Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2004, n. 36260
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Sentenza 8 luglio 2004

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In tema di esecuzione, la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice d'appello che, per il resto, abbia confermato la pronunzia di primo grado, appartiene, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., al tribunale, in quanto la concessione in appello del beneficio della sospensione condizionale della pena non costituisce modifica sostanziale della sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2004, n. 36260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36260
    Data del deposito : 8 luglio 2004

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