Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 747
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo per violazione degli artt. 67 bis e 68 del d.l.gs 546/92 in relazione alle sanzioni

    La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, poiché la legittimità della cartella di pagamento dipende da quella dell'atto impositivo presupposto. Poiché una sentenza precedente aveva già annullato le sanzioni, l'ente impositore avrebbe dovuto conformarsi a tale decisione, procedendo allo sgravio o al rimborso.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo per violazione dell'art. 68, comma 1), lett. b), del d.l.gs 546/92 anche in relazione all'imposta richiesta

    La Corte rigetta questo motivo, affermando che la riscossione frazionata prevista dall'art. 68, comma 1, lett. b), del d.l.gs 546/92 non è applicabile agli avvisi di accertamento non definitivi relativi a tributi locali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 747
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 747
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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