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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 3343/2019 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. LU AD
per parte appellante e dall'avv. Luigi Miranda per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 3343 del R.G.A.C. 2019 (avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 435/2019, resa e depositata in data 30.5.2019), promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU AD;
- appellante - contro
p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Miranda;
- appellata –
; CP_2
- appellato contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 435/2019, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il 30.05.2019 e depositata in pari data, lamentando che il Giudice di prime cure - nel rigettare la domanda risarcitoria dal medesimo azionata per il ristoro dei danni fisici patiti, oltre che dei danni materiali alla propria bicicletta elettrica in conseguenza del sinistro per cui è causa - non avrebbe fatto buon governo delle risultanze probatorie da cui si sarebbe dovuto evincere che era emersa la prova in merito all'an e al quantum della pretesa.
Secondo l'assunto perorato in primo grado, il - il 17.8.2016, alle ore 22 circa - mentre Parte_1
era alla guida della propria bicicletta elettrica e percorreva via delle Ginestre in Villapiana Lido, nei pressi del residence “Le Ginestre”, veniva attinto da tergo dall'autoveicolo BMW tg. AZ262HM, assicurata per la r.c.a. con di proprietà di e Controparte_1 CP_2 condotta nell'occasione da;
a causa dell'urto la bicicletta subiva danni materiali, Controparte_3 mentre l'appellante cadeva a terra riportando lesioni per le quali il giorno dopo si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Castrovillari dove il sanitario di turno refertava: “addome trattabile su tutti i quadranti, non dolente, si evoca dolenzia alla digito-pressione regione perimammaria sx, escoriazioni dita piede sx, braccio dx lievemente dolente, cresta iliaca dx, braccio sx, regione mentoniera, esorfiazione regione posteriore emitorace sx, null'altro da segnalare”, con prognosi di giorni 6.
Ha così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Onorevole Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento dell'appello proposto, così statuire: 1) accogliere l'appello proposto e accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'occorso sinistro, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, tutto previa sospensiva della sentenza di primo grado”.
Nel costituirsi in giudizio, la ha eccepito - preliminarmente - Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; quanto al merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello sollevati dall'appellante, così invocando l'integrale rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale - benché ritualmente CP_2
evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Sempre in via preliminare, osserva questo Tribunale come l'eccezione d'inammissibilità del gravame - sollevata da parte appellata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello - sia ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, essendo così destinata ad essere assorbita dalla decisione sul merito.
3. Giova, poi, osservare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
4. Anzitutto, va premesso, in punto di diritto, che la bicicletta è inclusa pacificamente nella nozione normativa di veicolo ex art. 46 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) secondo cui “ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso
di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”.
L'art. 47 del citato Codice, inoltre, fornisce un elenco dei veicoli, “… a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche”.
Coerentemente con la natura di veicolo propria della bicicletta riconosciuta dal Codice della strada, la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta risulta essere quella ex art. 2054 c.c., trattandosi di incidente caratterizzato da scontro tra due veicoli, che ha determinato lesioni fisiche a carico di un conducente. Giova, quindi, da subito rammentare come, se da un lato la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui “in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa
concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. comma 2, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”, e che,
“conseguentemente, l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare, anche il comportamento dell'altro conducente” (ex multis, Cass. Civ, Sez. 3, sentenza n. 5671 del 05.05.2000), è per altro verso vero che “la predetta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso”, anche perché, “appare evidente, secondo comune razionalità, che, ove il giudice accerti che l'evento dannoso è riconducibile in via esclusiva alla condotta di uno soltanto dei due conducenti, risulterebbe contraddittorio ipotizzare che l'altro conducente non abbia vinto la presunzione di scontro” (così ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 7777 del 19.5.2003, secondo cui “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti comporta superamento della presunzione, se la colpa sia esclusiva”).
Ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stato causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c. - e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente (solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto) si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto del generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 della Costituzione.
4.1 D'altra parte, risulta ampiamente consolidato il principio secondo cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (in tal senso, da ultimo,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 38 del 03.1.2014).
Peraltro, come efficacemente chiarito da Cassazione civile, sez. III, 13/05/2021, n. 12884, “tale regola di diritto non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da
quello paritetico.
In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”.
4.2 Sotto altro aspetto, ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e
41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause - posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale) - trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della cd. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale ("In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e
41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre
condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non), nonché dal criterio della cosiddetta “causalità adeguata”, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più
azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale
l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto" (Cass. n. 25028 del 10/10/2008; Cass.
n. 10607 del 30/04/2010 ed altre); e che: "in tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno
delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici" (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/10/2015, n. 21086).
5. Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, ritiene questo Tribunale che - all'esito della istruttoria espletata innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari - la causazione del sinistro per cui è causa sia da imputarsi esclusivamente alla conducente della vettura di proprietà di e assicurata con CP_2 Controparte_1
Infatti, in mancanza di testimoni oculari estranei al sinistro, la responsabilità esclusiva della conducente la predetta vettura emerge dalle dichiarazioni della stessa, sig.ra , Controparte_3 sentita come teste di parte attrice all'udienza del 9.4.2019 innanzi al giudice di prime cure.
In particolare, la conducente dell'auto interessata dal sinistro, escussa sulle circostanze formulate a CP_ verbale dall'attore alla prima udienza, premesso di essere “moglie del convenuto in separazione dei coniugi”, sulla circostanza n. 1 (“Vero che alla guida della autovettura vi era al momento del sinistro la sig.ra ”), ha così risposto: “E' vero che al momento del Controparte_3 sinistro ero personalmente alla guida del veicolo BMW di colore nero.”; sulla circostanza n. 2
(“Vero che la sig.ra ha urtato la bicicletta con alla guida il Sig. ”) ha CP_3 Parte_1 dichiarato: “E' vero che mentre mi trovavo nei pressi del Residence La Ginestra nella zona di
Villapiana, era buio, mi sono distratta ed ho urtato la bicicletta condotta dal sig. ”; ha, Parte_1 infine, confermato anche le circostanze n. 3 (“Vero che il sig. a seguito dell'urto è Parte_1 caduto rovinosamente a terra.”) e n. 4 (“Vero che il sig. rotolava per terra e strisciava Parte_1 con il corpo sull'asfalto riportando delle lesioni.”) dichiarando: “E' vero che a seguito dell'urto
rotolava per terra e strisciava con il corpo sull'asfalto, riportando lesioni visibili che Parte_1 posso descrivere come abrasioni per tutto il corpo. aveva i pantaloncini e maglietta a Parte_1 maniche corte e quindi vedevo soprattutto lesioni agli arti”.
Dunque, è evidente la imprudente condotta posta in essere dalla conducente del mezzo, la quale non ha tenuto un contegno di guida conforme alle regole della circolazione stradale e della comune prudenza.
Ebbene, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta dell'altro, idoneo a superare la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2,
c.c., può avvenire non solo attraverso la prova diretta della conformità del contegno di guida alle regole della circolazione stradale e della comune prudenza, ma anche in via indiretta mediante il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente, come è emerso nella fattispecie in scrutinio.
Nella fattispecie per cui è causa, quindi, sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni,
l'evento dannoso oggetto di causa va ascritto ad esclusiva responsabilità della conducente della vettura coinvolta nel sinistro de quo.
Alcuna rilevanza hanno, poi, le contestazioni dell'assicurazione appellata in merito alla falsa ricostruzione del sinistro, stante l'assenza di elementi a sostegno e, altresì, la disposta archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Castrovillari, il quale non ha rinvenuto condotte truffaldine a carico di , e per i fatti afferenti al sinistro de quo Parte_1 CP_2 Controparte_3
(cfr. docc. nn. 4 e 5 fascicolo parte appellante).
6. La domanda risarcitoria dell'attore può trovare solo parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
6.1 Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di danno materiale alla bicicletta, quantificato da parte attrice in € 650,00, la domanda in tal senso formulata dall'attrice non merita accoglimento, non essendo stata raggiunta né la prova della sua esistenza né del suo esatto ammontare. Ed invero, a sostegno della domanda ha offerto unicamente un preventivo di riparazione (doc. n. 3 allegato al fascicolo primo grado di parte attrice), non depositando neanche le immagini della bicicletta danneggiata;
né, tanto meno, il teste escusso ha riferito di danni materiali al velocipede.
Invero, l'appellante non ha provato, né men che meno allegato l'entità dei danni effettivamente subiti.
6.2 Quanto alle richieste di risarcimento del danno non patrimoniale avanzate da parte appellante, va premesso come, in occasione del sinistro de quo, riportò “dolenzia alla Parte_1
digito-pressione regione perimammaria sx, escoriazioni dita piede sx, braccio dx lievemente dolente, cresta iliaca dx, braccio sx, regione mentoniera, esorfiazione regione posteriore emitorace sx”, come risulta dal verbale di Pronto Soccorso;
tali lesioni sono compatibili con la dinamica del sinistro e con le stesse dichiarazioni della conducente in sede di escussione testimoniale (“a seguito dell'urto rotolava per terra e strisciava con il corpo sull'asfalto, riportando lesioni Parte_1 visibili che posso descrivere come abrasioni per tutto il corpo.”), per le quali il medico accettante ha riconosciuto una prognosi di 6 giorni.
Non risultando, poi, in atti nessuna certificazione successiva all'ingresso in Pronto Soccorso
(unicamente richiamata da parte appellante, ma non depositata in giudizio), alla luce della esiguità delle lesioni riportate ritiene questo Giudice, quale peritus peritorum, che possa essere valutato il periodo di invalidità temporanea parziale patito da in 6 giorni di I.T.P. al Parte_1
50%, sicché - in applicazione delle tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, come aggiornate dal D.M. 18 luglio 2025 - va riconosciuta in suo favore la complessiva somma di € 168,54 (€ 56,18 : 2 x 6).
Alcuna spesa medica per cure dentistiche può essere riconosciuta a parte appellante, il quale non ha allegato alcuna immagine delle lesioni, né ha dato prova della riferibilità causale delle problematiche odontoiatriche proprio al sinistro oggetto di causa.
Tra l'altro, non vi è in atti alcuna fattura a riprova dell'esborso effettuato, né tanto meno il preventivo è stato confermato in giudizio.
6.3 Per quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa specifica va osservato che - essendo un pregiudizio che rientra nella macrocategoria del danno patrimoniale - per poter ottenere il risarcimento di tale voce di danno è necessario dimostrare che detta riduzione si sia tradotta in un pregiudizio economico effettivo, avendo riguardo sia alla tipologia del lavoro svolto, che alla modifica peggiorativa dello stesso a causa delle lesioni riportate. “È questo il senso, del resto, della regola per cui il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve indicare qualcosa di altrettanto utile a provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, e segnatamente deve provare il pregresso svolgimento di un'attività lavorativa, e la differenza di guadagni prima e dopo l'atto illecito (Cass.14517/ 2015). E questa regola trova la sua specificazione, nel caso concreto, in relazione al quale vale l'affermazione secondo cui il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione
equitativa, in assenza di prova certa, del suo ammontare (Cass. 20003/2014). Ciò posto, ossia stabilito che l'onere della prova può essere assolto anche fornendo prove presuntive, e non soltanto prove dirette, va da sé che l'allegazione di tali prove è fatta per contrastare, anche sia pure implicitamente, le risultanze della CTU, e che il giudice, una volta che queste ultime siano allegate ed emerse, ha il dovere di tenere in conto. Ciò vale in generale, in base a quanto imposto dalle
regole in tema di valutazione probatoria (articoli 115 e 116 cod. proc. civ.), e qua i richiedono che il giudice basi la decisione sulle prove risultanti dagli atti di causa, senza decidere sulla base di fatti non risultanti, e per contro, senza omettere la valutazione di quelli che invece sono emersi in giudizio. Ma vale in particolare per il caso specifico, in ragione del costante orientamento di questa corte secondo cui "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la
contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito". (Cass. 15737/ 2018; Cass. 11361 / 2014)” (Cass. civile n. 21988/2019).
Ne consegue il rigetto della richiesta di liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, in quanto, oltre a non aver riportato gravi lesioni, si ritiene assorbente il difetto di allegazione in ordine alla perdita o alla riduzione del reddito dell'appellante, il quale si è limitato a dichiarare che essendo “amministratore unico della società denominata LI LS … a seguito dell'occorso non ha potuto partecipare attivamente all'attività lavorativa ed è stato costretto a farsi sostituire.”, senza in alcun modo dimostrare tale assunto.
In conclusione, i convenuti vanno condannati, in solido fra loro, a corrispondere - a beneficio di
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - la complessiva somma Parte_1 di € 168,54, con interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente decisione, oltre interessi legali da tale ultima data e sino al soddisfo. Essendo state le singole voci di danno liquidate in moneta attuale, secondo le tabelle oggi in vigore, alla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va considerato che “in caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione, invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche
d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese.” (Cass. Civ. sez. III, n. 17222/2024).
Pertanto, in ragione dell'accoglimento della originaria domanda risarcitoria in misura sensibilmente inferiore, si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3343 del R.G.A.C. 2019 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . CP_2
2) Accoglie l'appello proposto da per quanto di ragione e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della gravata sentenza, condanna i convenuti al pagamento - in solido fra loro e in favore di
- della somma di € 168,54, oltre interessi come in motivazione. Parte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
Proc. n. 3343/2019 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. LU AD
per parte appellante e dall'avv. Luigi Miranda per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 3343 del R.G.A.C. 2019 (avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 435/2019, resa e depositata in data 30.5.2019), promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU AD;
- appellante - contro
p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Miranda;
- appellata –
; CP_2
- appellato contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 435/2019, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il 30.05.2019 e depositata in pari data, lamentando che il Giudice di prime cure - nel rigettare la domanda risarcitoria dal medesimo azionata per il ristoro dei danni fisici patiti, oltre che dei danni materiali alla propria bicicletta elettrica in conseguenza del sinistro per cui è causa - non avrebbe fatto buon governo delle risultanze probatorie da cui si sarebbe dovuto evincere che era emersa la prova in merito all'an e al quantum della pretesa.
Secondo l'assunto perorato in primo grado, il - il 17.8.2016, alle ore 22 circa - mentre Parte_1
era alla guida della propria bicicletta elettrica e percorreva via delle Ginestre in Villapiana Lido, nei pressi del residence “Le Ginestre”, veniva attinto da tergo dall'autoveicolo BMW tg. AZ262HM, assicurata per la r.c.a. con di proprietà di e Controparte_1 CP_2 condotta nell'occasione da;
a causa dell'urto la bicicletta subiva danni materiali, Controparte_3 mentre l'appellante cadeva a terra riportando lesioni per le quali il giorno dopo si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Castrovillari dove il sanitario di turno refertava: “addome trattabile su tutti i quadranti, non dolente, si evoca dolenzia alla digito-pressione regione perimammaria sx, escoriazioni dita piede sx, braccio dx lievemente dolente, cresta iliaca dx, braccio sx, regione mentoniera, esorfiazione regione posteriore emitorace sx, null'altro da segnalare”, con prognosi di giorni 6.
Ha così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Onorevole Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento dell'appello proposto, così statuire: 1) accogliere l'appello proposto e accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'occorso sinistro, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, tutto previa sospensiva della sentenza di primo grado”.
Nel costituirsi in giudizio, la ha eccepito - preliminarmente - Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; quanto al merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello sollevati dall'appellante, così invocando l'integrale rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale - benché ritualmente CP_2
evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Sempre in via preliminare, osserva questo Tribunale come l'eccezione d'inammissibilità del gravame - sollevata da parte appellata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello - sia ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, essendo così destinata ad essere assorbita dalla decisione sul merito.
3. Giova, poi, osservare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
4. Anzitutto, va premesso, in punto di diritto, che la bicicletta è inclusa pacificamente nella nozione normativa di veicolo ex art. 46 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) secondo cui “ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso
di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”.
L'art. 47 del citato Codice, inoltre, fornisce un elenco dei veicoli, “… a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche”.
Coerentemente con la natura di veicolo propria della bicicletta riconosciuta dal Codice della strada, la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta risulta essere quella ex art. 2054 c.c., trattandosi di incidente caratterizzato da scontro tra due veicoli, che ha determinato lesioni fisiche a carico di un conducente. Giova, quindi, da subito rammentare come, se da un lato la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui “in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa
concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. comma 2, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”, e che,
“conseguentemente, l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare, anche il comportamento dell'altro conducente” (ex multis, Cass. Civ, Sez. 3, sentenza n. 5671 del 05.05.2000), è per altro verso vero che “la predetta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso”, anche perché, “appare evidente, secondo comune razionalità, che, ove il giudice accerti che l'evento dannoso è riconducibile in via esclusiva alla condotta di uno soltanto dei due conducenti, risulterebbe contraddittorio ipotizzare che l'altro conducente non abbia vinto la presunzione di scontro” (così ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 7777 del 19.5.2003, secondo cui “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti comporta superamento della presunzione, se la colpa sia esclusiva”).
Ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stato causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c. - e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente (solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto) si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto del generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 della Costituzione.
4.1 D'altra parte, risulta ampiamente consolidato il principio secondo cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (in tal senso, da ultimo,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 38 del 03.1.2014).
Peraltro, come efficacemente chiarito da Cassazione civile, sez. III, 13/05/2021, n. 12884, “tale regola di diritto non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da
quello paritetico.
In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”.
4.2 Sotto altro aspetto, ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e
41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause - posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale) - trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della cd. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale ("In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e
41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre
condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non), nonché dal criterio della cosiddetta “causalità adeguata”, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più
azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale
l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto" (Cass. n. 25028 del 10/10/2008; Cass.
n. 10607 del 30/04/2010 ed altre); e che: "in tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno
delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici" (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/10/2015, n. 21086).
5. Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, ritiene questo Tribunale che - all'esito della istruttoria espletata innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari - la causazione del sinistro per cui è causa sia da imputarsi esclusivamente alla conducente della vettura di proprietà di e assicurata con CP_2 Controparte_1
Infatti, in mancanza di testimoni oculari estranei al sinistro, la responsabilità esclusiva della conducente la predetta vettura emerge dalle dichiarazioni della stessa, sig.ra , Controparte_3 sentita come teste di parte attrice all'udienza del 9.4.2019 innanzi al giudice di prime cure.
In particolare, la conducente dell'auto interessata dal sinistro, escussa sulle circostanze formulate a CP_ verbale dall'attore alla prima udienza, premesso di essere “moglie del convenuto in separazione dei coniugi”, sulla circostanza n. 1 (“Vero che alla guida della autovettura vi era al momento del sinistro la sig.ra ”), ha così risposto: “E' vero che al momento del Controparte_3 sinistro ero personalmente alla guida del veicolo BMW di colore nero.”; sulla circostanza n. 2
(“Vero che la sig.ra ha urtato la bicicletta con alla guida il Sig. ”) ha CP_3 Parte_1 dichiarato: “E' vero che mentre mi trovavo nei pressi del Residence La Ginestra nella zona di
Villapiana, era buio, mi sono distratta ed ho urtato la bicicletta condotta dal sig. ”; ha, Parte_1 infine, confermato anche le circostanze n. 3 (“Vero che il sig. a seguito dell'urto è Parte_1 caduto rovinosamente a terra.”) e n. 4 (“Vero che il sig. rotolava per terra e strisciava Parte_1 con il corpo sull'asfalto riportando delle lesioni.”) dichiarando: “E' vero che a seguito dell'urto
rotolava per terra e strisciava con il corpo sull'asfalto, riportando lesioni visibili che Parte_1 posso descrivere come abrasioni per tutto il corpo. aveva i pantaloncini e maglietta a Parte_1 maniche corte e quindi vedevo soprattutto lesioni agli arti”.
Dunque, è evidente la imprudente condotta posta in essere dalla conducente del mezzo, la quale non ha tenuto un contegno di guida conforme alle regole della circolazione stradale e della comune prudenza.
Ebbene, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta dell'altro, idoneo a superare la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2,
c.c., può avvenire non solo attraverso la prova diretta della conformità del contegno di guida alle regole della circolazione stradale e della comune prudenza, ma anche in via indiretta mediante il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente, come è emerso nella fattispecie in scrutinio.
Nella fattispecie per cui è causa, quindi, sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni,
l'evento dannoso oggetto di causa va ascritto ad esclusiva responsabilità della conducente della vettura coinvolta nel sinistro de quo.
Alcuna rilevanza hanno, poi, le contestazioni dell'assicurazione appellata in merito alla falsa ricostruzione del sinistro, stante l'assenza di elementi a sostegno e, altresì, la disposta archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Castrovillari, il quale non ha rinvenuto condotte truffaldine a carico di , e per i fatti afferenti al sinistro de quo Parte_1 CP_2 Controparte_3
(cfr. docc. nn. 4 e 5 fascicolo parte appellante).
6. La domanda risarcitoria dell'attore può trovare solo parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
6.1 Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di danno materiale alla bicicletta, quantificato da parte attrice in € 650,00, la domanda in tal senso formulata dall'attrice non merita accoglimento, non essendo stata raggiunta né la prova della sua esistenza né del suo esatto ammontare. Ed invero, a sostegno della domanda ha offerto unicamente un preventivo di riparazione (doc. n. 3 allegato al fascicolo primo grado di parte attrice), non depositando neanche le immagini della bicicletta danneggiata;
né, tanto meno, il teste escusso ha riferito di danni materiali al velocipede.
Invero, l'appellante non ha provato, né men che meno allegato l'entità dei danni effettivamente subiti.
6.2 Quanto alle richieste di risarcimento del danno non patrimoniale avanzate da parte appellante, va premesso come, in occasione del sinistro de quo, riportò “dolenzia alla Parte_1
digito-pressione regione perimammaria sx, escoriazioni dita piede sx, braccio dx lievemente dolente, cresta iliaca dx, braccio sx, regione mentoniera, esorfiazione regione posteriore emitorace sx”, come risulta dal verbale di Pronto Soccorso;
tali lesioni sono compatibili con la dinamica del sinistro e con le stesse dichiarazioni della conducente in sede di escussione testimoniale (“a seguito dell'urto rotolava per terra e strisciava con il corpo sull'asfalto, riportando lesioni Parte_1 visibili che posso descrivere come abrasioni per tutto il corpo.”), per le quali il medico accettante ha riconosciuto una prognosi di 6 giorni.
Non risultando, poi, in atti nessuna certificazione successiva all'ingresso in Pronto Soccorso
(unicamente richiamata da parte appellante, ma non depositata in giudizio), alla luce della esiguità delle lesioni riportate ritiene questo Giudice, quale peritus peritorum, che possa essere valutato il periodo di invalidità temporanea parziale patito da in 6 giorni di I.T.P. al Parte_1
50%, sicché - in applicazione delle tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, come aggiornate dal D.M. 18 luglio 2025 - va riconosciuta in suo favore la complessiva somma di € 168,54 (€ 56,18 : 2 x 6).
Alcuna spesa medica per cure dentistiche può essere riconosciuta a parte appellante, il quale non ha allegato alcuna immagine delle lesioni, né ha dato prova della riferibilità causale delle problematiche odontoiatriche proprio al sinistro oggetto di causa.
Tra l'altro, non vi è in atti alcuna fattura a riprova dell'esborso effettuato, né tanto meno il preventivo è stato confermato in giudizio.
6.3 Per quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa specifica va osservato che - essendo un pregiudizio che rientra nella macrocategoria del danno patrimoniale - per poter ottenere il risarcimento di tale voce di danno è necessario dimostrare che detta riduzione si sia tradotta in un pregiudizio economico effettivo, avendo riguardo sia alla tipologia del lavoro svolto, che alla modifica peggiorativa dello stesso a causa delle lesioni riportate. “È questo il senso, del resto, della regola per cui il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve indicare qualcosa di altrettanto utile a provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, e segnatamente deve provare il pregresso svolgimento di un'attività lavorativa, e la differenza di guadagni prima e dopo l'atto illecito (Cass.14517/ 2015). E questa regola trova la sua specificazione, nel caso concreto, in relazione al quale vale l'affermazione secondo cui il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione
equitativa, in assenza di prova certa, del suo ammontare (Cass. 20003/2014). Ciò posto, ossia stabilito che l'onere della prova può essere assolto anche fornendo prove presuntive, e non soltanto prove dirette, va da sé che l'allegazione di tali prove è fatta per contrastare, anche sia pure implicitamente, le risultanze della CTU, e che il giudice, una volta che queste ultime siano allegate ed emerse, ha il dovere di tenere in conto. Ciò vale in generale, in base a quanto imposto dalle
regole in tema di valutazione probatoria (articoli 115 e 116 cod. proc. civ.), e qua i richiedono che il giudice basi la decisione sulle prove risultanti dagli atti di causa, senza decidere sulla base di fatti non risultanti, e per contro, senza omettere la valutazione di quelli che invece sono emersi in giudizio. Ma vale in particolare per il caso specifico, in ragione del costante orientamento di questa corte secondo cui "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la
contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito". (Cass. 15737/ 2018; Cass. 11361 / 2014)” (Cass. civile n. 21988/2019).
Ne consegue il rigetto della richiesta di liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, in quanto, oltre a non aver riportato gravi lesioni, si ritiene assorbente il difetto di allegazione in ordine alla perdita o alla riduzione del reddito dell'appellante, il quale si è limitato a dichiarare che essendo “amministratore unico della società denominata LI LS … a seguito dell'occorso non ha potuto partecipare attivamente all'attività lavorativa ed è stato costretto a farsi sostituire.”, senza in alcun modo dimostrare tale assunto.
In conclusione, i convenuti vanno condannati, in solido fra loro, a corrispondere - a beneficio di
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - la complessiva somma Parte_1 di € 168,54, con interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente decisione, oltre interessi legali da tale ultima data e sino al soddisfo. Essendo state le singole voci di danno liquidate in moneta attuale, secondo le tabelle oggi in vigore, alla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va considerato che “in caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione, invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche
d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese.” (Cass. Civ. sez. III, n. 17222/2024).
Pertanto, in ragione dell'accoglimento della originaria domanda risarcitoria in misura sensibilmente inferiore, si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3343 del R.G.A.C. 2019 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . CP_2
2) Accoglie l'appello proposto da per quanto di ragione e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della gravata sentenza, condanna i convenuti al pagamento - in solido fra loro e in favore di
- della somma di € 168,54, oltre interessi come in motivazione. Parte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.