TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 02/04/2026, n. 451
TAR
Decreto cautelare 6 febbraio 2026
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TAR
Sentenza breve 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione artt. 7 e 10 L. 241/1990 - Omissione di comunicazione e partecipazione nei confronti di MMDA, difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio. Eccesso di potere. Inefficacia.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché proposto avverso un atto di diffida, avente natura endoprocedimentale e non immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario. La diffida, in senso stretto, consiste in un avvertimento formale che non ha carattere novativo dell'obbligo e non vincola la successiva azione amministrativa.

  • Inammissibile
    Nullità/annullabilità per violazione di legge e per carenza di motivazione, art. 3 Legge sul provvedimento amministrativo. Vizio di legittimità. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione. Carenza di istruttoria.

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di lesività dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 2-bis, L. 241/1990 - Lesione dell'affidamento e del principio di buona fede. Comunicazioni, verifica canoni, parere tecnico e silenzio-assenso alle note di settembre-ottobre. Legittimo affidamento che la diffida sacrifica senza ponderazione. Eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione; Carenza di istruttoria.

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di lesività dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e sproporzione. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 10 L. 241/1990. Eccesso di potere.

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di lesività dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Inefficacia sopravvenuta dell'atto di rimozione 15/2020. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere - sviamento. Contraddittorietà.

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di lesività dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 118 Cost. - Principio di sussidiarietà. Eccesso di potere.

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di lesività dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione di legge. Genericità.

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di lesività dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 02/04/2026, n. 451
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 451
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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