Decreto cautelare 6 febbraio 2026
Sentenza breve 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 02/04/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00451/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2026, proposto da
Hope And Progress A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Galeota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Sant'Elpidio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Torresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della diffida prot. n. 94090 del 20.11.2025 del Municipio di Porto Sant'Elpidio, notificata il 25.11.2025, contenente il divieto di qualsiasi utilizzo del manufatto, l'ordine di liberarlo da ogni bene ivi contenuto e rimozione coattiva dell'ex edicola in Piazza Garibaldi s.c.n. ;
-degli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa l’ordinanza n. 15/2020 del 20.10.2020, ove ritenuta efficace. Impugnazione estesa con revoca del 20/10/2020 ordinanza 15/2020, notificata alla sola “Trade Investiment Trustee S.r.l” con sede in Alba Adriatica (Te), V. Roma 120.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Sant'Elpidio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, il cons. NC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con atto notificato in data 5.1.2026 e depositato in data 4.2.2026, la ricorrente associazione senza fini di lucro ha premesso di utilizzare, per i propri scopi sociali, il chiosco ex edicola, sito in Porto Sant'Elpidio, piazza Garibaldi, di cui è detentrice materiale e locataria, avendolo affittato da MMDA s.r.l., alla quale, a sua volta, è pervenuto dalla Trade Investiment Trustee s.r.l., con sede in Alba Adriatica, tramite contratto di affitto con patto di riscatto, registrato il 5.8.2025.
In particolare, ha precisato che, attualmente, il chiosco costituisce un punto informativo delle attività, dei progetti e delle iniziative intraprese, anche da altri enti, in favore delle vittime di violenza di genere.
Ha evidenziato che, dopo aver effettuato la presentazione alle Autorità provinciali ed organizzato l’inaugurazione, in data 25.11.2025 ha ricevuto la notifica dell’atto epigrafato contenente la diffida rivolta contro la ricorrente, nonché, contestualmente, la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della Trade Investiment Trustee s.r.l., nella quale viene fatta menzione dell’ordinanza n. 19/2020, a suo tempo notificata alla medesima Trade Investiment Trustee s.r.l., con cui era stata a suo tempo disposta la rimozione del manufatto” entro il prescritto termine di giorni 45 (quarantacinque), con avviso che, in caso di inottemperanza, il Comune avrebbe proceduto con rivalsa delle spese sulla proprietà.
Ha precisato che tale atto non sarebbe stato notificato alla MMDA s.r.I. e che, comunque, il Comune, nel periodo 2020-2025, avrebbe continuato a percepire i canoni COSAP da parte della Trade Investiment Trustee s.r.l, senza nulla contestare.
A sostegno del proprio ricorso ha dedotto:
1) Violazione artt. 7 e 10 L. 241/1990 - Omissione di comunicazione e partecipazione nei confronti di MMDA, detentrice giuridica del manufatto, non coinvolta nell'avvio né destinataria della diffida; difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio. Eccesso di potere. Inefficacia .
Non sarebbe stata resa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della dante causa MMDA s.r.l. né sarebbe stata allegata, alla diffida qui contestata, l'Ordinanza n. 19/2020, sebbene richiamata per relationem .
2) Nullità/annullabilità per violazione di legge e per carenza di motivazione, art.lo 3 Legge sul provvedimento amministrativo. Vizio di legittimità. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione. Carenza di istruttoria. Ulteriore eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
Sarebbe stato violato l'obbligo di allegazione della precedente Ordinanza n. 19/2020, sebbene richiamata nell’atto impugnato. La rimozione del chiosco sarebbe stata imposta in assenza di adeguata rivalutazione istruttoria e motivazionale, dopo cinque anni di percezioni dei canoni di occupazione del suolo pubblico, da parte della proprietà dell'edicola nonché le interlocuzioni favorevoli.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 2-bis, L. 241/1990 - Lesione dell'affidamento e del principio di buona fede. Comunicazioni, verifica canoni, parere tecnico e silenzio-assenso alle note di settembre-ottobre. Legittimo affidamento che la diffida sacrifica senza ponderazione. Eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione; Carenza di istruttoria .
La P.A. avrebbe violato il principio di affidamento e di buona fede oggettiva.
4) Difetto di motivazione e sproporzione. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 10 L. 241/1990. Eccesso di potere.
La P.A. avrebbe dovuto instaurare un corretto e leale contraddittorio con il privato, all’esito del quale si sarebbe potuto disporre la revisione del provvedimento causativo della rimozione oppure la proroga od il rinnovo della concessione del suolo pubblico, non esistendo un adeguato e motivato interesse pubblico attuale e prevalente, in coerente applicazione dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990.
5) Inefficacia sopravvenuta dell'atto di rimozione 15/2020. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere - sviamento. Contraddittorietà.
L'inottemperanza all'ordine di demolizione comporterebbe l'automatica perdita del bene e l'acquisizione ope legis al Comune e non la sua rimozione forzata, peraltro a spese del privato.
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 118 Cost. - Principio di sussidiarietà. Eccesso di potere.
Alla ricorrente associazione verrebbe negato lo svolgimento di un’attività di interesse generale ad opera di cittadini singoli e associati, in assenza di giustificato motivo.
7) Eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione di legge. Genericità;
L’atto impugnato si limiterebbe a richiamare genericamente la L. n. 241/90, senza menzionare la normativa specifica sulla quale si fonderebbe l’ordinanza, necessaria per poter consentire al destinatario di svolgere le proprie difese.
Ha concluso per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 12.2.2026, si è costituito il Comune di Porto S. Elpidio che, con successiva memoria depositata in data 19.2.2026, ha svolto la ricostruzione della vicenda contenziosa ab imis .
In particolare, ha premesso che il manufatto in questione è stato realizzato su suolo pubblico, in piazza Garibaldi, con la specifica destinazione ad edicola, giusta autorizzazione edilizia n. 1854 del 801.2002, in favore della titolare di una rivendita di giornali, che ha cessato la propria attività nell’anno 2019, senza provvedere spontaneamente a liberare la piazza dal proprio manufatto.
Conseguentemente, il Comune, con Ordinanza n. 14 del 15.10.2020, ha notificato alla suddetta signora l’ordine di rimozione, riscontrato dalla medesima con nota prot. 44169 del 19.10.2025, con cui ha dichiarato di aver venduto il manufatto dell’edicola in data 25.2.2019 alla ditta Trade Investiment Trustee s.r.l., con sede in Alba Adriatica.
Successivamente, il Comune, con Ordinanza n. 15 del 20.10.2020, contestualmente e regolarmente notificata via Pec, ha ordinato alla Trade Investiment Trustee s.r.l., proprietaria del manufatto in questione, di rimuovere il manufatto entro il termine di giorni 45 (quarantacinque), a pena di rimozione forzata da parte del comune con rivalsa delle spese sulla proprietà.
Ha evidenziato che la suddetta Ordinanza n. 15/2020 non sarebbe stata impugnata né ottemperata dalla proprietaria Trade Investiment Trustee s.r.l., la quale ha, invece, locato il manufatto alla MMDA s.r.l., che, a sua volta, l’ha subaffittata all’odierna ricorrente.
Dopo aver dedotto la nullità del ricorso in quanto mera scansione (non pdf file nativo digitale) di un unico documento analogico -comprensivo di ricorso analogico sottoscritto con firma analogica e procura alle liti sottoscritta dal privato in forma analogica ed autenticata dal difensore con firma digitale apposta sull’intero documento scansionato- nonchè la nullità della notifica del ricorso per mancanza di relata, non sanata dalla rinotifica effettuata in data 9.2.2026, ha altresì dedotto inammissibilità sotto svariati profili ed infondatezza nel merito, concludendo per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
All’odierna camera di consiglio è stato dato avviso alle parti, come indicato in verbale, della possibile definizione nel merito del presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cpa e, quindi, il ricorso è stato assunto in decisione.
2. Può prescindersi dalla disamina delle eccezioni di nullità del ricorso, dal momento che esso risulta inammissibile in quanto interposto avverso un atto di diffida, avente natura endoprocedimentale.
Com’è noto, le diffide “in senso stretto” si distinguono da quegli atti che, ancorchè formalmente qualificati come diffide, sono tuttavia costitutivi di effetti giuridici sfavorevoli per i destinatari (come, ad esempio, gli “ordini”).
Infatti, le diffide “in senso stretto” consistono nel formale avvertimento, indirizzato ad un soggetto (pubblico o privato), tenuto in base ad un preesistente titolo (legge, sentenza, atto amministrativo, contratto) all’osservanza di un determinato obbligo, di ottemperare e, pertanto, non hanno carattere novativo dell’obbligo, per cui, normalmente, il loro effetto consiste nel far decorrere un termine dilatorio per l’adozione di provvedimenti sfavorevoli nei confronti dei soggetti destinatari, i quali, nonostante l’intimazione, non abbiamo osservato il medesimo obbligo.
Ne consegue che le diffide “in senso stretto”, proprio per il loro carattere ricognitivo di obblighi che l’amministrazione assume come preesistenti e per il fatto di non vincolare la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente lesive della sfera giuridica del destinatario e non sono ritenute immediatamente impugnabili, a differenza dei successivi provvedimenti sfavorevoli ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. V, 20.8.2015 n. 2215; Cons. Stato, Sez. IV, 9.11.2005 n. 6257).
A diverse conclusioni si perviene quando l’atto, comunque denominato, sia idoneo a produrre direttamente (immediatamente) effetti giuridici, facendo sorgere un obbligo prima non sussistente o assegnando in modo definitivo ad un bene o ad una condotta una nuova qualificazione giuridica, oppure vincolando (anche solo per alcuni profili) l’amministrazione alla successiva adozione di atti sfavorevoli.
Nella specie, l’atto impugnato diffida la società ricorrente “ ad interrompere ogni e qualsiasi iniziativa che preveda l'utilizzo del manufatto in questione e a lasciarlo completamente libero da ogni suppellettile o altro materiale” e, nel contempo comunica “ alla ditta TRADE INVESTMENTS TRUSTEE srl, con sede ad Alba Adriatica (TE) in via Roma 120, l'avvio della procedura di rimozione forzata del manufatto stesso, così come previsto nell'ordinanza n. 19/2020 ”.
Orbene, la parte dell’atto qui gravata, costituita dalla diffida a non utilizzare il manufatto in questione ed a lasciarlo libero, ha carattere meramente preliminare rispetto alla definitiva valutazione e non contiene neanche l’indicazione di termini puntuali per adempiere agli obblighi ritenuti sussistenti a carico della ricorrente società: conseguentemente, non è revocabile in dubbio che si tratti di “diffida in senso stretto”, cioè di un atto avente natura endoprocedimentale, non immediatamente lesivo.
Invero, nella specie, trattasi di una “diffida in senso stretto” non avente portata concretamente lesiva, in base al pacifico orientamento che ritiene inammissibile per carenza del requisito della lesività il ricorso proposto avverso l'annullamento giurisdizionale di un atto comunale recante una mera “diffida”, in quanto trattasi di un atto che assume carattere meramente preparatorio rispetto all'adozione del successivo provvedimento conclusivo del procedimento ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. V, 20.8. 2015 n. 3955; T.A.R. Campania- Napoli Sez. V° 26.5.2016 n. 2719).
Pertanto, con questo atto, il Comune intende integrare un elemento di una fattispecie complessa, che - con il concorso dell’ulteriore presupposto della conclusione negativa del procedimento avviato nei confronti della ditta proprietaria – va regolata con l’adozione di un eventuale provvedimento finale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
3. In considerazione della peculiarità della controversia dedotta in giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate. Il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AN, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC AN |
IL SEGRETARIO