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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10748 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
TRA
(C.F.: ) nato il [...] a [...] rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leonilda Mari, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Graziano Di Carlo, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica condizioni affidamento e mantenimento figlia minore e istanza di autorizzazione all'iscrizione scolastica. CONCLUSIONI: rassegnate alla udienza del 08.07.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale è nata la figlia minore Per_1 che vive con la madre e frequenta il padre con le modalità determinate dal decreto di questo Tribunale n. 16793/2020, in parte modificato dal decreto n. 8794/2022.
Con il presente ricorso, ha proposto istanza urgente ex art 473 bis 15 c.p.c. per Parte_1 l'iscrizione della figlia minore al liceo classico Istituto Cristo Re dichiarandosi disponibile Per_1
a sostenerne le spese. Ha chiesto altresì, in parziale modifica delle condizioni di affido, di disporre il collocamento prevalente della figlia presso di sé o quanto meno paritetico almeno per il periodo scolastico, regolamentando il diritto di visita della madre, come da piano genitoriale allegato, con conseguente mantenimento in via diretta della figlia.
nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse deduzioni e argomentazioni e Controparte_1 chiedeva di rigettare la domanda e autorizzare l'iscrizione della figlia al liceo De Sanctis Il giudice delegato, letti gli atti e i documenti depositati, disponeva l'ascolto della minore che aveva luogo alla udienza dell'8.07.2025 alla presenza della psicologa Viola Poggini. All'esito sentite le parti riservava la causa al Collegio per la decisione
* * * * *
Dalle dichiarazioni delle parti e dall'ascolto della figlia si ritiene, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, di autorizzare il padre a iscrivere la figlia al liceo classico dell'Istituto Cristo Re e di rimodulare la frequentazione con la madre nelle seguenti modalità:
a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernotto quando la madre ha il fine settimana (scelto da entrambi i genitori, in caso di mancato accordo il giovedì), due pomeriggi con due pernotti quando la madre non ha il fine settimana (il giovedì e il venerdì, con passaggio alla casa paterna il sabato mattina alle 10).
La madre provvederà ad accompagnare la figlia al trenino e il padre a riprenderla e, durante il periodo scolastico, ad accompagnarla a scuola.
La madre avrà con sé la figlia un'ulteriore settimana (anche divisa in due periodi) durante l'anno (in aggiunta al periodo estivo di sospensione scolastica ovvero durante il periodo invernale) da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno. (per quest'anno, in difetto di diversi accordi, la prima settimana di settembre)
Quanto alla richiesta di CTU avanzata dalla madre, si rivela superflua. Invero anche se Per_1 veicola messaggi ed emozioni trasmessile dal padre, le ha ormai interiorizzate e sarebbe sommamente difficile per la signora considerata anche la fase adolescenziale, contrastare la chiusura della CP_1 figlia nella sua confronti. Pur evidenziando che il padre in passato ha adottato condotte non adeguate
(quali sospendere la frequentazione con la figlia, omettere il mantenimento, veicolare messaggi su questioni economiche), in questa fase appare necessario responsabilizzarlo sulla importanza di salvaguardare il ruolo e la figura materna nella vita della figlia, rilevante tanto più nella fase della adolescenza, anche per una ovvia identificazione di genere.
Per questo è importante che sia garantita un'ampia frequentazione con la madre e si invitano le parti a intraprendere una terapia familiare per ripristinare i canali comunicativi nell'interesse della figlia.
Dal punto di vista economico, in modifica dei provvedimenti vigenti, si dispone che ciascuna delle parti provveda al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, che le spese scolastiche siano interamente a carico del padre, come da disponibilità da questi manifestata, che le ulteriori spese straordinarie determinate ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma del 2014 sia ripartite tra i genitori nella misura del 75% (il padre) del 25% (la madre), stante le differenti condizioni di reddito delle parti.
Vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate (incluse le spese della psicologa che ha coadiuvato nell'ascolto)
P. Q. M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti: autorizza il padre a provvedere all'iscrizione di al liceo classico Istituto Cristo Per_1 regolamenta la frequentazione di con entrambi i genitori come specificato in motivazione Per_1 dispone che i genitori provvedano al mantenimento in via diretta di con revoca dell'assegno Per_1 di mantenimento paterno dal mese di settembre 2025 dispone che le spese scolastiche siano interamente a carico del padre, che le ulteriori spese straordinarie determinate ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma del 2014 sia ripartite tra i genitori nella misura del 75% (il padre) del 25% (la madre)
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
.Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
TRA
(C.F.: ) nato il [...] a [...] rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leonilda Mari, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Graziano Di Carlo, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica condizioni affidamento e mantenimento figlia minore e istanza di autorizzazione all'iscrizione scolastica. CONCLUSIONI: rassegnate alla udienza del 08.07.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale è nata la figlia minore Per_1 che vive con la madre e frequenta il padre con le modalità determinate dal decreto di questo Tribunale n. 16793/2020, in parte modificato dal decreto n. 8794/2022.
Con il presente ricorso, ha proposto istanza urgente ex art 473 bis 15 c.p.c. per Parte_1 l'iscrizione della figlia minore al liceo classico Istituto Cristo Re dichiarandosi disponibile Per_1
a sostenerne le spese. Ha chiesto altresì, in parziale modifica delle condizioni di affido, di disporre il collocamento prevalente della figlia presso di sé o quanto meno paritetico almeno per il periodo scolastico, regolamentando il diritto di visita della madre, come da piano genitoriale allegato, con conseguente mantenimento in via diretta della figlia.
nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse deduzioni e argomentazioni e Controparte_1 chiedeva di rigettare la domanda e autorizzare l'iscrizione della figlia al liceo De Sanctis Il giudice delegato, letti gli atti e i documenti depositati, disponeva l'ascolto della minore che aveva luogo alla udienza dell'8.07.2025 alla presenza della psicologa Viola Poggini. All'esito sentite le parti riservava la causa al Collegio per la decisione
* * * * *
Dalle dichiarazioni delle parti e dall'ascolto della figlia si ritiene, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, di autorizzare il padre a iscrivere la figlia al liceo classico dell'Istituto Cristo Re e di rimodulare la frequentazione con la madre nelle seguenti modalità:
a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernotto quando la madre ha il fine settimana (scelto da entrambi i genitori, in caso di mancato accordo il giovedì), due pomeriggi con due pernotti quando la madre non ha il fine settimana (il giovedì e il venerdì, con passaggio alla casa paterna il sabato mattina alle 10).
La madre provvederà ad accompagnare la figlia al trenino e il padre a riprenderla e, durante il periodo scolastico, ad accompagnarla a scuola.
La madre avrà con sé la figlia un'ulteriore settimana (anche divisa in due periodi) durante l'anno (in aggiunta al periodo estivo di sospensione scolastica ovvero durante il periodo invernale) da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno. (per quest'anno, in difetto di diversi accordi, la prima settimana di settembre)
Quanto alla richiesta di CTU avanzata dalla madre, si rivela superflua. Invero anche se Per_1 veicola messaggi ed emozioni trasmessile dal padre, le ha ormai interiorizzate e sarebbe sommamente difficile per la signora considerata anche la fase adolescenziale, contrastare la chiusura della CP_1 figlia nella sua confronti. Pur evidenziando che il padre in passato ha adottato condotte non adeguate
(quali sospendere la frequentazione con la figlia, omettere il mantenimento, veicolare messaggi su questioni economiche), in questa fase appare necessario responsabilizzarlo sulla importanza di salvaguardare il ruolo e la figura materna nella vita della figlia, rilevante tanto più nella fase della adolescenza, anche per una ovvia identificazione di genere.
Per questo è importante che sia garantita un'ampia frequentazione con la madre e si invitano le parti a intraprendere una terapia familiare per ripristinare i canali comunicativi nell'interesse della figlia.
Dal punto di vista economico, in modifica dei provvedimenti vigenti, si dispone che ciascuna delle parti provveda al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, che le spese scolastiche siano interamente a carico del padre, come da disponibilità da questi manifestata, che le ulteriori spese straordinarie determinate ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma del 2014 sia ripartite tra i genitori nella misura del 75% (il padre) del 25% (la madre), stante le differenti condizioni di reddito delle parti.
Vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate (incluse le spese della psicologa che ha coadiuvato nell'ascolto)
P. Q. M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti: autorizza il padre a provvedere all'iscrizione di al liceo classico Istituto Cristo Per_1 regolamenta la frequentazione di con entrambi i genitori come specificato in motivazione Per_1 dispone che i genitori provvedano al mantenimento in via diretta di con revoca dell'assegno Per_1 di mantenimento paterno dal mese di settembre 2025 dispone che le spese scolastiche siano interamente a carico del padre, che le ulteriori spese straordinarie determinate ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma del 2014 sia ripartite tra i genitori nella misura del 75% (il padre) del 25% (la madre)
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
.Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi