Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/01/2026, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14079/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14079 del 2025, proposto da
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Marco Montellanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Magnanelli e Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
per l’accertamento
dell’illegittimità - ai sensi dell’art. 31 c.p.a. - del silenzio serbato da Roma Capitale e/o dall’Agenzia del demanio sull’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 22 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IS CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso notificato al Comune di Roma e all’Agenzia del demanio il 3 novembre 2025, l’Ater del Comune di Roma ha formulato la domanda in epigrafe riportata;
- il Comune di Roma si è costituito in giudizio e ha depositato memoria e documenti;
- si è costituita in resistenza anche l’Agenzia del demanio, che, ha eccepito, “in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso, per mancato tempestivo deposito dell’atto principale, notificato all’Agenzia del Demanio in data 3 novembre 2025” ; l’Agenzia ha, in particolare, evidenziato come il ricorso depositato in data 17 novembre 2025 sarebbe “un ricorso del tutto diverso da quello notificato, instaurato con azione di condanna delle Amministrazioni convenute alla sdemanializzazione e/o al risarcimento del danno asseritamente patito” (cfr. la ricevuta depositata dalla ricorrente a riprova della notifica, doc. 19); pertanto, a parere dell’Agenzia , “dal momento che il deposito di un ricorso diverso da quello notificato equivale, nella sostanza, ad omesso deposito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ex art. 45 c.p.a.” ; la stessa Amministrazione intimata, nel produrre in giudizio la propria nota prot. n. 15777 del 28 novembre 2025, ha altresì eccepito, sempre in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse;
- in data 9 gennaio 2026, l’Ater del Comune di Roma ha depositato una memoria e il ricorso effettivamente notificato alle Amministrazioni intimate in data 3 novembre 2025;
- alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, il Collegio ha dato avviso ex art. 73 c.p.a. della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito e il procuratore di parte ricorrente ha chiesto termini a difesa;
- alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, fissata per il prosieguo della trattazione e in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria, la causa è passata in decisione;
Considerato che:
- “nel processo amministrativo, hanno caratteristiche e finalità diverse i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso. Il primo esprime la volontà di agire in giudizio, dinanzi ad un determinato organo giurisdizionale, ed è l’atto preliminare della procedura introduttiva del giudizio. Il secondo realizza in concreto la presa di contatto tra il ricorrente e l’organo giurisdizionale, che deve pronunziarsi nel processo […] ” (Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2002, n. 2722);
- l’art. 45, comma 1, c.p.a. prevede che “ [i] l ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario” ;
- ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi in materia di silenzio, “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti” ;
- in data 17 novembre 2025, è stata depositata nel fascicolo digitale copia di un ricorso difforme (risalente al 2023 e riferito ad altro contenzioso già deciso da questo Tribunale) da quello notificato alle Amministrazioni intimate in data 3 novembre 2025, il quale è stato depositato in atti solo in data 9 gennaio 2026, ben oltre il termine dimezzato di quindici giorni dal perfezionamento delle notifiche;
- “il termine legislativamente fissato per il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito ha carattere perentorio, in quanto, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, è sottratto alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del giudice, il quale non può disattenderlo o prorogarlo per sopperire all’inerzia dell’interessato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 26 gennaio 2011, n. 538)” (Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4948; cfr. anche, tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2021, n. 4584);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito ex art. 35, co. 1, lett. a), c.p.a.;
Ravvisati nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti, stanti le peculiarità comunque emergenti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN RI LE, Presidente FF
IS CO, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS CO | AN RI LE |
IL SEGRETARIO