Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3259 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. DONNICI C.F._1
GIUSEPPE, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. IRRERA C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/10/2024 i coniugi Pt_2
[...]
[...] Controparte_1
Messina il 22/02/1988, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 518, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 04/03/2013, il figlio;
Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto omologazione n. 19285/2018 dell'08/11/2018;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ 1) i ricorrenti continueranno a vivere separati e stabiliranno ove riterranno più opportuno il loro domicilio o la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione;
2) i ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzandosi al rilascio dei necessari documenti (passaporto o carta d'identità), fermo restando il sopra enunciato obbligo di comunicazione reciproca;
3) il minore manterrà la residenza e dimora privilegiata Per_2
presso l'abitazione della madre, ad oggi sita in Messina, SS 114, Giampilieri
Marina; 4) il sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra Pt_1 CP_1
la somma di euro 300,00 (trecento) mensili, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del minore senza applicazione di alcuna Persona_1
2 rivalutazione ISTAT. Detta somma verrà corrisposta mediante versamento in contanti o altra modalità di pagamento, a discrezione dei coniugi e sempre dietro apposita quietanza rilasciata, di volta in volta, dal coniuge ricevente;
5) tutte le spese straordinarie riguardanti il minore (a titolo Per_2
esemplificativo e non esaustivo: visite mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., tickets sanitari, cure termali, attività ludico-ricreative, feste di compleanno, viaggi, gite, abbonamenti, tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi privati di recupero, etc..) dovranno essere previamente concordate dai coniugi e saranno sostenute dagli stessi nella misura del 50% ciascuno. Dette spese straordinarie e concordate verranno rimborsate al coniuge anticipatario a semplice esibizione delle relative ricevute di spesa;
6) il minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_2
i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute del minore medesimo;
7) in merito all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, il figlio Per_2
trascorrerà col padre: a) a settimane alterne, una settimana il mercoledì dalle ore 17,30 alle 21,30, e l'altra il martedì e giovedì, stesso orario, durante il periodo scolastico;
durante il periodo estivo o i periodi festivi, l'orario di visita sarà dalle ore 17,30 alle 22,30, rimanendo fermi i giorni sopra previsti;
b) a fine settimana alterni, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, con possibilità di pernottamento del minore;
c) nelle festività, tre giorni consecutivi durante le festività di Natale (comprensive, ad anni alterni, del periodo di Natale o di Capodanno) e tre giorni consecutivi durante le festività di Pasqua (comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di
Pasquetta); d) nel periodo estivo, 10 giorni consecutivi da stabilirsi concordemente o, in mancanza di accordo, nel periodo corrente dal 10 al 20
3 agosto. In questo periodo, da intendersi quale periodo di vacanze estive, il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso. In ragione di ciò ed al fine di permettere anche la possibilità di trascorrere un periodo di vacanze estive con il genitore collocatario, dovrà essere stabilito, anche a favore di quest'ultimo, un periodo di 10 giorni consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore o, in mancanza di accordo, da far coincidere con le ferie, in cui il diritto di visita dell'altro genitore rimarrà sospeso. Resta intesa la piena libertà dei genitori di individuare concordemente periodi e/o orari di permanenza diversi da quelli sopra rappresentati, in funzione delle esigenze lavorative e personali di entrambi, tenendo sempre prioritariamente conto delle necessità di salute, svago, esigenze ed aspettative del minore;
8) le parti si impegnano a far mantenere un rapporto equilibrato e continuativo fra il figlio ed i nonni, sia paterni che materni, favorendone la relativa frequentazione;
9) le parti dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili, degli arredi e dei regali di nozze e personali, nonché di avere concordemente definito tra loro ogni rapporto, anche di natura patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
10) i ricorrenti rinunziano reciprocamente alla corresponsione di un assegno divorzile in quanto in grado di provvedere autonomamente a se stessi;
11) i ricorrenti dichiarano interamente compensate tra loro le spese del presente giudizio, tenuto peraltro conto che il Sig. ha richiesto di essere ammesso al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato come documentazione allegata”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/11/2024.
4 All'udienza del 26/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, con la seguente modifica al punto 4) delle condizioni:
“il sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra Pt_1 CP_1
la somma di euro 300,00 (trecento) mensili, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del minore , rivalutata annualmente secondo Persona_1
gli indici ISTAT. Detta somma verrà corrisposta mediante versamento in contanti o altra modalità di pagamento, a discrezione dei coniugi e sempre dietro apposita quietanza rilasciata, di volta in volta, dal coniuge ricevente”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto omologazione n. 19285/2018 del 08/11/2018, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
5 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 12/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 518, parte 2, serie A, tra nato Parte_1
a Messina il 26/04/1982, e , nata a [...] il Controparte_1
22/02/1988, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, come successivamente modificate e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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