Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4631/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CORAZZARI MARCELLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
1) I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la residenza ognuno ove lo desideri, ma nell'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti di residenza e pagina 1 di 7
Via Vignolese n. 615 e ad asportare i propri effetti personali ed i beni di sua proprietà dal giorno
01.12.2024. Tutti gli altri beni presenti nella casa coniugale (mobili, accessori, quadri, etc…) vengono di comune accordo assegnati alla IG.ra Il IG. comunica che intende trasferire Parte_2 Pt_1
la propria residenza in Modena (MO), in Via Cilea n. 19.
2) Essendosene tenuto conto ai fini delle residue pattuizioni - anche di carattere economico - di cui al presente atto, il diritto al godimento della casa coniugale, sita in Modena (MO) in Via Vignolese n.
615, e delle relative pertinenze ed il diritto di continuare in essa ad abitare, è consensualmente attribuito ed assegnato in via esclusiva alla moglie IG.ra in quanto unica proprietaria Parte_2
della stessa.
3) I coniugi dichiarano di avere estinto conti, titoli e depositi comuni e di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro avendo già suddiviso quanto in loro comproprietà con reciproca soddisfazione. I coniugi stabiliscono, altresì, che il c/c cointestato, nel quale vengono versati gli stipendi di entrambi, al giorno del deposito del ricorso, venga suddiviso per ½ (un mezzo) in favore di ciascun Ricorrente.
4) I coniugi rinunziano espressamente e reciprocamente ad assegni di mantenimento l'uno in favore dell'altro, essendo tutti economicamente indipendenti, non sussistendo disparità, e godendo di adeguati redditi propri che consentono loro di essere economicamente autonomi
5) Quanto alle esigenze dei figli, i genitori concordano di partecipare sulla base di accordi presi di volta in volta tenuto conto delle necessità ludiche, ricreative e sociali dei figli, di partecipare nella misura del 50% ognuno.
6) I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% per tutte le spese straordinarie di seguito indicate, rimborsandole al genitore anticipatario che le ha sostenute, previa esibizione di idonea
Documentazione:
- spese mediche (da Documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuarsi presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante o dallo specialista;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da Documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche da effettuarsi presso specialisti o istituti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
pagina 2 di 7 c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da Documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
a) retta scuola, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da Documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggi presso la sede degli istituti superiori o la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da Documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppi estivi;
- spese extrascolastiche (da Documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) attrezzature elettroniche, cellulare, contratto telefonico, pc, tablet, ecc.;
c) mezzi di locomozione, spese per il conseguimento di patenti, brevetti, acquisto auto, spese per assicurazioni e bolli, ecc…;
d) viaggi e vacanze.
La Documentazione giustificativa delle spese mediche e farmaceutiche dovrà essere intestata ai figli per i quali le stesse sono state sostenute.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore con cui verranno trascorse.
7) I genitori concordano che l'Assegno Unico per i figli verrà percepito, direttamente, per intero dalla
IG.ra Parte_2
8) I figli, proprio in base alla volontà da loro manifestata, vengono affidati in modo condiviso e con collocamento paritario ad entrambi i genitori in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente nel massimo spirito collaborativo. La decisione del collocamento paritario tra i genitori, oltre ad essere espressione delle richieste manifestate direttamente dai figli, si rende attuabile e di nessun pregiudizio per gli stessi in ragione della vicinanza dei luoghi di rispettiva residenza tra i pagina 3 di 7 genitori, tant'è che il IG. trasferirà la propria residenza a soli 2 km di distanza dalla Pt_1
precedente residenza familiare.
9) Entrambi i genitori provvederanno alla cura, educazione, istruzione e mantenimento dei figli esercitando in maniera autonoma ed esclusiva la responsabilità limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza presso ognuno di loro, obbligandosi a tenersi informati circa le questioni riguardanti i figli.
10) Quanto alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
11) Tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle esigenze dei figli, sia minorenni che maggiorenni, delle volontà da questi manifestate, nonché dei rispettivi impegni dei genitori, si ritiene opportuno disporre in linea indicativa le seguenti modalità di permanenza.
12) I genitori concordano che i figli pernotteranno con la madre durante i turni notturni del padre che vanno dall'01.00 alle 07.00 e dalle 19.00 all'01.00, ma avranno la facoltà di trascorrere la notte con la madre anche in altre circostanze qualora lo desiderino o ne avvertano la necessità, mentre staranno con il padre nei giorni in cui il padre svolgerà i turni che vanno dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 19.00.
13) Il padre si impegnerà a riorganizzare i propri turni lavorativi tenendo conto delle esigenze dei figli, al fine di garantire una presenza adeguata e un equilibrio familiare.
14) In occasione delle eventuali attività ricreative, sportive, ludiche e scolastiche, i genitori manterranno il diritto, ed al contempo il dovere, di essere presenti, obbligandosi al reciproco rispetto dell'uno nei confronti dell'altro cercando di dare il meglio per i figli.
15) In occasione dei colloqui tra i genitori e gli insegnanti dei figli, potranno essere presenti entrambi i genitori, del pari in occasione di eventuali visite mediche di qualsiasi natura e genere.
16) In tema di festività e relative vacanze, il padre potrà tenere con sé i figli per 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, nel periodo intercorrente tra il 26.12 ed il
31.12, ovvero tra il 31.12 ed il 06.01 successivo, la cui esatta cadenza dovrà essere concordata tra i genitori entro il primo dicembre di ogni anno, e per 3 giorni durante le vacanze pasquali, la cui esatta cadenza dovrà essere concordata tra i genitori entro venti giorni prima dell'inizio delle relative vacanze.
17) I genitori, salvo diversi accordi tra di loro, si impegnano a trascorrere con i figli, ad anni alterni, la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, di Santo Stefano, il Capodanno ed il primo dell'Anno e della pagina 4 di 7 Befana, così come quello di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, in modo che ci sia sempre perfetta alternanza.
18) Durante eventuali ponti e festività i genitori potranno concordare anche la possibilità di potersi recare unitamente ai figli in un luogo di vacanza, purché previamente concordato e a condizione che al successivo ponte venga concesso pari diritto all'altro genitore.
19) Quanto alle vacanze estive i genitori potranno tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, con facoltà di trascorrere tale tempo in una località di vacanza. L'esatta cadenza dei periodi dovrà essere concordata tra i genitori entro il 25 aprile di ogni anno, scelta di comune accordo fra i genitori.
20) In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero in caso di coincidenza dei periodi di ferie, vige il criterio dell'alternanza, ovvero, ad anni alterni, verrà preferito un genitore rispetto all'altro nella scelta.
21) Durante le vacanze trascorse dai figli fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile, comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie e di conferire con i figli telefonicamente.
22) Nei suddetti periodi di vacanza resteranno sospesi i diritti di visita come sopra determinati.
23) In occasione delle ricorrenze principali, quali il compleanno dei figli, i genitori dovranno impegnarsi ad essere presenti entrambi. In occasione, invece, dei compleanni dei genitori, anche in deroga alle previste regole sul collocamento, i genitori potranno passare l'intera giornata, serata e il conseguente pernottamento con i figli.
24) Le suddette prospettive sono solo indicative in quanto i genitori potranno modificarle concordandole di volta in volta, nell'interesse dei figli.
25) I genitori s'impegnano a portare i figli ai corsi ed alle iniziative riguardanti attività sportive o ludiche e di formazione che gli stessi genitori avranno concordemente scelto per loro.
26) Nel caso in cui i genitori non dovessero riuscire ad avere una sana e stabile capacità di relazione tra di loro e comunicativa, entrambi si impegnano ad attivarsi in modo solerte ad accedere ad un programma presso un professionista di loro fiducia che li metta in condizione di poter dialogare secondo i dovuti crismi.
27) I genitori si obbligano e si impegnano a favorire un rapporto sereno, pieno ed armonioso tra di loro nonché tra i figli e l'altro genitore evitando in assoluto di trasmettere le proprie considerazioni, opinioni, stati d'animo e riflessioni sulla vicenda relativa alla crisi avvenuta tra di loro.
pagina 5 di 7 28) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
29) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
30) Con l'adempimento di quanto espressamente previsto nel presente ricorso, con la sottoscrizione del verbale di separazione innanzi all'intestato Tribunale, i coniugi nulla avranno più reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per ogni e qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, fatte salve le obbligazioni derivanti dal presente atto e dal conseguente verbale.
31) Le spese legali relative alla presente procedura saranno suddivise in parti eguali tra i coniugi.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e della prole maggiorenne non economicamente indipendente che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_2
TARANTO (TA) il 30/10/1978
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10 marzo 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GROTTAGLIE (TA) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 6 di 7 Anno 2004 Atto n. 4 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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