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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5145 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 18.12.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 02.10.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note.
Prende atto delle note conclusive delle parti e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.08.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9509 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Vincenza Balsano) Parte_1
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Controparte_1
Riccardo Stasi) opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione spiegata da con atto di citazione del Parte_1
28.06.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 2413/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il
17.05.2021; - In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condanna l'opposta a restituire alla stessa la somma di € 7.498,41, oltre Iva ed interessi legali dal pagamento al soddisfo;
- Condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese della presente fase del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 4.122,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, ponendo definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, oltre alle spese sostenute nel corso delle operazioni peritali, per come indicato in motivazione;
- Rigetta ogni altra domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il presente procedimento, originariamente pendente innanzi ad altro giudice della sezione (dr.ssa Caraccia), è stato assegnato alla scrivente decidente con provvedimento del Presidente della Sezione del 23.09.2025, già pervenuto alla fase decisionale.
Ciò precisato, con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della ditta Controparte_1
, il Tribunale di Palermo ha ingiunto ad il pagamento della complessiva
[...] Parte_1
somma di € 15.924,00, quale saldo dei lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti tra il dicembre
2019 e il giugno 2020 nell'immobile di proprietà della stessa, sito nella via Agnelleria n. 24 di
Carini, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 28.06.2021 ha instato per la revoca dell'impugnato d.i., Parte_1
assumendo di avere già pagato alla la complessiva somma di € 96.733,31 e di null'altro CP_1
dovere, anche considerate l'esecuzione non a regola d'arte di parte delle opere e la mancata esecuzione di altre.
Parte opponente ha, in via riconvenzionale, invocato la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 39.404,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, per avere corrisposto alla stessa una somma superiore a quella indicata nel computo metrico estimativo, oltre all'ulteriore esborso di € 12.435,00, per lavori indicati nel computo metrico estimativo non effettuati dalla CP_1
ma da altra società incaricata.
[...]
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha respinto le eccezioni e domande dell'opponente, controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando la conferma del d.i. impugnato. Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione e alla veste che in esso le parti assumono, non può non farsi riferimento ad un principio, anche recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, la quale ha affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., n. 15328/18).
Ancor più specificatamente, il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Civ., I sez., ord. n. 7763/2024). Tale regola è senz'altro valida anche nell'ambito degli appalti, sicché l'appaltatore che reclami in causa il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. Civ., II sez., ord. n. 15287/2024).
In concreto, dalle reciproche ammissioni delle parti è emerso che l'opponente, nella prospettiva di acquistare una villetta sita in Carini, Via Agnelleria, n. 24, e dovendo effettuare lavori di ristrutturazione, incaricava la ditta di di formulare un preventivo di spesa. Controparte_1
È pacifico che il predisponeva il computo metrico estimativo del 25.10.2019 per l'importo CP_1
complessivo di € 95.562,50 (oltre iva), avente ad oggetto la realizzazione di una diversa distribuzione planimetrica dell'immobile, il rifacimento dell'intonaco esterno, la collocazione di nuova pavimentazione, l'impermeabilizzazione dei terrazzi, la sostituzione degli infissi esterni, la tinteggiatura interna e il rifacimento degli impianti idrico, fognario e gas, di riscaldamento ed elettrico del suddetto immobile.
A detta dell'opposta, l'importo veniva rideterminato in € 80.000,00, in quanto la decideva Parte_1
di rinunciare ad alcune lavorazioni, salvo poi richiederle in corso d'opera unitamente ad altre non originariamente preventivate.
Secondo la prospettazione dell'opposta, tali ulteriori interventi venivano rendicontati in un secondo computo metrico del 26.06.2020 di importo pari ad € 86.386,77 (oltre iva), sostitutivo del primo, e nel mese di agosto 2020, in un terzo - al termine del cantiere - per ulteriori € 26.445,49 (oltre iva), per gli interventi extra richiesti dalla committente.
In definitiva – assume l'opposta –, l'appaltatore avrebbe realizzato interventi edilizi per complessivi
€ 112.832,26 (oltre iva) e sostenuto costi dei materiali per € 7.689,68 (per cui si è riservata di agire in autonomo giudizio).
Dal canto suo, la ha disconosciuto i computi metrici del 26.06.2020 e del 13.08.2020, Parte_1
assumendo di avere corrisposto complessivamente la somma di € 96.733,31 (che la controparte ha comunque ammesso di avere ricevuto), superiore al dovuto;
anzi, lamentando la mancata realizzazione delle opere secondo la regola dell'arte e il mancato rispetto di quanto descritto nel suddetto computo metrico estimativo, l'opponente ha chiesto il ristoro dei danni asseritamente patiti per avere corrisposto una somma maggiore rispetto alle opere previste e per avere incaricato altre ditte per la realizzazione degli interventi non eseguiti.
Ora, la soluzione della controversia deve necessariamente riposare - stante la natura tecnica della vicenda - sulle conclusioni, più volte oggetto di osservazioni delle parti e di richiami da parte del
Giudice originariamente assegnatario della causa, cui è pervenuto il CTU nominato, sulla base di considerazioni tecniche e dati pratici e all'esito di un'indagine condotta sulla base dell'attenta disamina degli atti di causa e dei luoghi, oltre che – giusto incarico del Giudice – delle prove orali
(ivi comprese le risultanze dell'interrogatorio formale dell'opponente) acquisite in corso di causa.
Ebbene, deve preliminarmente prendersi atto di quanto rimarcato dal Ctu in ordine al CME del
25.10.2019 (prodotto dall'opposta) riconosciuto da entrambe le parti, del quale ha rappresentato la
“caoticità”, essendo esso infarcito da diciture manoscritte, con voci soppresse e poi confermate
(cfr. elaborato del 20.10.2024), e la “profonda lacunosità” – che “non consente, in alcun modo, di poter dedurre quali siano le altre, eventuali, lavorazioni, non emerse nel corso delle operazioni peritali e non riportate nemmeno nelle controdeduzioni alla Ctu” (cfr. relazione del 20.12.2024).
Il perito, rilevatane la scarsa intellegibilità, ha pure dato atto di avere “dovuto analizzare il computo metrico redatto dall'Appaltatore non solo senza il supporto di un solo disegno, sia pure uno schizzo fuori scala, ma anche senza la descrizione delle misure ivi riportate” – ciò che ha reso assai difficoltoso per il consulente comprendere le valutazioni dell'opposta (e del suo Ctp), su cui gravava (si ribadisce) l'onere della prova dell'esecuzione delle opere contestate e della loro entità precisa.
A corroborare l'assunto del tecnico, in particolare, il terzo computo metrico redatto dall'opposta a chiusura del cantiere – CME che la ha disconosciuto – dell'ammontare di € 26.445,49, “è Parte_1
stato redatto (riferisce il Ctu) in modo criptico non esplicitando alcuna misurazione e riportando, a valle della descrizione così come esplicitata nel prezzario regionale, solo ed esclusivamente una quantità senza la benché minima indicazione di come essa sia stata derivata” (cfr. relazione del
20.12.2024).
Ancor più incisivamente, il Ctu ha precisato che “nel computo metrico del 13 agosto 2020 per ciascuna voce è indicata esclusivamente la quantità senza alcuna specificazione rendendo impossibile qualsivoglia sua interpretazione” (cfr. relazione del 15.03.2025). La lacunosità di allegazione - ancor prima che di dimostrazione - non può che andare a detrimento delle domande dell'opposta, che ha di fatto rimesso al Ctu l'onere di provare le circostanze poste a fondamento delle richieste, così inammissibilmente supplendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, formulando più volte le medesime osservazioni e rivendicazioni rispetto a risposte già puntualmente offerte ma senza fornire ulteriori prove a supporto.
Ben vero è, infatti, che non avrebbe potuto il Ctu inserire in un computo metrico quantità dallo stesso non accertate semplicemente facendo proprie quelle proposte dalle parti, né tantomeno avrebbe potuto il tecnico contraddire a prove documentali dalle stesse parti prodotte – come sembra attendersi l'opposta nelle proprie osservazioni –, tanto più consideratane “l'estrema parsimonia”
(anche fotografica).
E allora, dagli accertamenti del Ctu è emerso che “i lavori di ristrutturazione della villetta di proprietà della sig.ra hanno avuto inizio in data 29 novembre 2019 e sono stati Parte_1
ultimati il 13 agosto 2020” (cfr. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, a firma dell'Arch.
[...]
in atti). Per_1
Le pattuizioni contrattuali cui deve farsi riferimento sono costituite esclusivamente dal computo metrico redatto dalla ditta in data 25.10.2019, per essere stati gli ulteriori Controparte_1
due elaborati del 26.06.2020 e 13.08.2020 predisposti dall'opposta in epoca successiva e disconosciuti dalla ed è con riguardo a questi accordi che vanno quantificati i lavori non Parte_1
eseguiti o non eseguiti a regola d'arte rispetto a quelli previsti nel citato preventivo.
Quanto ai primi, il Ctu è pervenuto ad una quantificazione pari ad € 14.550,00.
Quanto alle lavorazioni di cui l'opponente ha censurato l'esecuzione a regola d'arte, non può non rilevarsi l'estrema vaghezza delle lagnanze, essendosi ella limitata a effettuare delle contestazioni ai lavori eseguiti dalla senza supportare, in alcun modo, le proprie CP_1 Controparte_1
valutazioni con un elaborato che potesse giustificare l'ammontare dei vizi quantificati in €
39.400,00 – così come anche assunto dal Ctu.
Sulla scorta dei dati in suo possesso, il Ctu ha quantificato le opere non eseguite a perfetta regola d'arte in complessivi € 4.146,55.
Su incarico del Giudice, poi, il perito ha quantificato le lavorazioni eseguite dalla ditta ma non preventivate e successivamente incrementate in € 16.771,54. E dunque, come ben rilevabile dal quadro comparativo allegato dal Ctu all'ultima perizia, si evince che i lavori complessivamente eseguiti dalla ditta opposta nell'immobile dell'opponente ammontano ad € 81.122,64 (oltre iva), di cui € 64.351,10 (oltre iva) per i lavori preventivati ed €
16.771,54 (oltre iva) per le lavorazioni eseguite e non comprese nel preventivo.
CP_ È pacifico che parte opponente abbia corrisposto alla ditta la somma di € 96.733,31 (iva compresa), ovvero una somma maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Stando così le cose e in considerazione delle argomentazioni fin qui esposte, rivelatasi infondata la domanda monitoria, non può che concludersi che l'opposizione vada accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
In accoglimento della domanda dell'opponente, l'opposta va condannata a restituire alla prima la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, sulla base degli accertamenti svolti, id est l'importo di € 7.498,41, oltre iva e interessi legali dalla data del pagamento non dovuto al soddisfo.
In ordine al governo delle spese di lite, tenuto conto della fondatezza dei motivi di opposizione, parte opposta va condannata a corrispondere all'opponente quelle sostenute nella presente fase, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co.,
L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 4.122,00, di cui € 572,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, infine, liquidate come da decreto in atti vanno poste a carico dell'opposta, che dovrà rifondere all'opponente anche le spese sostenute per i saggi disposti dal Ctu, come documentati dalla stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive delle parti e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.08.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9509 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Vincenza Balsano) Parte_1
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Controparte_1
Riccardo Stasi) opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione spiegata da con atto di citazione del Parte_1
28.06.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 2413/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il
17.05.2021; - In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condanna l'opposta a restituire alla stessa la somma di € 7.498,41, oltre Iva ed interessi legali dal pagamento al soddisfo;
- Condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese della presente fase del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 4.122,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, ponendo definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, oltre alle spese sostenute nel corso delle operazioni peritali, per come indicato in motivazione;
- Rigetta ogni altra domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il presente procedimento, originariamente pendente innanzi ad altro giudice della sezione (dr.ssa Caraccia), è stato assegnato alla scrivente decidente con provvedimento del Presidente della Sezione del 23.09.2025, già pervenuto alla fase decisionale.
Ciò precisato, con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della ditta Controparte_1
, il Tribunale di Palermo ha ingiunto ad il pagamento della complessiva
[...] Parte_1
somma di € 15.924,00, quale saldo dei lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti tra il dicembre
2019 e il giugno 2020 nell'immobile di proprietà della stessa, sito nella via Agnelleria n. 24 di
Carini, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 28.06.2021 ha instato per la revoca dell'impugnato d.i., Parte_1
assumendo di avere già pagato alla la complessiva somma di € 96.733,31 e di null'altro CP_1
dovere, anche considerate l'esecuzione non a regola d'arte di parte delle opere e la mancata esecuzione di altre.
Parte opponente ha, in via riconvenzionale, invocato la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 39.404,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, per avere corrisposto alla stessa una somma superiore a quella indicata nel computo metrico estimativo, oltre all'ulteriore esborso di € 12.435,00, per lavori indicati nel computo metrico estimativo non effettuati dalla CP_1
ma da altra società incaricata.
[...]
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha respinto le eccezioni e domande dell'opponente, controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando la conferma del d.i. impugnato. Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione e alla veste che in esso le parti assumono, non può non farsi riferimento ad un principio, anche recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, la quale ha affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., n. 15328/18).
Ancor più specificatamente, il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Civ., I sez., ord. n. 7763/2024). Tale regola è senz'altro valida anche nell'ambito degli appalti, sicché l'appaltatore che reclami in causa il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. Civ., II sez., ord. n. 15287/2024).
In concreto, dalle reciproche ammissioni delle parti è emerso che l'opponente, nella prospettiva di acquistare una villetta sita in Carini, Via Agnelleria, n. 24, e dovendo effettuare lavori di ristrutturazione, incaricava la ditta di di formulare un preventivo di spesa. Controparte_1
È pacifico che il predisponeva il computo metrico estimativo del 25.10.2019 per l'importo CP_1
complessivo di € 95.562,50 (oltre iva), avente ad oggetto la realizzazione di una diversa distribuzione planimetrica dell'immobile, il rifacimento dell'intonaco esterno, la collocazione di nuova pavimentazione, l'impermeabilizzazione dei terrazzi, la sostituzione degli infissi esterni, la tinteggiatura interna e il rifacimento degli impianti idrico, fognario e gas, di riscaldamento ed elettrico del suddetto immobile.
A detta dell'opposta, l'importo veniva rideterminato in € 80.000,00, in quanto la decideva Parte_1
di rinunciare ad alcune lavorazioni, salvo poi richiederle in corso d'opera unitamente ad altre non originariamente preventivate.
Secondo la prospettazione dell'opposta, tali ulteriori interventi venivano rendicontati in un secondo computo metrico del 26.06.2020 di importo pari ad € 86.386,77 (oltre iva), sostitutivo del primo, e nel mese di agosto 2020, in un terzo - al termine del cantiere - per ulteriori € 26.445,49 (oltre iva), per gli interventi extra richiesti dalla committente.
In definitiva – assume l'opposta –, l'appaltatore avrebbe realizzato interventi edilizi per complessivi
€ 112.832,26 (oltre iva) e sostenuto costi dei materiali per € 7.689,68 (per cui si è riservata di agire in autonomo giudizio).
Dal canto suo, la ha disconosciuto i computi metrici del 26.06.2020 e del 13.08.2020, Parte_1
assumendo di avere corrisposto complessivamente la somma di € 96.733,31 (che la controparte ha comunque ammesso di avere ricevuto), superiore al dovuto;
anzi, lamentando la mancata realizzazione delle opere secondo la regola dell'arte e il mancato rispetto di quanto descritto nel suddetto computo metrico estimativo, l'opponente ha chiesto il ristoro dei danni asseritamente patiti per avere corrisposto una somma maggiore rispetto alle opere previste e per avere incaricato altre ditte per la realizzazione degli interventi non eseguiti.
Ora, la soluzione della controversia deve necessariamente riposare - stante la natura tecnica della vicenda - sulle conclusioni, più volte oggetto di osservazioni delle parti e di richiami da parte del
Giudice originariamente assegnatario della causa, cui è pervenuto il CTU nominato, sulla base di considerazioni tecniche e dati pratici e all'esito di un'indagine condotta sulla base dell'attenta disamina degli atti di causa e dei luoghi, oltre che – giusto incarico del Giudice – delle prove orali
(ivi comprese le risultanze dell'interrogatorio formale dell'opponente) acquisite in corso di causa.
Ebbene, deve preliminarmente prendersi atto di quanto rimarcato dal Ctu in ordine al CME del
25.10.2019 (prodotto dall'opposta) riconosciuto da entrambe le parti, del quale ha rappresentato la
“caoticità”, essendo esso infarcito da diciture manoscritte, con voci soppresse e poi confermate
(cfr. elaborato del 20.10.2024), e la “profonda lacunosità” – che “non consente, in alcun modo, di poter dedurre quali siano le altre, eventuali, lavorazioni, non emerse nel corso delle operazioni peritali e non riportate nemmeno nelle controdeduzioni alla Ctu” (cfr. relazione del 20.12.2024).
Il perito, rilevatane la scarsa intellegibilità, ha pure dato atto di avere “dovuto analizzare il computo metrico redatto dall'Appaltatore non solo senza il supporto di un solo disegno, sia pure uno schizzo fuori scala, ma anche senza la descrizione delle misure ivi riportate” – ciò che ha reso assai difficoltoso per il consulente comprendere le valutazioni dell'opposta (e del suo Ctp), su cui gravava (si ribadisce) l'onere della prova dell'esecuzione delle opere contestate e della loro entità precisa.
A corroborare l'assunto del tecnico, in particolare, il terzo computo metrico redatto dall'opposta a chiusura del cantiere – CME che la ha disconosciuto – dell'ammontare di € 26.445,49, “è Parte_1
stato redatto (riferisce il Ctu) in modo criptico non esplicitando alcuna misurazione e riportando, a valle della descrizione così come esplicitata nel prezzario regionale, solo ed esclusivamente una quantità senza la benché minima indicazione di come essa sia stata derivata” (cfr. relazione del
20.12.2024).
Ancor più incisivamente, il Ctu ha precisato che “nel computo metrico del 13 agosto 2020 per ciascuna voce è indicata esclusivamente la quantità senza alcuna specificazione rendendo impossibile qualsivoglia sua interpretazione” (cfr. relazione del 15.03.2025). La lacunosità di allegazione - ancor prima che di dimostrazione - non può che andare a detrimento delle domande dell'opposta, che ha di fatto rimesso al Ctu l'onere di provare le circostanze poste a fondamento delle richieste, così inammissibilmente supplendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, formulando più volte le medesime osservazioni e rivendicazioni rispetto a risposte già puntualmente offerte ma senza fornire ulteriori prove a supporto.
Ben vero è, infatti, che non avrebbe potuto il Ctu inserire in un computo metrico quantità dallo stesso non accertate semplicemente facendo proprie quelle proposte dalle parti, né tantomeno avrebbe potuto il tecnico contraddire a prove documentali dalle stesse parti prodotte – come sembra attendersi l'opposta nelle proprie osservazioni –, tanto più consideratane “l'estrema parsimonia”
(anche fotografica).
E allora, dagli accertamenti del Ctu è emerso che “i lavori di ristrutturazione della villetta di proprietà della sig.ra hanno avuto inizio in data 29 novembre 2019 e sono stati Parte_1
ultimati il 13 agosto 2020” (cfr. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, a firma dell'Arch.
[...]
in atti). Per_1
Le pattuizioni contrattuali cui deve farsi riferimento sono costituite esclusivamente dal computo metrico redatto dalla ditta in data 25.10.2019, per essere stati gli ulteriori Controparte_1
due elaborati del 26.06.2020 e 13.08.2020 predisposti dall'opposta in epoca successiva e disconosciuti dalla ed è con riguardo a questi accordi che vanno quantificati i lavori non Parte_1
eseguiti o non eseguiti a regola d'arte rispetto a quelli previsti nel citato preventivo.
Quanto ai primi, il Ctu è pervenuto ad una quantificazione pari ad € 14.550,00.
Quanto alle lavorazioni di cui l'opponente ha censurato l'esecuzione a regola d'arte, non può non rilevarsi l'estrema vaghezza delle lagnanze, essendosi ella limitata a effettuare delle contestazioni ai lavori eseguiti dalla senza supportare, in alcun modo, le proprie CP_1 Controparte_1
valutazioni con un elaborato che potesse giustificare l'ammontare dei vizi quantificati in €
39.400,00 – così come anche assunto dal Ctu.
Sulla scorta dei dati in suo possesso, il Ctu ha quantificato le opere non eseguite a perfetta regola d'arte in complessivi € 4.146,55.
Su incarico del Giudice, poi, il perito ha quantificato le lavorazioni eseguite dalla ditta ma non preventivate e successivamente incrementate in € 16.771,54. E dunque, come ben rilevabile dal quadro comparativo allegato dal Ctu all'ultima perizia, si evince che i lavori complessivamente eseguiti dalla ditta opposta nell'immobile dell'opponente ammontano ad € 81.122,64 (oltre iva), di cui € 64.351,10 (oltre iva) per i lavori preventivati ed €
16.771,54 (oltre iva) per le lavorazioni eseguite e non comprese nel preventivo.
CP_ È pacifico che parte opponente abbia corrisposto alla ditta la somma di € 96.733,31 (iva compresa), ovvero una somma maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Stando così le cose e in considerazione delle argomentazioni fin qui esposte, rivelatasi infondata la domanda monitoria, non può che concludersi che l'opposizione vada accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
In accoglimento della domanda dell'opponente, l'opposta va condannata a restituire alla prima la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, sulla base degli accertamenti svolti, id est l'importo di € 7.498,41, oltre iva e interessi legali dalla data del pagamento non dovuto al soddisfo.
In ordine al governo delle spese di lite, tenuto conto della fondatezza dei motivi di opposizione, parte opposta va condannata a corrispondere all'opponente quelle sostenute nella presente fase, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co.,
L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 4.122,00, di cui € 572,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, infine, liquidate come da decreto in atti vanno poste a carico dell'opposta, che dovrà rifondere all'opponente anche le spese sostenute per i saggi disposti dal Ctu, come documentati dalla stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina