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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 10.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8246 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Domenica Riello e Maria
Gioconda Cimmino ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984, negate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel merito – evidenziata preliminarmente la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 18.10.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 15.11.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.) – la domanda è infondata e va respinta.
Giova innanzitutto premettere che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Invero, nella fattispecie de qua, parte ricorrente si è limitata a dedurre che il CTU avrebbe sottostimato l'entità delle patologie denunciate, soprattutto se rapportate al tipo di attività svolta dalla ricorrente.
Dette censure, tuttavia, non appaiono affatto in grado di revocare in dubbio le statuizioni dell'ausiliare tecnico, risolvendosi in un dissenso immotivato dalle conclusioni della perizia, che all'opposto evidenziano l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico dell'istante.
Deve infatti rilevarsi che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, il nominato consulente ha avuto cura di precisare – anche nei chiarimenti alla consulenza disposti nella presente fase di opposizione – che: “… Per quanto riguarda la Cardiopatia ipertensiva (ascrivibile secondo l'Avv. Riello ad una II-III classe NYHA), ad un Controllo
Cardiologico del 15/02/23 si reperta un ECG perfettamente nella norma, dei valori pressoi nella norma ed all'ecocardiogramma una "ipertrofia del ventricolo sinistro con cinesi conservata e normale diametro della sezione;
conservata la funzione sistolica". Ovvero condizioni di perfetto compenso emodinamico (…)
La malattia polmonare ostruttiva consta praticamente in lievi note Broncocatarrali (…)
Le patologie discoartrosiche si rilevano, e sono anche strumentalmente dimostrate, solo a livello della colonna vertebrale cervicale. A tale livello è presente una limitazione ai gradi estremi dell'escursione articolare, con modesta ripercussione sulla capacità lavorativa.
La Depressione Maggiore alla quale l'Avv. Riello fa riferimento non trova alcun riscontro
(…)
Il soggetto ha sempre svolto attività di operaia addetta alle pulizie. Per lo svolgimento di tale lavoro è indispensabile un buon funzionamento dell'apparato locomotore, specie degli arti e della colonna vertebrale, ed una buona funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio.
Cose assolutamente presenti nel soggetto in esame. Per tali motivi ribadisco che le affezioni presentate non riducono permanentemente la capacità lavorativa del soggetto a meno di un terzo di quella sua normale, in occupazioni confacenti alle sue attitudini…” (cfr. chiarim. ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del requisito sanitario in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
Riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del CP_ giudizio vanno compensate tra le parti, mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 23.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino