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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
MUSIO ANTONIO, Giudice
TOMA CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3597/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001468902000 CATASTO-ALTRO
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001298161000 CATASTO-ALTRO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190029355872004 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190030672836005 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190029355872005 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190030672836000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso due intimazioni di pagamento notificate da Agenzia Entrate Riscossione, ognuna delle quali emessa a seguito del mancato pagamento di tre cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni per mancati adempimenti catastali per l'importo complessivo di euro 6.897,54 l'una e di euro 6.905,65 l'altra.
Le ricorrenti, dopo aver eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa costituita da sanzioni per mancati adempimenti catastali, in quanto l'anno di riferimento del debito risale al 2012, eccepiscono altresì l'intrasmissibilità delle sanzioni, in quanto eredi del sig. Nominativo_2, rispettivamente marito e padre delle ricorrenti.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, la quale, dopo aver eccepito difetto di valida procura alle liti con conseguenziale difetto dello ius postulandi, eccepisce mancata vocatio in ius dell'ente impositore, con necessità di chiamata in causa iussu iudicis, non mancando di eccepire l'inammissibilità del ricorso, essendo state le cartelle ritualmente notificate e non impugnate.
Con atto di intervento volontario Agenzia Entrate ha eccepito che le sanzioni in questione afferiscono a mancati adempimenti catastali risalenti all'anno 2012 e, pertanto, imputabili esclusivamente alle ricorrenti e non al de cuius Nominativo_2, deceduto in data 23/2/2006.
Anche la pretesa di cui alle cartelle notificate il 29/3/22 e 26/9/22 si riferisce alla registrazione di una sentenza della Corte di Appello di Salerno del 2017, per cui è attribuibile alle ricorrenti e non al de cuius per le medesime ragioni.
Con memorie di replica parte ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata da Agenzia Entrate Riscossione di mancanza degli elementi identificativi delle ricorrenti nella procura alle liti rilasciata è priva di pregio. Infatti, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, affinché una procura alle liti sia valida, è sufficiente che il nome della persona fisica che la conferisce sia indicato nell'atto (nel testo, in calce o a margine). Solo quando il nome manca e la firma è illeggibile, la procura è viziata da nullità (Cass. 16092/24).
Passando all'esame dei motivi di ricorso, va rilevato che le ricorrenti non contestano l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e che impugnano le sole cartelle notificate a Ricorrente_1 l'11/10/2029 e 6/11/2021 e a Nominativo_2 il 15/10/2019 e il 15/10/2019, tutte aventi ad oggetto sanzioni irrogate per mancati adempimenti catastali risalenti al 2012.
Quanto innanzi premesso, le ricorrenti eccepiscono, da un lato, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle predette sanzioni, in quanto sarebbe decorso il termine quinquennale alla data di notifica delle cartelle di pagamento e, dall'altro, l'intrasmissibilità delle sanzioni alle ricorrenti, in quanto eredi del sig. Nominativo_2, rispettivamente marito e padre.
In primo luogo, va osservato che l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni alla data di notifica delle cartelle di pagamento risulta tardiva, in quanto andava eventualmente sollevata a seguito della notifica delle cartelle in questione, cartelle che peraltro non risultano impugnate, con conseguente definitività delle somme in esse contenute.
Anche l'eccezione di intrasmissibilità delle sanzioni alle ricorrenti, in quanto eredi del sig. Nominativo_2, è priva di pregio. Nel caso di specie, le sanzioni afferiscono a mancati adempimenti catastali risalenti al 2012 e sono state irrogate nei confronti dei soggetti che risultavano titolari dei beni all'epoca.
Orbene, essendo il sig. Nominativo_2 deceduto il 23/2/2006, ne consegue l'inconferenza della eccepita intrasmissibilità delle sanzioni alle ricorrenti in quanto eredi, dovendo, invece, le stesse rispondere di tali sanzioni iure proprio.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge, da dividersi in parti uguali tra Agenzia Entrate
Riscossione e Agenzia Entrate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
MUSIO ANTONIO, Giudice
TOMA CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3597/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001468902000 CATASTO-ALTRO
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001298161000 CATASTO-ALTRO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190029355872004 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190030672836005 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190029355872005 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190030672836000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso due intimazioni di pagamento notificate da Agenzia Entrate Riscossione, ognuna delle quali emessa a seguito del mancato pagamento di tre cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni per mancati adempimenti catastali per l'importo complessivo di euro 6.897,54 l'una e di euro 6.905,65 l'altra.
Le ricorrenti, dopo aver eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa costituita da sanzioni per mancati adempimenti catastali, in quanto l'anno di riferimento del debito risale al 2012, eccepiscono altresì l'intrasmissibilità delle sanzioni, in quanto eredi del sig. Nominativo_2, rispettivamente marito e padre delle ricorrenti.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, la quale, dopo aver eccepito difetto di valida procura alle liti con conseguenziale difetto dello ius postulandi, eccepisce mancata vocatio in ius dell'ente impositore, con necessità di chiamata in causa iussu iudicis, non mancando di eccepire l'inammissibilità del ricorso, essendo state le cartelle ritualmente notificate e non impugnate.
Con atto di intervento volontario Agenzia Entrate ha eccepito che le sanzioni in questione afferiscono a mancati adempimenti catastali risalenti all'anno 2012 e, pertanto, imputabili esclusivamente alle ricorrenti e non al de cuius Nominativo_2, deceduto in data 23/2/2006.
Anche la pretesa di cui alle cartelle notificate il 29/3/22 e 26/9/22 si riferisce alla registrazione di una sentenza della Corte di Appello di Salerno del 2017, per cui è attribuibile alle ricorrenti e non al de cuius per le medesime ragioni.
Con memorie di replica parte ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata da Agenzia Entrate Riscossione di mancanza degli elementi identificativi delle ricorrenti nella procura alle liti rilasciata è priva di pregio. Infatti, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, affinché una procura alle liti sia valida, è sufficiente che il nome della persona fisica che la conferisce sia indicato nell'atto (nel testo, in calce o a margine). Solo quando il nome manca e la firma è illeggibile, la procura è viziata da nullità (Cass. 16092/24).
Passando all'esame dei motivi di ricorso, va rilevato che le ricorrenti non contestano l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e che impugnano le sole cartelle notificate a Ricorrente_1 l'11/10/2029 e 6/11/2021 e a Nominativo_2 il 15/10/2019 e il 15/10/2019, tutte aventi ad oggetto sanzioni irrogate per mancati adempimenti catastali risalenti al 2012.
Quanto innanzi premesso, le ricorrenti eccepiscono, da un lato, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle predette sanzioni, in quanto sarebbe decorso il termine quinquennale alla data di notifica delle cartelle di pagamento e, dall'altro, l'intrasmissibilità delle sanzioni alle ricorrenti, in quanto eredi del sig. Nominativo_2, rispettivamente marito e padre.
In primo luogo, va osservato che l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni alla data di notifica delle cartelle di pagamento risulta tardiva, in quanto andava eventualmente sollevata a seguito della notifica delle cartelle in questione, cartelle che peraltro non risultano impugnate, con conseguente definitività delle somme in esse contenute.
Anche l'eccezione di intrasmissibilità delle sanzioni alle ricorrenti, in quanto eredi del sig. Nominativo_2, è priva di pregio. Nel caso di specie, le sanzioni afferiscono a mancati adempimenti catastali risalenti al 2012 e sono state irrogate nei confronti dei soggetti che risultavano titolari dei beni all'epoca.
Orbene, essendo il sig. Nominativo_2 deceduto il 23/2/2006, ne consegue l'inconferenza della eccepita intrasmissibilità delle sanzioni alle ricorrenti in quanto eredi, dovendo, invece, le stesse rispondere di tali sanzioni iure proprio.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge, da dividersi in parti uguali tra Agenzia Entrate
Riscossione e Agenzia Entrate.