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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/10/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 1771\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare, e vertente
T R A
) Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. CONTESSA LEONARDO, come da procura in atti;
-attrice-
E
(cf: ) rapp.to e Controparte_1 C.F._1 difeso dall' avv.to BORA LUCIANO MARIA, come da procura in atti;
(c.f.: ); Controparte_2 P.IVA_2
-convenuti-
conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 19.9.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.4.2024, , già titolare Controparte_1 della ditta ALEXANDER'S LINE sino all'apertura della procedura Nr. 1771\2024 R.G.
fallimentare di cui al n. R.G. 3474/2002 dinanzi al Tribunale di Macerata, chiusa in data 20.7.2016, pubblicata il giorno successivo, opponeva il pignoramento presso terzi n. 06384202400000473001 notificatogli da
, così come al terzo pignorato Controparte_3 [...]
deducendo che, a seguito della chiusura della suddetta CP_2 procedura fallimentare, il predetto ente riscossore, in data 8.1.2024, aveva notificato al debitore la sola intimazione di pagamento relativa all'importo complessivo derivante dalla sommatoria dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali nn. 06320020001235657000 del 14/05/2002, 06320020025941818000 del 22/11/2002, 06320030002474156000 del
27/03/2003, 06320030002474257000 del 27/03/2003, 06320030014579221000 del 21/07/2003, 06320030017673689000 del
23/09/2003, 06320030020202885000 del 23/09/2003, 06320030020202986000 del 23/09/2003, 06320030022595316000 del
23/09/2003, 06320031000332721000 del 04/12/2003, 06320031000332822000 del 04/12/2003, 06320040002174216000 del
19/04/2004, 06320040004384376000 del 20/05/2004, 06320050002073313000 del 07/03/2005, 06320050008284804000 del
30/05/2005, 06320060001442310000 del 16/03/2006, 06320060001442411000 del 16/03/2006, 06320060007443234000 del
27/07/2006, 06320060012687424000 del 22/01/2007, 06320110028496321000 del 14/11/2011, senza però la notificazione delle predette cartelle, alla quale poi seguiva la notifica in data 29.3.2024 del pignoramento diretto ex art. 76 bis DPR 602/73 nei confronti del debitore stesso e del terzo pignorato Controparte_2
Il sosteneva, difatti, che, a seguito della chiusura del CP_1 fallimento, avvenuta a luglio 2016, l'odierno ente di riscossione procedeva a notificare le predette cartelle di pagamento al solo curatore fallimentare, ad eccezione delle nn. 1, 18, 19 e 20, per le quali non risulta alcuna notifica, mentre alcun rinnovo di notifica delle medesime veniva eseguito nei confronti del debitore personalmente, eccependo, per le ragioni di cui sopra, il difetto di esecutività dei medesimi titoli e la maturata prescrizione delle stesse cartelle di pagamento, concludendo per la declaratoria di nullità e illegittimità del sopra indicato atto di pignoramento e conseguente improcedibilità della relativa procedura esecutiva.
2 Nr. 1771\2024 R.G.
Con memoria del 19.6.2024 si costituiva in giudizio Controparte_3
, confermando di aver notificato le cartelle di pagamento in
[...] oggetto al solo curatore fallimentare sull'assunto che, in pendenza di fallimento, quest'ultimo acquisisce la legittimazione sostanziale e processuale in luogo del soggetto fallito e concludendo, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto di pignoramento presso terzi opposto e nel merito per il rigetto delle domande attoree con contestuale declaratoria circa la validità ed efficacia dell'atto di pignoramento in oggetto.
Con ordinanza del G.E. pronunciata il 26.6.2024 veniva sospesa l'esecuzione, fissando termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, compensando le spese tra le parti della relativa fase sommaria conclusasi.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 26.8.2024,
L (di seguito, in breve “ ”) ha Controparte_3 Pt_2 convenuto in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2 introducendo il presente giudizio di merito, chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposto dal in data CP_1
23.4.2024 avverso al pignoramento presso terzi n.
, per le ragioni già esposte nella fase sommaria e PartitaIVA_3 trascritte nel proprio atto introduttivo del presente giudizio.
Con comparsa depositata il 30.10.2024, si è costituito CP_1
, anch'egli riproponendo le medesime deduzioni ed eccezioni
[...] già formulate in sede esecutiva, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione avanzata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 26.2.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.9.2025 per la rimessione in decisione, come richiesto da entrambi i procuratori delle parti.
Con decreto del 22.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
----- -----
Preliminarmente, stante la mancata costituzione in giudizio della
[...]
regolarmente citata, ne va dichiarata la contumacia nella Controparte_2 presente sede.
3 Nr. 1771\2024 R.G.
L'opposizione è fondata, in quanto emerge il difetto di notifica da parte di al personalmente delle cartelle esattoriali, quali atti Pt_2 CP_1 prodromici all'esecutorietà dell'atto di pignoramento presso terzi sulle quali cartelle quest'ultimo fonda la propria genesi logico-giuridica.
E' la stessa che riconosce nell'atto introduttivo del presente Pt_2 giudizio la circostanza di aver notificato tutte le predette cartelle esattoriali (quindi anche quelle indicate ai nn. 1, 18, 19 e 20 dell'elenco puntato trascritto nell'anzi citato atto) al solo curatore fallimentare (e chi per lui) e non anche al , sull'assunto che, una volta aperta la CP_1 procedura fallimentare, il curatore ivi nominato subentra nella titolarità attiva e passiva dei rapporti sostanziali e processuali del debitore fallito, di talché, le notifiche eseguite nella persona del curatore fallimentare si intendono effettuate anche nella persona del fallito, senza bisogno di rinnovo delle stesse notifiche in favore di quest'ultimo.
Sul punto, va osservato che con la chiusura del fallimento si determina la cessazione degli effetti derivanti dalla relativa procedura sul patrimonio del fallito e delle conseguenti incapacità personali in capo a quest'ultimo, con contestuale decadenza degli organi preposti al fallimento, come prescritto dall'art. 120 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Ordunque, in ragione a quanto appena sopra osservato, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito che: “In tema di contenzioso tributario, sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato "in bonis", ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale;
ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non
è opponibile al fallito tornato "in bonis" sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse - contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato, perché notificato al solo curatore in
4 Nr. 1771\2024 R.G.
costanza di fallimento, e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo.” (cfr. Cass. civile sez. trib., 31/01/2022, n.2857).
Il predetto principio di diritto enunciato in sede di giurisdizione tributaria trova applicazione anche nella presente sede civile, in considerazione della circostanza che, il venir meno gli effetti precludenti del procedimento (ex) fallimentare in capo al debitore fallito, in forza di chiusura di detto procedimento, determina il recupero al fallito del potere di amministrazione il proprio patrimonio autonomamente, senza l'interposizione giuridica del curatore, il quale cessa il proprio ufficio, mentre i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi (secondo comma del citato art. 120 L.F.).
Ordunque, l'omessa notifica delle cartelle esattoriale (anche), quale atto presupposto alla fase esecutiva del credito ivi indicato, nei confronti del debitore, determina la nullità della successiva intimazione e, di conseguenza, dell'atto di pignoramento sulla quale esso si fonda, in ossequio al generale principio in base al quale il difetto della notifica di un atto presupposto costituisce necessariamente un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, in caso di omessa notifica della cartella di pagamento, in quanto atti presupposti, sono nulle le successive intimazioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
dichiara la contumacia della;
Controparte_2
accoglie l'opposizione proposto dal in data 23.4.2024 e per CP_1
l'effetto accerta e dichiara che l non Controparte_3 ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti del predetto CP_1 sulla base del pignoramento presso terzi n. 06384202400000473001 notificato il 29.3.2024 a norma dell'art. 72 - bis D.P.R. n. 602\73.
5 Nr. 1771\2024 R.G.
Condanna l'attrice al pagamento in favore del costituito delle CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Macerata, il 14/10/2025
Il Giudice est.
dott. Umberto Rana
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