Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del GoP dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 22/07/2024 con concessone dei termini ex art. 190 cpc a decorrere dal 01/11/24, nella causa rg
2830/22
TRA
) elettivamente domiciliata in Castellammare di Parte_1 C.F._1
Stabia al C.so Alcide De Gasperi n. 16 presso lo studio dell'avv. Francesco Gargiulo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione opponente
e in p.l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli Avvocati Controparte_1
Municipali M.A. Verde e Giuseppina Moccia ed elett.te domiciliato presso i loro domicili digitali giusta procura in atti
Opposto
Conclusioni: come in atti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione l'opponente ha posto a fondamento della domanda la legittimità dell'atto di intimazione/ingiunzione n. 0161294 che avrebbe trovato depositato nella sua cassetta postale in data 20/12/19 relativa all'iscrizione a
Stabia alla Trav. Don Bosco n. 4 in mancanza di un titolo legittimante l'intimata esecuzione per quel che concerne la summenzionata intimazione di pagamento.
Infatti l'attore ha proposto opposizione all'esecuzione avverso il suddetto atto per l'importo di € 7193,65 e con il quale veniva intimato il pagamento dell'anzidetta somma a titolo di canone di locazione di un appartamento detenuto dall'opponente nel periodo relativo all'anno 1996. Eccepiva, tra l'altro, la prescrizione quinquennale del diritto dell'ente impositore alla riscossione della somma reclamata.
Si costituivano i convenuti, impugnando la domanda e concludendo per il suo rigetto con vittoria di spese
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono. Invero
l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere il credito e comunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo.
L'opponente, inoltre, ha fornito la prova di essere in possesso di un titolo che legittima la detenzione dell'immobile già dal lontano 04/02/1987, circostanza che giustifica la sollevata eccezione di prescrizione.
Infatti e proprio per questo motivo, le somme richieste e reclamate sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, co. 3 cc e non possono essere richieste se non per gli ultimi 5 anni, tant'è che “i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale, sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, 3° co. Cc, in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione (così Cass. Civ. Sent. 2457/89). Pertanto, dalla data della notifica della intimazione del 20/12/19 risulta decorso ampiamente il termine di prescrizione quinquennale dei fitti relativi all'anno 1996.
La prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione dei canoni di locazione è quella breve di cui all'articolo 2948, 3 co c.c. ossia di cinque anni dalla data di maturazione del credito ovvero dell'atto di invito al pagamento;
e ciò a far data da un termine iniziale costituito dalla data di notifica dell'avviso di pagamento e fino ad un termine finale costituito dalla data in cui la concessionaria ha fatto valere il diritto alla riscossione con un atto di intimazione ritualmente portato a conoscenza dell'opponente.
Nel caso di specie, l'ente impositore non ha provato di aver notificato atti e documenti utili ad interrompere il termine prescrizionali considerato che tutti gli atti e documenti depositati dal Comune di Castellammare di Stabia sono successivi all'anno 2001, anno nel quale è spirato il termine prescrizionale invocato dall'attore.
Orbene in mancanza di prova della sussistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione in considerazione dell'opposizione specifica sul punto, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione dell'ente impositore si sia prescritta per il decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge, e conseguentemente deve essere accolta l'opposizione proposta apparendo infondata la pretesa della P.A. con riferimento ai canoni di locazione di cui alla ingiunzione n. 0161294 impugnata riferita a canoni di locazione relativi al lontano anno 1996.
Le spese di lite, considerato le motivazioni poste a sostegno della presente decisione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto Controparte_1
, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale svolta, il tutto
[...]
come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa,
disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta e per l'effetto dichiara nulla la ingiunzione n. 0161294
impugnata essendosi maturata l'invocata prescrizione;
b) condanna l'opposto , in p.l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1
spese del presente giudizio che si liquidano, in Euro 50,00 per spese vive, Euro 2.200,00
per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario, avv. Francesco Gargiulo.
Torre Annunziata, 28/01/2025 Il GoP
dott. Salvatore Di Biase