CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
DE ER, LA
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 A.s.d. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069734845000 TARES 2013
- RUOLO n. 2022/002582 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ASD impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a TARES 2013 del Comune di Palermo, eccependo: a) l'illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo ivi contenute per violazione degli artt. 67 bis e 68 del d.l.gs 546/92 in relazione alle sanzioni;
b)
l'illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo ivi contenute per violazione dell'art. 68, comma 1), lett. b), del d.l.gs 546/92 anche in relazione all'imposta richiesta.
Il Comune di Palermo, ritualmente costituito, chiede il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative parte ricorrente insiste nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va premesso, in punto di fatto, che in data 30.11.2019 il Comune di Palermo notifcava all'odierno ricorrente numerosi avvisi di accertamento aventi ad oggetto TARES/TARI, tra cui anche quelli sottesi alla cartella di pagamento in questa sede impugnata.
Detti avvisi di accertamento venivano impugnati dal Ricorrente_1 innanzi a questa CGT di primo grado che, in diversa composizione, con sentenza 445/2023 dichiarava non dovute le sanzioni, rigettando il ricorso nel resto. Tale sentenza è stata impugnata dal Comune di Palermo ed il giudizio di secondo grado è ancora pendente.
Nelle more, le somme recate dai predetti avvisi di accertamento (sia a titolo di tributo che di sanzioni) venivano iscritte a ruolo e veniva consequenzialmente emessa la cartella di pagamento in questa sede impugnata.
Tanto premesso, ritiene la Corte fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo ivi contenute per violazione degli artt. 67 bis e 68 del d.l.gs
546/92 in relazione alle sanzioni, già oggetto, come visto, di annullamento del giudice tributario.
Non vi è dubbio infatti che la legittimità di una cartella di pagamento discende da quella dell'atto impositivo presupposto, di tal che, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario che annulli in parte - come avvenuto nel caso di specie - tale atto presupposto, l'ente impositore ha l'obbligo di agire in conformità a tale statuizione giudiziale.
Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente impositore, che le somme recate dagli avvisi di accertamento siano state iscritte con ruolo reso esecutivo prima del deposito della sentenza. Anche in tale evenienza, infatti, l'ente impositore deve uniformarsi a quanto stabilito dalla sentenza, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata.
Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo ivi contenute per violazione dell'art.68, comma 1), lett. b), del d.l.gs 546/92 anche in relazione all'imposta richiesta.
Sostiene il ricorrente che, alla luce di quanto disposto dall'art.68, comma 1), lett. b), del d.l.gs 546/92, l'ente impositore e l'agente della riscossione avrebbero potuto richiedere solo i due terzi dell'imposta di cui agli avvisi di accertamento in rassegna e non invece, come avvenuto nel caso di specie, il pagamento dell'intero tributo.
Tale tesi non pare condivisibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la riscossione frazionata prevista dall'art.68, comma 1), lett. b), del d.l.gs 546/92 non è applicabile per gli avvisi di accertamento non definitivi qualora gli stessi abbiano ad oggetto, come nel caso di specie, tributi locali.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni;
rigetta nel resto e compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
DE ER, LA
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 A.s.d. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069734845000 TARES 2013
- RUOLO n. 2022/002582 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ASD impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a TARES 2013 del Comune di Palermo, eccependo: a) l'illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo ivi contenute per violazione degli artt. 67 bis e 68 del d.l.gs 546/92 in relazione alle sanzioni;
b)
l'illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo ivi contenute per violazione dell'art. 68, comma 1), lett. b), del d.l.gs 546/92 anche in relazione all'imposta richiesta.
Il Comune di Palermo, ritualmente costituito, chiede il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative parte ricorrente insiste nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va premesso, in punto di fatto, che in data 30.11.2019 il Comune di Palermo notifcava all'odierno ricorrente numerosi avvisi di accertamento aventi ad oggetto TARES/TARI, tra cui anche quelli sottesi alla cartella di pagamento in questa sede impugnata.
Detti avvisi di accertamento venivano impugnati dal Ricorrente_1 innanzi a questa CGT di primo grado che, in diversa composizione, con sentenza 445/2023 dichiarava non dovute le sanzioni, rigettando il ricorso nel resto. Tale sentenza è stata impugnata dal Comune di Palermo ed il giudizio di secondo grado è ancora pendente.
Nelle more, le somme recate dai predetti avvisi di accertamento (sia a titolo di tributo che di sanzioni) venivano iscritte a ruolo e veniva consequenzialmente emessa la cartella di pagamento in questa sede impugnata.
Tanto premesso, ritiene la Corte fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo ivi contenute per violazione degli artt. 67 bis e 68 del d.l.gs
546/92 in relazione alle sanzioni, già oggetto, come visto, di annullamento del giudice tributario.
Non vi è dubbio infatti che la legittimità di una cartella di pagamento discende da quella dell'atto impositivo presupposto, di tal che, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario che annulli in parte - come avvenuto nel caso di specie - tale atto presupposto, l'ente impositore ha l'obbligo di agire in conformità a tale statuizione giudiziale.
Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente impositore, che le somme recate dagli avvisi di accertamento siano state iscritte con ruolo reso esecutivo prima del deposito della sentenza. Anche in tale evenienza, infatti, l'ente impositore deve uniformarsi a quanto stabilito dalla sentenza, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata.
Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegittimità della cartella di pagamento e delle iscrizioni a ruolo ivi contenute per violazione dell'art.68, comma 1), lett. b), del d.l.gs 546/92 anche in relazione all'imposta richiesta.
Sostiene il ricorrente che, alla luce di quanto disposto dall'art.68, comma 1), lett. b), del d.l.gs 546/92, l'ente impositore e l'agente della riscossione avrebbero potuto richiedere solo i due terzi dell'imposta di cui agli avvisi di accertamento in rassegna e non invece, come avvenuto nel caso di specie, il pagamento dell'intero tributo.
Tale tesi non pare condivisibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la riscossione frazionata prevista dall'art.68, comma 1), lett. b), del d.l.gs 546/92 non è applicabile per gli avvisi di accertamento non definitivi qualora gli stessi abbiano ad oggetto, come nel caso di specie, tributi locali.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni;
rigetta nel resto e compensa le spese.