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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11516 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 23357/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 nonchè ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, che agisce per tramite della procuratrice-mandataria rappresentate e Parte_1 difese dall'avv. Walter Giacomo Caturano
APPELLANTI
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EP TT
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico De Leonardis
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, le appellanti in epigrafe chiedevano riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli, n. 8525/2024 con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla originaria parte istante CP_1
ed esse appellanti e erano
[...] Parte_1 Parte_2
state condannate, in solido con , a pagare in favore della originaria Controparte_2
parte attrice la somma di Euro 2.010,01 oltre interessi legali dal 21-07-2022 al soddisfo nonché spese processuali.
Invero il primo giudice aveva ritenuto che legittimate alla restituzione richiesta dalla originaria parte istante fossero sia l'ultima cessionaria del credito, e cioè Parte_2
al momento della estinzione anticipata del finanziamento, sia la cessionaria
[...]
intermedia sia l'originaria mutuante . Controparte_3 Controparte_2
In particolare le appelanti allegavano in fatto e diritto la vicenda che ha dato origine al giudizio di primo grado.
Invero l'attuale parte appellata (e cioè la cedente il credito per Controparte_2
successivi passaggi) stipulava con la attuale appellato , a mezzo intermediario, CP_1
un contratto di finanziamento.
In sede di liquidazione del mutuo, dal capitale netto erogato all'odierna parte appellata, la mutuante provvedeva a trattenere somme a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi,
identificate con le diciture riportate nel contratto.
Durante la regolare esecuzione del contratto, la parte mutuataria provvedeva all'estinzione anticipata del contratto di mutuo, effettuando un pagamento quantificato dalla mutuante
(rectius dall'attuale appellante quale cessionaria del credito) mediante conteggio estintivo.
La in qualità di ultima cessionaria (per successivi passaggi) Parte_2
della mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di spese anticipate per il mutuo, provvedeva a rimborso solo parziale in ordine ai costi del credito non maturati ed in particolare ai costi di intermediazione.
In primo grado l'istante provvedeva ad agire in giudizio quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. Metodo proporzionale o pro-rata temporis o Metodo lineare e cioè dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni bancarie e di intermediazione, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata, previa detrazione dell'importo già rimborsato.
Con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il Giudice adito riconosceva la legittimazione passiva sia della ultima cessionaria, sia della cessionaria intermedia sia della originaria mutuante ed il diritto di parte attrice nella misura quantificata in sentenza.
In limine si evidenzia l'ammissibilità dell'appello essendo state sostanzialmente indicate le parti della sentenza da censurare ed il contenuto sostitutivo che si richiede al giudice di appello.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio tutte le parti appellate, nel costituirsi, resistevano al gravame e la proponeva appello Controparte_2
incidentale ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto di essere competente per valore.
L'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado andava disattesa.
Invero la originaria parte istante ha proposto in via principale una domanda di ripetizione di indebito avente ad oggetto la restituzione di somme contenute nei limiti della competenza per valore del GdP senza chiedere in via principale (ma solo in via incidentale) l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in oggetto.
Infondato è pure il motivo di gravame con il quale l'appellante Parte_2
[... ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva per essere mera cessionaria del credito (e non già del contratto) di cui al finanziamento sottoscritto dalla originaria parte attrice.
Invero deve sottolinearsi come il soggetto effettivo percettore delle somme all'esito della estinzione anticipata (che è poi il soggetto che ha effettuato il conteggio estintivo) è
proprio la ultima cessionaria e non già la prima cedente Parte_2
originaria mutuante né la prima cessionaria a sua volta seconda cedente CP_2 [...]
il cui gravame va in conseguenza accolto. Parte_1
Invero, essendo l'estinzione anticipata una facoltà concessa alla parte mutuataria, deve ritenersi che il credito è stato ceduto anche tenendo conto della eventuale possibilità di estinzione anticipata del finanziamento. Il rimborso pro quota degli oneri ulteriori agli interessi richiesto dalla originaria parte attrice (oneri debitamente corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto ma divenuti, secondo la prospettazione attorea che qui – come oltre si argomenterà - si condivide, non più giustificati) integra in conseguenza – seppure solo in via eventuale all'esito, appunto, della estinzione anticipata - la esatta quantificazione del credito ceduto per la quale vi è la legittimazione passiva soltanto della ultima cessionaria. In senso diverso nemmeno si giustificherebbe il perchè la cessionaria, all'esito della estinzione anticipata, nel conteggio estintivo abbia comunque detratto (solo in minima parte rispetto alla attuale richiesta della originaria attrice) alcuni dei costi inizialmente corrisposti dal soggetto mutuatario e percepiti non da essa cessionaria ma dalla originaria mutuante.
In conseguenza deve esser accolto l'appello principale proposto da e Parte_1
quello incidentale proposto dalla e, in riforma della sentenza Controparte_2
impugnata, va rigettata la domanda attorea nei confronti sia della che di CP_2 [...]
Pt_1
Venendo all'esame degli ulteriori motivi del gravame proposto dall'ultima cessionaria deve in primo luogo darsi conto di un preesistente Parte_2
orientamento della giurisprudenza di merito (sostanzialmente fatto proprio dalla difesa della detta appellante), che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, considera opportuno distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale,
c.dd. up-front, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.dd. recurring
Generalmente, si suole distinguere tra queste due categorie di spese, perché quelle c.d. recurring sono univocamente oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.
Le predette spese, sono gli interessi sulle rate non scadute, le commissioni finanziarie ed accessorie, le spese di assicurazione divise per il numero di rate, con restituzione solo di quelle limitatamente alle rate non scadute In ogni caso nel dubbio sul titolo della spesa, essa va considerata recurring pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo.
La giurisprudenza arbitrale, aveva escluso che, nei casi di estinzione anticipata, le commissioni d'intermediazione possano essere interamente conteggiate a carico del cliente, solo laddove sia in esse incontroversa la sussistenza di forme di remunerazione per attività che l'intermediario avrebbe dovuto rendere per tutta la durata del rapporto, e da cui però, per effetto dell'estinzione anticipata, è stato anticipatamente liberato.
Fra i costi per servizi accessori certamente rientranti nella categoria recurring si ritrovano i premi per polizze assicurative (sulla vita, sull'impiego, sugli infortuni) a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il mutuante. Anche tali oneri, per prassi negoziale, sono addebitati anticipatamente e integralmente al mutuatario al momento dell'accensione del finanziamento. L'art. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB
(D.Lgs. 1° settembre 1993, modificato con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) prevede, per quanto qui interessa, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ”. Si deve anche ricordare che, conformemente alla Direttiva europea 87/102/CEE, il Decreto del Ministero del
Tesoro 8 luglio 1992, art. 3, comma 1, ha a suo tempo previsto che “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo ”.
Il rimborso delle somme spettanti al cliente, così come disposto dalla legge, è rappresentativo di una corretta applicazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale tra le parti del contratto di credito sottoscritto.
A loro volta le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), alla Sezione VII, par. 5.2.1 – Contratti di credito (come aggiornato ai fini del recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori), prevedono che “ i contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo”, chiarendo ulteriormente che “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Su questa base normativa, da cui indubbiamente emerge lo stretto collegamento tra la trasparenza contrattuale ex ante ed il tema della ripetibilità dei costi anticipati in caso di scioglimento parimenti anticipato del contratto, è intervenuta la
Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (“Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori ”), ove si è sottolineato che “ relativamente all'estinzione anticipata, la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati”.
Fatta questa premessa in ordine alla disciplina introdotta dal legislatore va da subito evidenziato che la distinzione delle spese da restituire a seguito di estinzione anticipata, è sempre stata collocata nell'ambito della esigenza di trasparenza nei rapporti contrattuali tra intermediario finanziario e l'altra parte non professionista.
Invero, la Banca d'Italia ha più volte richiamato gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto
2002, “ Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti ”; Provvedimento della Banca
d'Italia in materia di “ attività bancaria fuori sede ”, pubblicato sul Bollettino di vigilanza di dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I;
Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione
II; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, “ Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari ”; Provvedimento del
Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, “ Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ”; Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull'usura nell'agosto 2009). Sulla stessa materia la Comunicazione n.
304921/11 del 7 aprile 2011, a firma del Direttore Generale della Banca d'Italia, sollecita la generalità degli intermediari attivi nel comparto delle cessioni del quinto dello stipendio, tra l'altro, a: “ e) definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo;
f) definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto (...); g) assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS”. Dal contesto sopra riassunto emerge in primo luogo che, se è vero che le fonti primarie dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento “ pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto ”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza, in primo luogo, che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed, in secondo luogo, che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis.
Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358,
1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. Simile conclusione è assai rafforzata dal rilievo per cui nei mercati soggetti a vigilanza spetta all'autorità vigilante, che è in possesso delle più ampie informazioni circa il mercato vigilato, definire le regole di dettaglio che meglio consentono di perseguire gli scopi di policy individuati dal legislatore: in questo caso,
l'equo rimborso al consumatore recedente, spettando alle corti vigilare che tali regole di dettaglio non siano palesemente in contrasto con detti scopi o con regole inderogabili del sistema giuridico.
Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti.
Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni ed alle spese assicurative, il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.
In effetti anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB si giunge alle medesime conclusioni.
Anche il vecchio testo dell'art. 125 TUB statuiva in maniera precisa e chiara il diritto all'equa riduzione del costo complessivo e risultava operativo anche in assenza delle disposizioni secondarie CICR , visto il criterio di equità comunque imposto che rendeva la previsione autonomamente eseguibile.
La rinuncia al rimborso contrattualmente prevista si presentava perciò nulla visto che tale clausola contrattuale risultava contraria anche al vecchio testo dell'art. 125 TUB che costituisce norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore;
per altro la deroga al disposto di legge sarebbe comunque vessatoria in quanto determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore.
Le ragioni sostenute dall'originaria parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado possono essere quindi in astratto condivise.
Deve ritenersi inoltre come ormai nessuna influenza possa assumere la circostanze che alcuni dei costi di cui la originaria parte istante chiede la restituzione in relazione alla estinzione anticipata del finanziamento sono da considerarsi “up front” e non “recurring”.
In effetti la recente sentenza “Lexitor” della Corte UE dell'11 settembre 2019 C-383/18 ha definitivamente ribadito il diritto del consumatore di vedersi ridurre tutti i costi a carico, compresi quelli che, essendo volti a remunerare attività destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto (come ad esempio le spese dell'istruttoria), non dipendono dalla durata del finanziamento facendo così venir meno qualsiasi distinzione tra spese up-front e spese recurring. In effetti la menzionata sentenza interpreta la direttiva europea UE 48/2008 che ha un testo del tutto analogo a quello della legislazione italiana (anche ante 2010).
A tale interpretazione – ed alle ragioni che la supportano – ci si riporta integralmente, anche modificando in tal senso il precedente orientamento di questo Tribunale (cfr. sul punto specifico Cass. Ordinanza n. 25997/2023).
Per completezza deve essere affrontata la questione relativa al recente intervento del legislatore sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima del
25 luglio 2021 (art. 11-octies del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021 n. 106). In particolare a questo Tribunale già era apparsa problematica l'analisi della disposizione nella parte in cui ritiene applicabili le
“norme secondarie”, per altro nemmeno specificamente individuate. Detta disposizione – come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 689/2021
del 15-09-2021 alla cui dettagliata motivazione può rimandarsi per relationem - si porrebbe comunque in contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con essa giurisprudenza confliggenti (cfr. Corte Cost. 19 aprile 1985 n. 113 e Cass.
n. 26897/2009) . In tale senso è successivamente intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale 263 del 22-12-2022 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione normativa invocata dalla difesa della mutuante.
Nemmeno potrebbe essere utilmente dedotto il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai costi (di assicurazione e) di intermediazione che sarebbero direttamente rimborsabili dalla finanziaria mandataria che li ha incamerati e discorso analogo varrebbe per i costi di assicurazione che sarebbero stati incamerati dalla compagnia e quindi da essa direttamente rimborsabili.
A tale proposito può essere richiamata la pressocchè unanime giurisprudenza arbitrale che, in piena armonia con il quadro regolamentare vigente, ha riconosciuto al cliente il diritto di ottenere dal mutuante (e in caso di cessione come sopra detto dalla cessionaria), senza preventiva escussione della compagnia assicuratrice (e analogo discorso non può non valere per l'intermediario finanziario mandatario), la restituzione della quota parte del premio divenuta indebita per sopraggiunta e definitiva cessazione del rischio.
Occorre in proposito segnalare che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 15- quater, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17-12-2012
n 221), taluni istituti di credito, convenuti dinanzi all'Arbitro per il rimborso degli oneri assicurativi “non maturati”, hanno argomentato la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che la nuova disposizione, nello stabilire che in caso di estinzione anticipata …le imprese assicuratrici restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato, avrebbe definitivamente escluso che il rimborso di tali oneri potesse essere richiesto alle banche. In risposta a tali sollecitazioni è stato in modo convincente precisato che le regole dettate dal d.l. 179 del 2012, quelle in particolare dell'art. 22 sui doveri dell'impresa assicuratrice, non sembrano incidere sulla legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi chiaramente collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso. Infine nemmeno si potrebbe invocare, al fine di respingere la domanda attorea, il
“revirement” che sarebbe stato operato dalla Corte di Giustizia in materia di mutui immobiliari per i quali sarebbe stato sostanzialmente reintrodotta la antica distinzione tra costi recurring ed up front così superandosi la richiamata sentenza “Lexitor”.
Le argomentazioni difensive non sembrano convincenti apparendo giustificata e ragionevole la differenza di trattamento tra finanziamenti personali “al consumo” e mutui immobiliari i quali ultimi hanno normalmente una durata ben più elevata e una istruttoria ben più complessa.
Da ultimo deve rilevarsi che anche l'accettazione del conteggio estintivo da parte della originaria parte mutuataria mai potrebbe valere (in assenza di esplicita e specifica dichiarazione in tal senso) come rinuncia a far valere il proprio diritto al rimborso degli ulteriori importi non conteggiati dalla mutuante (rectius dalla cessionaria) in sede di estinzione anticipata
In conseguenza il gravame di va rigettato e la sentenza Parte_2
impugnata va confermata nei suoi confronti.
Le ragioni della decisione, la natura della controversia, la modifica del quadro normativo ed i contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono gravi motivi per compensare le spese processuali di primo grado tra tutte le parti fatta eccezione del rapporto processuale tra e (per questa parte la sentenza di primo grado va CP_1 Parte_2
confermata) e tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Sussistono le condizioni di legge per porre a carico dell'appellante Parte_2
ed a favore dell'RI importo pari al contributo unificato versato atteso che il
[...]
gravame è stato integralmente rigettato.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) In parziale accoglimento degli appelli principale ed incidentale ed in parziale riforma della sentenza del GdP di Napoli n. 8525/2024, rigetta la domanda proposta da nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e compensa relativamente ai suddetti rapporti processuali le spese di lite;
[...]
