipulato esercitando la facoltà in tal senso prevista dall'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici allora vigente) - il Tribunale ha ritenuto che la sopra menzionata cessione fosse illegittima in quanto vietata “dall'art.
37, comma 9 e 10 del predetto Codice”, affermazione non ipotizzata neppure dall'amministrazione convenuta.
In particolare, ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, gli artt. 51 e 116 del codice degli appalti (d.lgs. 23 aprile 2006, n. 163) consentono per ogni tipo di appalto la modificazione soggettiva degli stessi, con conseguente vincolo per la stazione appaltante di ammettere i soggetti subentranti,
5 previo accertamento in capo a essi dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e l'esecuzione dei lavori.
Ha esposto, altresì, che la stazione appaltante non ha sollevato alcuna osservazione in seguito alla comunicazione relativa all'affitto del ramo d'azienda, rendendo così definitivo il mutamento soggettivo del contraente.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la decisione del ministero di non corrispondere il saldo per la mancanza del DURC in capo Controp cedente iolazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 116 d.lgs. 163/2006 nonché degli artt. 2561 e 2562 c.c.
La società appellante ha esposto che, per effetto del contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato tra la cedente e la cessionaria a CP_3 Controparte_1
decorrere dal 1° maggio — data di decorrenza dell'affitto — è stata la
[...]
a provvedere all'esecuzione delle lavorazioni, acquisendo così il diritto CP_1
al relativo corrispettivo. Ha contestato, pertanto, l'affermazione del Tribunale, ritenuta erronea, secondo cui le dichiarazioni liberatorie necessarie ai fini del pagamento dovessero provenire anche dalla CP_3
Ha altresì evidenziato che il Tribunale non ha tenuto conto delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la n. 19/2010 del 9 giugno 2010, nonché delle indicazioni n. 032-033 pubblicate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), nelle quali si afferma espressamente il principio secondo cui:
“Nella fase di esecuzione dei lavori, il DURC va verificato esclusivamente nei confronti delle imprese materialmente esecutrici e delle eventuali subappaltatrici”.
Nel caso di specie, dunque, il Documento Unico di Regolarità Contributiva avrebbe dovuto essere verificato esclusivamente nei confronti della e Controparte_1
della in quanto uniche imprese effettivamente esecutrici delle Controparte_5
lavorazioni.
6 L'appellante, inoltre, ha sottolineato che la — oltre ad aver Controparte_1
impiegato proprio personale nell'esecuzione delle commesse — è subentrata alla
[...]
anche nei contratti di lavoro relativi al ramo d'azienda affittato, garantendo così CP_3
piena tutela ai lavoratori precedentemente impiegati dalla cedente, come previsto dall'art. XI del contratto (All. 4, cit.).
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, pertanto, l'appellante ritiene che la trattenuta operata dall'Amministrazione e il versamento eseguito dal Controparte_2
in sostituzione della integrano un indebito pagamento in favore della
[...] CP_3
Contr stessa società volto a sanare posizioni debitorie estranee alla fattispecie oggetto di causa, con pregiudizio economico per la società la quale non Controparte_1
Contr risulterebbe gravata da obbligazioni contributive riconducibili alla
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessario acquisire, al momento del pagamento, anche il poiché tale CP_7 CP_3
richiesta si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006
e dagli artt. 2651 e 2652 c.c.
L'appellante ha osservato, inoltre, che, trattandosi di contratto di affitto di ramo d'azienda, risulterebbe priva di fondamento giuridico l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui tutti i rapporti passivi della sarebbero CP_3
automaticamente trasferiti alla non sussistendo presupposti Controparte_1
normativi o contrattuali che giustifichino il subentro nelle obbligazioni pregresse della cedente.
Ha concluso chiedendo: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n° 8851/2019, accogliere l'appello proposto con il presente atto e per l'effetto, riconoscere e statuire che la società appellante ha diritto al pagamento della somma di Euro 201.597,93, dovuti in forza del contratto n. 248 dell'8 novembre 2010 e quale saldo delle fatture n. 6/12 del 20.7.2012 e 8/12 del
31.7.2012 e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_2 CP_8
p.t., al pagamento dei corrispondenti importi, ovvero al pagamento di quella diversa
7 e/o maggiore somma che risulta dovuta, oltre interessi di mora ex d.lg 231/02 dal sorgere del credito al soddisfo ed oneri accessori;
a) voglia, infine, condannare il , in pers. del Ministro p.t., al Controparte_2
pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
Si è costituito in giudizio il quale parte appellata, chiedendo in Controparte_2
via principale il rigetto dell'appello per le seguenti motivazioni.
Con riguardo al primo motivo di appello, l'Amministrazione ha sostenuto che il
Tribunale ha correttamente dichiarato l'inefficacia, nei propri confronti, del contratto di affitto di azienda stipulato tra la e la rilevandone Controparte_1 CP_3
d'ufficio la nullità, ancorché per una causa diversa rispetto a quella originariamente dedotta dalla stessa Amministrazione.
Con riferimento alla censura relativa all'asserita violazione dell'art. 116 d.lgs. n. 163 del 2006 da parte del giudice di primo grado, inoltre, l'Amministrazione appellata ha evidenziato l'infondatezza della stessa, atteso che il giudice medesimo ha correttamente applicato l'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, il quale costituisce una norma speciale idonea a derogare alla disciplina generale contenuta nel citato art. 116 del Codice dei contratti pubblici.
Con riferimento al secondo motivo di appello, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., l'Amministrazione appellata ha rilevato di aver più volte eccepito che la mancata presentazione del DURC – anche alla luce dell'art. 12 del contratto di fornitura stipulato con l'ATI – giustificava e legittimava il mancato pagamento della somma pari ad € 201.597,93, corrispondente alla somma versata dall'Amministrazione ai creditori della CP_3
Sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 116 d.lgs. 163 del 2006 e degli artt.
2561 e 2562 c.c., l'Amministrazione appellata ha osservato, in primo luogo, che, nel caso di specie, l'art. 116 del d.lgs. 163 del 2006 è derogato dall'art. 37 del medesimo
Codice degli Appalti;
in secondo luogo, che le società e Controparte_1 [...]
non hanno provato l'esistenza di una cesura tra le gestioni, determinandosi in tal CP_3
8 senso, quindi, il passaggio all'avente causa dell'intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l'azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, ivi incluse eventuali irregolarità contributive. Ragionando diversamente, infatti, ad avviso dell'Amministrazione appellata, si consentirebbero facili elusioni degli obblighi contributivi, in spregio alla ratio sottesa alla disciplina in materia.
In secondo luogo, con riferimento al menzionato atto di interpello del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Amministrazione ha osservato che il suddetto interpello, oltre a riferirsi ad una diversa fattispecie riguardante la costituzione di una società consortile fra società appartenenti ad una ATI, non presenta alcun carattere vincolante.
L'Amministrazione, infine, ha osservato che, in forza dell'art. 12 del sopra richiamato contratto stipulato tra l'ATI e il , le parti hanno convenuto che Controparte_2
«al pagamento potrà darsi corso solamente in presenza del DOCUMENTO UNICO
DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA di ciascuna ditta facente parte dell'A.T.I. in corso di validità e rilasciato per uso 'liquidazione di fatture'».
In via subordinata, il ha proposto appello incidentale Controparte_2
subordinato all'accoglimento dell'appello principale, riproponendo tutte le eccezioni già proposte in primo grado, con particolare riferimento all'eccezione di nullità del contratto di affitto di ramo di azienda perché in frode alla legge.
Ha così concluso:
“la Corte di Appello di Roma voglia rigettare l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. II, n. 8851/2019 depositata in data 26.4.2019, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via del tutto subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal , dichiarare la nullità – e, quindi, l'inefficacia ai fini del Controparte_2
presente giudizio – del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato fra la
[...]
e la perché in frode alla legge, e di conseguenza Controparte_1 CP_3
dichiarare il diritto dell'Amministrazione a trattenere le somme per cui è causa;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
9 E' rimasto contumace il Fallimento della società CP_3
L'appello è infondato per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Con riferimento al primo motivo di appello, questo Collegio ritiene che il Tribunale, nel respingere la domanda, abbia fatto corretta applicazione dell'art. 37 codice appalti
(163/2006), commi 9 e 10, secondo il quale “ è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
l'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto”.
Siffatta norma, infatti, sottende il cd. principio di immutabilità dei raggruppamenti di imprese dopo la presentazione dell'offerta di gara.
Trattasi di un principio generale dell'ordinamento, derogato solo da ipotesi eccezionali costituite, in particolare, dall'art. 37, commi 18 e 19 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Come rilevato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, infatti, il codice appalti indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva dell'a.t.i. già aggiudicataria, sempre in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19).
In particolare, a tale principio (preordinato non solo a consentire all'amministrazione appaltante la verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico – organizzativa ed economica, nonché della legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara, ma anche a presidiare la complessiva serietà delle imprese partecipanti e la migliore affidabilità del contraente), si sottraggono le sole ipotesi eccezionali di cui ai commi
18 e 19 del citato articolo 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006, nelle ipotesi di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione (oltre a quelle previste dalla normativa antimafia), che tuttavia riguardano situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e che trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della gara o dell'appalto affidato (Cons. Stato, sez. V, 02.03.2015 n. 986; T.A.R. ,
Napoli , sez. I , 28/12/2017 , n. 6122).
10 Ne deriva, pertanto, che, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di impresa,
l'articolo 116 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è insuscettibile di applicazione per due ordini di ragioni.
In primo luogo, va evidenziato che nell'ambito applicativo del summenzionato articolo
116 non è testualmente ricompresa anche l'ipotesi dell'affitto di azienda.
Ai sensi dell'art.116, infatti, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione
e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
In secondo luogo, tra l'art. 37 e l'art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006 sussiste un rapporto di specialità, in quanto, sebbene l'art. 116 consenta, nella fase esecutiva del contratto, talune vicende negoziali espressamente indicate dalla medesima disposizione, l'art. 37 si configura come norma speciale, che preclude l'applicazione dell'art. 116 nei casi in cui gli operatori economici partecipanti alla gara ovvero risultati aggiudicatari siano costituiti in forma di associazione temporanea di imprese (A.T.I.), per le esigenze di maggiore stabilità connaturate a quest'ultimo istituto nel cui ambito ciascun operatore partecipante al raggruppamento assume obblighi, in via solidale con gli altri, nei confronti della stazione appaltante.
Del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata ha enunciato il menzionato principio di immodificabilità soggettiva proprio avuto riguardo alla fattispecie in questione.
Per tali ragioni, nel caso di specie la cessione di azienda intercorsa tra le società
[...]
e è illegittima poiché in contrasto con l'art. 37, comma Controparte_1 CP_3
9, del d.lgs. n. 163 del 2006 e, conseguentemente, inefficace nei confronti della stazione appaltante.
11 Con riguardo al secondo motivo di appello, non è condivisibile la tesi prospettata dalla parte appellante secondo cui sarebbe venuto meno ogni obbligo riferito al DURC dal momento che, anche a prescindere da ogni considerazione circa la nullità per simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda, assume dirimente rilievo il fatto che gli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione restano validi in ragione della inefficacia del negozio in questione, come del resto confermato anche dall'art. 12 del contratto stipulato dalle parti, il quale dispone che “Al pagamento potrà darsi corso solamente in presenza del DURC di ciascuna ditta facente parte dell'A.T.I., in corso di validità e rilasciato per uso'liquidazione fatture'.
Del pari è infondata la censura mossa dall'appellante relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che l'Amministrazione appellata ha eccepito che la mancata presentazione del DURC – anche alla luce dell'art. 12 del contratto di fornitura stipulato con l'ATI – giustificava e legittimava il mancato pagamento della somma pari ad € 201.597,93.
Infine, parimenti incongruente è il riferimento all'interpello del CP_2 CP_9
n. 19/2010, posto che le risposte agli interpelli, pur costituendo un criterio interpretativo, non possono vincolare in modo assoluto i destinatari delle stesse.
Dalle considerazioni che precedono, deriva, dunque, il rigetto dell'appello principale.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado di appello, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto che sussistono i presupposti in capo all'appellante per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 115/02
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8851 del 2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
12 2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado di appello che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
3) sussistono i presupposti in capo all'appellante per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 1115/02
Roma 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
N.B. Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Roberta Donizzetti
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