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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/10/2025, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 22.10.25 ore 11.00 sono presenti l'avv. Giorgio
Mazza per parte attrice e l'avv. Anna Maria Sutera in sostituzione dell'avv. Santo Spagnolo per la compagnia convenuta. I procuratori discutono la causa e conclude riportandosi alle proprie difese e alle note conclusive autorizzate. L'avv. Mazza insiste ad ogni modo per la distrazione delle spese.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 16561/2020 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Giorgio Mazza )
Attore
e :
Controparte_1
( avv. Santo Spagnolo )
Convenuto
1 e :
CP_2 Controparte_3
Convenuti contumaci
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
, nella contumacia di e della così provvede:
[...] CP_2 Controparte_3
- condanna e in solido al Controparte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
pagamento in favore di della complessiva somma di € 66.799,07 , oltre Parte_1
interessi e rivalutazione da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida nell'intero in complessivi € 7.052,00 ( da distrarsi al difensore ex art. 93 c.p.c. ), oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di CTU, liquidate come da decreti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto premettere che il sinistro stradale oggetto del presente giudizio è avvenuto, secondo quanto prospettato da in data 6.05.19 e, dunque, già nel vigore del Codice delle Parte_1
Assicurazioni ( C.d.A., D.Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall'1.01.06 per i sinistri avvenuti dopo tale data.
Ciò premesso, parte attrice ha invocato – nei confronti di conducente CP_2 dell'autovettura BMW 5 Touring tg. EJ958JN coinvolta nel sinistro, della ( a Controparte_3
seguito di integrazione del contradditorio ), proprietaria del mezzo, e della Controparte_1
che assicura lo stesso – una condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
[...]
2 dell'incidente stradale avvenuto nella data testé indicata in FI ( PA ) nella via Libertà, mentre si trovava alla guida della sua bicicletta.
Ora, la valutazione di fondatezza della domanda attorea muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle difese spiegate e degli elementi acquisiti, segnatamente della mancata risposta del convenuto contumace in sede di interrogatorio formale ( cui CP_2 attribuire gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. ) e delle dichiarazioni rese dal teste ( che ha Tes_1
riferito di aver assistito al sinistro ), deve ritenersi accertato che nella data suindicata in FI
l'autovettura BMW 5 Touring tg. EJ958JN di proprietà della e condotta Controparte_3
dall' ripartendo da una sosta, si immetteva nel traffico veicolare della via Libertà e attingeva CP_2 con il parafango anteriore sinistro la parte posteriore della bicicletta condotta dall'odierno attore che, a seguito dell'urto, rovinava al suolo unitamente al velocipede, riportando lesioni fisiche.
Acclarato, pertanto, in punto di dinamica che l'autovettura suindicata andò a interferire con la sua sagoma, in ragione di una imprudente manovra ( violando la prescrizione di cui all'art. 154,
comma 1, C.d.S., come rilevato dai VV.UU. ), con la marcia del velocipede attoreo, provocando così l'urto; ritenuta, conseguentemente, imputabile in via esclusiva al conducente della
[...]
la responsabilità della causazione dell'evento per cui è causa, con conseguente preclusione CP_4
di ogni residuale operatività della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
( astrattamente applicabile anche al caso di specie ove coinvolta nel sinistro risulta essere una bicicletta, v. Cass. civ. n. 12524/00 ), , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
andranno condannati in solido al ristoro dei relativi danni sofferti da CP_2 Parte_1
( non avendo, peraltro, trovato idoneo riscontro probatorio le perplessità manifestate dalla compagnia assicurativa in punto di an debeatur ).
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell'attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 14%
della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U. con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto,
in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura del perone distale con la lussazione esposta del malleolo tibiale di sinistra” ) e ritenuti dal C.T.U. compatibili con la dinamica prospettata.
3 Ora, il danno biologico, inteso come lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, va liquidato necessariamente in via equitativa e a tal fine si utilizzano, come parametro di riferimento, trattandosi nella specie di menomazioni macropermanenti, le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano ( 2024 ).
Vanno quindi liquidati ( secondo parametri indicati nella tabella richiamata ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 37.436,00 per il danno biologico ed € 11.231,00 per il danno morale,
valori tabellari su cui operare un aumento del 20 % al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l'importo di € 58.400,40; € 2.300,00 per l'inabilità temporanea assoluta ( gg. 20 ) ed € 6.037,50 per l'inabilità temporanea parziale ( gg. 40
al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., spese di natura medica in misura pari ad € 61,17 da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data media di effettuazione delle singole fatture ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 66.799,07 ( oltre rivalutazione limitatamente ad € 61,17 ).
Su tale ultima somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all'insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell'insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell'effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull'invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall'epoca dell'incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Spetta, pertanto, ad il complessivo importo di € 66.799,07, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra, al cui pagamento vanno condannati in solido , e sono dovuti infine sulla Controparte_1 Controparte_3 CP_2
4 somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per ciò che attiene alle spese processuali, i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione in favore di delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00, Parte_1
oltre oneri accessori come per legge;
oltre a quelle di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 22.10.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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