Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
In tema di esecuzione, la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice d'appello che, per il resto, abbia confermato la pronunzia di primo grado, appartiene, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., al tribunale, in quanto la concessione in appello del beneficio della sospensione condizionale della pena non costituisce modifica sostanziale della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2004, n. 36260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36260 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 08/07/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 3288
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 010943/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CORTE APPELLO GENOVA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE LA SPEZIA ORDINANZA 11/03/2004 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA per la competenza del tribunale di La Spezia.
OSSERVA
Con ordinanza del 20.1.2004, il tribunale della Spezia - quale giudice dell'esecuzione - esaminando la richiesta del P.M., di revoca della concessione della sospensione condizionale della pena inflitta al Leocata con sentenza 25.3.1999 di quel pretore, osservava preliminarmente che il beneficio era stato concesso, in sede di gravame, dalla corte d'appello colla sentenza 15.6.2001, per cui, trattandosi di riforma sostanziale della pronuncia di primo grado, la competenza a decidere spettava, ai sensi dell'art. 665 c. 2 c.p.p. alla corte stessa, cui disponeva la trasmissione degli atti. La corte genovese, ritenendo che l'applicazione della sospensione condizionale non integrasse riforma sostanziale della sentenza del pretore e che quindi la competenza a decidere "in executivis" fosse del tribunale della Spezia, rilevava conflitto, chiedendone a questa Corte la risoluzione.
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinali contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Detto conflitto va risolto nel senso indicato dal giudice che lo ha rilevato, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la concessione, in appello, del beneficio della sospensione condizionale della pena non costituisce modifica sostanziale della sentenza di primo grado (cfr. Sez. 1^, 10.3.1997, Novello); colla conseguenza che resta fermo il principio di competenza stabilito dall'art. 665 c. 2 c.p.p.. Gli atti devono dunque essere trasmessi per competenza al tribunale della Spezia.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del tribunale della Spezia, cui dispone la trasmissione degli atti.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2004