Articolo 5 della Legge 4 agosto 1965, n. 1103
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 ottobre 1965
Art. 5.
Gli istituti ed ospedali che, ai sensi dell'articolo precedente, intendano istituire scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica devono rivolgere al Ministero della sanita', tramite il medico provinciale, domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalita' che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1965