conferma per il resto la sentenza di primo grado con riferimento a tutte le statuizioni emesse nei confronti di Parte_2 2) Compensa tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) Pone a carico dell'appellante ed a favore dell'RI Parte_2
importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 9-12-2025
Il Giudice Unico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 23357/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 nonchè ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, che agisce per tramite della procuratrice-mandataria rappresentate e Parte_1 difese dall'avv. Walter Giacomo Caturano
APPELLANTI
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EP TT
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico De Leonardis
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, le appellanti in epigrafe chiedevano riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli, n. 8525/2024 con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla originaria parte istante CP_1
ed esse appellanti e erano
[...] Parte_1 Parte_2
state condannate, in solido con , a pagare in favore della originaria Controparte_2
parte attrice la somma di Euro 2.010,01 oltre interessi legali dal 21-07-2022 al soddisfo nonché spese processuali.
Invero il primo giudice aveva ritenuto che legittimate alla restituzione richiesta dalla originaria parte istante fossero sia l'ultima cessionaria del credito, e cioè Parte_2
al momento della estinzione anticipata del finanziamento, sia la cessionaria
[...]
intermedia sia l'originaria mutuante . Controparte_3 Controparte_2
In particolare le appelanti allegavano in fatto e diritto la vicenda che ha dato origine al giudizio di primo grado.
Invero l'attuale parte appellata (e cioè la cedente il credito per Controparte_2
successivi passaggi) stipulava con la attuale appellato , a mezzo intermediario, CP_1
un contratto di finanziamento.
In sede di liquidazione del mutuo, dal capitale netto erogato all'odierna parte appellata, la mutuante provvedeva a trattenere somme a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi,
identificate con le diciture riportate nel contratto.
Durante la regolare esecuzione del contratto, la parte mutuataria provvedeva all'estinzione anticipata del contratto di mutuo, effettuando un pagamento quantificato dalla mutuante
(rectius dall'attuale appellante quale cessionaria del credito) mediante conteggio estintivo.
La in qualità di ultima cessionaria (per successivi passaggi) Parte_2
della mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di spese anticipate per il mutuo, provvedeva a rimborso solo parziale in ordine ai costi del credito non maturati ed in particolare ai costi di intermediazione.
In primo grado l'istante provvedeva ad agire in giudizio quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. Metodo proporzionale o pro-rata temporis o Metodo lineare e cioè dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni bancarie e di intermediazione, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata, previa detrazione dell'importo già rimborsato.
Con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il Giudice adito riconosceva la legittimazione passiva sia della ultima cessionaria, sia della cessionaria intermedia sia della originaria mutuante ed il diritto di parte attrice nella misura quantificata in sentenza.
In limine si evidenzia l'ammissibilità dell'appello essendo state sostanzialmente indicate le parti della sentenza da censurare ed il contenuto sostitutivo che si richiede al giudice di appello.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio tutte le parti appellate, nel costituirsi, resistevano al gravame e la proponeva appello Controparte_2
incidentale ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto di essere competente per valore.
L'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado andava disattesa.
Invero la originaria parte istante ha proposto in via principale una domanda di ripetizione di indebito avente ad oggetto la restituzione di somme contenute nei limiti della competenza per valore del GdP senza chiedere in via principale (ma solo in via incidentale) l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in oggetto.
Infondato è pure il motivo di gravame con il quale l'appellante Parte_2
[... ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva per essere mera cessionaria del credito (e non già del contratto) di cui al finanziamento sottoscritto dalla originaria parte attrice.
Invero deve sottolinearsi come il soggetto effettivo percettore delle somme all'esito della estinzione anticipata (che è poi il soggetto che ha effettuato il conteggio estintivo) è
proprio la ultima cessionaria e non già la prima cedente Parte_2
originaria mutuante né la prima cessionaria a sua volta seconda cedente CP_2 [...]
il cui gravame va in conseguenza accolto. Parte_1
Invero, essendo l'estinzione anticipata una facoltà concessa alla parte mutuataria, deve ritenersi che il credito è stato ceduto anche tenendo conto della eventuale possibilità di estinzione anticipata del finanziamento. Il rimborso pro quota degli oneri ulteriori agli interessi richiesto dalla originaria parte attrice (oneri debitamente corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto ma divenuti, secondo la prospettazione attorea che qui – come oltre si argomenterà - si condivide, non più giustificati) integra in conseguenza – seppure solo in via eventuale all'esito, appunto, della estinzione anticipata - la esatta quantificazione del credito ceduto per la quale vi è la legittimazione passiva soltanto della ultima cessionaria. In senso diverso nemmeno si giustificherebbe il perchè la cessionaria, all'esito della estinzione anticipata, nel conteggio estintivo abbia comunque detratto (solo in minima parte rispetto alla attuale richiesta della originaria attrice) alcuni dei costi inizialmente corrisposti dal soggetto mutuatario e percepiti non da essa cessionaria ma dalla originaria mutuante.
In conseguenza deve esser accolto l'appello principale proposto da e Parte_1
quello incidentale proposto dalla e, in riforma della sentenza Controparte_2
impugnata, va rigettata la domanda attorea nei confronti sia della che di CP_2 [...]
Pt_1
Venendo all'esame degli ulteriori motivi del gravame proposto dall'ultima cessionaria deve in primo luogo darsi conto di un preesistente Parte_2
orientamento della giurisprudenza di merito (sostanzialmente fatto proprio dalla difesa della detta appellante), che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, considera opportuno distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale,
c.dd. up-front, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.dd. recurring
Generalmente, si suole distinguere tra queste due categorie di spese, perché quelle c.d. recurring sono univocamente oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.
Le predette spese, sono gli interessi sulle rate non scadute, le commissioni finanziarie ed accessorie, le spese di assicurazione divise per il numero di rate, con restituzione solo di quelle limitatamente alle rate non scadute In ogni caso nel dubbio sul titolo della spesa, essa va considerata recurring pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo.
La giurisprudenza arbitrale, aveva escluso che, nei casi di estinzione anticipata, le commissioni d'intermediazione possano essere interamente conteggiate a carico del cliente, solo laddove sia in esse incontroversa la sussistenza di forme di remunerazione per attività che l'intermediario avrebbe dovuto rendere per tutta la durata del rapporto, e da cui però, per effetto dell'estinzione anticipata, è stato anticipatamente liberato.
Fra i costi per servizi accessori certamente rientranti nella categoria recurring si ritrovano i premi per polizze assicurative (sulla vita, sull'impiego, sugli infortuni) a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il mutuante. Anche tali oneri, per prassi negoziale, sono addebitati anticipatamente e integralmente al mutuatario al momento dell'accensione del finanziamento. L'art. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB
(D.Lgs. 1° settembre 1993, modificato con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) prevede, per quanto qui interessa, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ”. Si deve anche ricordare che, conformemente alla Direttiva europea 87/102/CEE, il Decreto del Ministero del
Tesoro 8 luglio 1992, art. 3, comma 1, ha a suo tempo previsto che “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo ”.
Il rimborso delle somme spettanti al cliente, così come disposto dalla legge, è rappresentativo di una corretta applicazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale tra le parti del contratto di credito sottoscritto.
A loro volta le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), alla Sezione VII, par. 5.2.1 – Contratti di credito (come aggiornato ai fini del recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori), prevedono che “ i contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo”, chiarendo ulteriormente che “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Su questa base normativa, da cui indubbiamente emerge lo stretto collegamento tra la trasparenza contrattuale ex ante ed il tema della ripetibilità dei costi anticipati in caso di scioglimento parimenti anticipato del contratto, è intervenuta la
Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (“Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori ”), ove si è sottolineato che “ relativamente all'estinzione anticipata, la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati”.
Fatta questa premessa in ordine alla disciplina introdotta dal legislatore va da subito evidenziato che la distinzione delle spese da restituire a seguito di estinzione anticipata, è sempre stata collocata nell'ambito della esigenza di trasparenza nei rapporti contrattuali tra intermediario finanziario e l'altra parte non professionista.
Invero, la Banca d'Italia ha più volte richiamato gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto
2002, “ Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti ”; Provvedimento della Banca
d'Italia in materia di “ attività bancaria fuori sede ”, pubblicato sul Bollettino di vigilanza di dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I;
Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione
II; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, “ Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari ”; Provvedimento del
Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, “ Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ”; Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull'usura nell'agosto 2009). Sulla stessa materia la Comunicazione n.
304921/11 del 7 aprile 2011, a firma del Direttore Generale della Banca d'Italia, sollecita la generalità degli intermediari attivi nel comparto delle cessioni del quinto dello stipendio, tra l'altro, a: “ e) definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo;
f) definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto (...); g) assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS”. Dal contesto sopra riassunto emerge in primo luogo che, se è vero che le fonti primarie dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento “ pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto ”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza, in primo luogo, che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed, in secondo luogo, che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis.
Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358,
1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. Simile conclusione è assai rafforzata dal rilievo per cui nei mercati soggetti a vigilanza spetta all'autorità vigilante, che è in possesso delle più ampie informazioni circa il mercato vigilato, definire le regole di dettaglio che meglio consentono di perseguire gli scopi di policy individuati dal legislatore: in questo caso,
l'equo rimborso al consumatore recedente, spettando alle corti vigilare che tali regole di dettaglio non siano palesemente in contrasto con detti scopi o con regole inderogabili del sistema giuridico.
Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti.
Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni ed alle spese assicurative, il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.
In effetti anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB si giunge alle medesime conclusioni.
Anche il vecchio testo dell'art. 125 TUB statuiva in maniera precisa e chiara il diritto all'equa riduzione del costo complessivo e risultava operativo anche in assenza delle disposizioni secondarie CICR , visto il criterio di equità comunque imposto che rendeva la previsione autonomamente eseguibile.
La rinuncia al rimborso contrattualmente prevista si presentava perciò nulla visto che tale clausola contrattuale risultava contraria anche al vecchio testo dell'art. 125 TUB che costituisce norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore;
per altro la deroga al disposto di legge sarebbe comunque vessatoria in quanto determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore.
Le ragioni sostenute dall'originaria parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado possono essere quindi in astratto condivise.
Deve ritenersi inoltre come ormai nessuna influenza possa assumere la circostanze che alcuni dei costi di cui la originaria parte istante chiede la restituzione in relazione alla estinzione anticipata del finanziamento sono da considerarsi “up front” e non “recurring”.
In effetti la recente sentenza “Lexitor” della Corte UE dell'11 settembre 2019 C-383/18 ha definitivamente ribadito il diritto del consumatore di vedersi ridurre tutti i costi a carico, compresi quelli che, essendo volti a remunerare attività destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto (come ad esempio le spese dell'istruttoria), non dipendono dalla durata del finanziamento facendo così venir meno qualsiasi distinzione tra spese up-front e spese recurring. In effetti la menzionata sentenza interpreta la direttiva europea UE 48/2008 che ha un testo del tutto analogo a quello della legislazione italiana (anche ante 2010).
A tale interpretazione – ed alle ragioni che la supportano – ci si riporta integralmente, anche modificando in tal senso il precedente orientamento di questo Tribunale (cfr. sul punto specifico Cass. Ordinanza n. 25997/2023).
Per completezza deve essere affrontata la questione relativa al recente intervento del legislatore sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima del
25 luglio 2021 (art. 11-octies del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021 n. 106). In particolare a questo Tribunale già era apparsa problematica l'analisi della disposizione nella parte in cui ritiene applicabili le
“norme secondarie”, per altro nemmeno specificamente individuate. Detta disposizione – come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 689/2021
del 15-09-2021 alla cui dettagliata motivazione può rimandarsi per relationem - si porrebbe comunque in contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con essa giurisprudenza confliggenti (cfr. Corte Cost. 19 aprile 1985 n. 113 e Cass.
n. 26897/2009) . In tale senso è successivamente intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale 263 del 22-12-2022 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione normativa invocata dalla difesa della mutuante.
Nemmeno potrebbe essere utilmente dedotto il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai costi (di assicurazione e) di intermediazione che sarebbero direttamente rimborsabili dalla finanziaria mandataria che li ha incamerati e discorso analogo varrebbe per i costi di assicurazione che sarebbero stati incamerati dalla compagnia e quindi da essa direttamente rimborsabili.
A tale proposito può essere richiamata la pressocchè unanime giurisprudenza arbitrale che, in piena armonia con il quadro regolamentare vigente, ha riconosciuto al cliente il diritto di ottenere dal mutuante (e in caso di cessione come sopra detto dalla cessionaria), senza preventiva escussione della compagnia assicuratrice (e analogo discorso non può non valere per l'intermediario finanziario mandatario), la restituzione della quota parte del premio divenuta indebita per sopraggiunta e definitiva cessazione del rischio.
Occorre in proposito segnalare che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 15- quater, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17-12-2012
n 221), taluni istituti di credito, convenuti dinanzi all'Arbitro per il rimborso degli oneri assicurativi “non maturati”, hanno argomentato la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che la nuova disposizione, nello stabilire che in caso di estinzione anticipata …le imprese assicuratrici restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato, avrebbe definitivamente escluso che il rimborso di tali oneri potesse essere richiesto alle banche. In risposta a tali sollecitazioni è stato in modo convincente precisato che le regole dettate dal d.l. 179 del 2012, quelle in particolare dell'art. 22 sui doveri dell'impresa assicuratrice, non sembrano incidere sulla legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi chiaramente collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso. Infine nemmeno si potrebbe invocare, al fine di respingere la domanda attorea, il
“revirement” che sarebbe stato operato dalla Corte di Giustizia in materia di mutui immobiliari per i quali sarebbe stato sostanzialmente reintrodotta la antica distinzione tra costi recurring ed up front così superandosi la richiamata sentenza “Lexitor”.
Le argomentazioni difensive non sembrano convincenti apparendo giustificata e ragionevole la differenza di trattamento tra finanziamenti personali “al consumo” e mutui immobiliari i quali ultimi hanno normalmente una durata ben più elevata e una istruttoria ben più complessa.
Da ultimo deve rilevarsi che anche l'accettazione del conteggio estintivo da parte della originaria parte mutuataria mai potrebbe valere (in assenza di esplicita e specifica dichiarazione in tal senso) come rinuncia a far valere il proprio diritto al rimborso degli ulteriori importi non conteggiati dalla mutuante (rectius dalla cessionaria) in sede di estinzione anticipata
In conseguenza il gravame di va rigettato e la sentenza Parte_2
impugnata va confermata nei suoi confronti.
Le ragioni della decisione, la natura della controversia, la modifica del quadro normativo ed i contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono gravi motivi per compensare le spese processuali di primo grado tra tutte le parti fatta eccezione del rapporto processuale tra e (per questa parte la sentenza di primo grado va CP_1 Parte_2
confermata) e tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Sussistono le condizioni di legge per porre a carico dell'appellante Parte_2
ed a favore dell'RI importo pari al contributo unificato versato atteso che il
[...]
gravame è stato integralmente rigettato.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) In parziale accoglimento degli appelli principale ed incidentale ed in parziale riforma della sentenza del GdP di Napoli n. 8525/2024, rigetta la domanda proposta da nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e compensa relativamente ai suddetti rapporti processuali le spese di lite;
[...]
conferma per il resto la sentenza di primo grado con riferimento a tutte le statuizioni emesse nei confronti di Parte_2 2) Compensa tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) Pone a carico dell'appellante ed a favore dell'RI Parte_2
importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 9-12-2025
Il Giudice Unico