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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1302/2024 proposta da: Parte_1
) e ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Rossi
RICORRENTI
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione personale ex art.473bis.29 e 473 bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 settembre
2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25/03/2024, le parti hanno domandato la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del 16.01.2023, pronunciato dal Tribunale di Tivoli nel procedimento n.RG 4766/2022, disciplinante le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori, deducendo il sopravvenuto mutamento delle condizioni personali e patrimoniali, ossia la sopraggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne Per_1
e le maggiori esigenze della figlia diciassettenne, nonché l'assunzione dell'obbligo, da parte di Per_2 del trasferimento della propria quota di proprietà della casa coniugale, pari al Parte_2
50%, alla sig.ra e del trasferimento, da parte di quest'ultima, della propria quota di Parte_1
proprietà degli immobili di via Cacciatori delle Alpi n. 5 in NT, pari al 50%, al sig.
Parte_2
Segnatamente hanno chiesto:
“a) che venga modificato l'importo dell'assegno di mantenimento previsto per i figli della coppia, revocando l'assegno previsto per poiché il ragazzo è divenuto autonomo ed Persona_3 economicamente indipendente, mentre l'assegno previsto per la figlia va Persona_4
mantenuto ed aumentato all'importo mensile di euro 450,00 da versarsi sempre da parte di
[...]
a mezzo bonifico bancario sul c/c della sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, con rivalutazione ISTAT annuale. Fermo restando il dovuto contributo del 50% delle spese straordinarie di secondo il protocollo del Tribunale di Tivoli. Persona_4
b) Ai fini dell'accordo raggiunto è funzionale l'assegnazione dei beni immobili in comproprietà dei coniugi da regolare come di seguito:
Alla sig.ra vanno assegnati al 100% in proprietà i seguenti beni: a)- Appartamento Parte_1
in NT (Roma) Via Monte Cristallo n. 11/B, Edificio A, Scala B, interno 1, Piano T – Tot.
Mq. 101 m, Foglio 36, numero 1164, sub 13, Cat. A/2, classe 2, 5,5 vani, rendita Euro 710,13.
b)- Posto auto in NT (Roma) Via Monte Cristallo n. 11-13 interno 7, Piano T – Tot. Mq.
12 m, Foglio 36, numero 463, Sub 7, Categoria C/6, classe 1, rendita Euro 28,51.
Al sig. vanno assegnati al 100% in proprietà i seguenti beni: c)- Appartamento Parte_2
in NT (Roma) Via Cacciatori delle Alpi n. 5, Interno 21, Piano 2 – Tot. Mq. 35m, Foglio
30, numero 1824, Sub 40, Categoria A/2, classe 2, 2,5 vani, rendita Euro 322,79.
d)- Posto auto in NT (Roma) Via Cacciatori delle Alpi n. 5, Interno 9, Piano T – Tot.
Mq. 12m, Foglio 30, numero 1824, Sub 14, Categoria C/6, classe 1, rendita Euro 28,51.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..che nulla ha osservato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla osta all'accoglimento delle ulteriori statuizioni convenute in quanto non in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
1) disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sul ricorso indicato in epigrafe, dispone che le condizioni della separazione omologate con decreto del Tribunale di Tivoli del
16.01.2023 (proc. n. RG n. 4766/2022 ) siano modificate secondo l'accordo in premessa indicato;
2) nulla sulle spese di lite;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
21 gennaio 2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa
Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia