Articolo 20 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 19Articolo 21
Versione
14 giugno 1985
>
Versione
14 luglio 1988
Art. 20. Organizzazione dell'ente

L'ente "Ferrovie dello Stato" deve essere organizzato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione deve prevedere strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate e adeguati strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali, per il soddisfacimento di esigenze locali. A tal fine l'ente puo' costituire consorzi con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano ovvero assumere partecipazioni in enti e societa' a totale partecipazione pubblica;
2) gli uffici centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa;
3) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicita' gestionale e l'incremento della produttivita' dell'ente;
4) le relazioni sindacali, oltreche' al rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300 , devono essere improntate a correttezza ed imparzialita' ed essere coerenti con i principi dell'autoregolamentazione della conflittualita'. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 768(in G.U. la s.s. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica.
Entrata in vigore il 14 luglio 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente