Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
I N NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9632/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv.to Tortale Rachele Stefania e Parte_1
Savoia Antonietta RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti
[...]
RESISTENTE E
in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 23.7.24 l'attore in epigrafe esponeva di essere stato dipendente dal 7.8.07 al
2.8.21 del , con Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato ed inquadrati con diverse mansioni nel IIA° livello del
C.C.N.L. Federambiente. Deduceva di aver inoltrato all' richiesta di liquidazione del TFS maturato nel corso del CP_4 rapporto lavorativo svolto alle dipendenze del Controparte_1
ma che la richiesta veniva respinta dall'Istituto sulla scorta del motivo
[...]
1
Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento in loro favore del CP_4
TFS maturato alle dipendenze del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e CP_1 attribuzione.
Si costituiva il , che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, atteso che le somme richieste a titolo di TFS dovevano essere corrisposte dall' ed essendo il consorzio un ente pubblico. CP_4
Si costituiva, altresì, l , il quale chiedeva il rigetto del ricorso in base all'omesso CP_4 versamento da parte dell'ente consortile della contribuzione dovuta.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante, ha deciso la causa con sentenza.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti e l'omessa corresponsione del trattamento di fine servizio. Oggetto di contestazione, invece, è innanzitutto la legittimazione passiva in ordine all'erogazione del TFS. Il resistente, infatti, sottolineando la natura pubblica dell'ente, ritiene sussistente il CP_1 difetto di legittimazione passiva per l'erogazione delle relative somme. Con riferimento alla natura del resistente, si condivide la ricostruzione ermeneutica CP_1 compiuta dalla giurisprudenza di merito che accede alla tesi della natura pubblicistica del
, con argomentazioni che in tale sede si richiamano (cfr. ex multis trib. Nola sent. CP_1
n.1689/2018 est. trib. Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli Persona_1 sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent. n. 2943/2016 est. F. ; sent. n. 2925/2018 Corte Per_2 di Appello di Napoli est. V. Totaro). Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia a argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto. Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione normativa sul punto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
2 regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_5
Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è compito dell'interprete individuare la natura giuridica del CP_1 per stabilire se esso sia ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016;
Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006). In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati.
Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass.
4062/2011). Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. La genesi del è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. Controparte_1
23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in un unico consorzio la CP_1 CP_1 cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di
Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_1
Ebbene tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 dell'ordinanza in questione stabilisce, tra le altre CP_1 cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Controparte_1 sia applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
3 Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal , considerato l'oggetto dell'attività, è di Controparte_1 interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., ovvero: efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di CP_1 concorrenza con altre imprese private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico”.
Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso. Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_1
Chiarita la natura di ente pubblico del , deve evidenziarsi la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di
TFS. Nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, infatti, dette somme devono essere corrisposte dall' . Sul punto, il Tar Trento con sentenza n. 114-2021, infatti, ha stabilito CP_4 che “L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale”.
Una volta individuato il soggetto legittimato passivo della pretesa, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione spiegata dall' . La stessa deve essere rigettata, in quanto i CP_4 ricorrenti, nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, hanno compiuto Controparte_1 atti idonei a diffidare l' al pagamento del TFS, interrompendo la prescrizione. CP_4
Tanto premesso, risultano prive di pregio le eccezioni poste a base dell' del diniego di CP_4 liquidazione del TFS, sul presupposto dell'asserita vigenza nel caso di specie del principio di corrispondenza ed equivalenza tra contribuzione e prestazione. Ed invero, costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche
4 l'eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi ( cfr. Cass. n. 27427 dell'1.12.2020; Cass. n. 11329 del 30.5.2005). Ne consegue che, sebbene il TFS sia regolato da leggi speciali, in assenza di specifica esclusione da parte del legislatore del principio generale di automaticità, questo debba comunque, trovare applicazione.
Orbene, nel caso de quo i ricorrenti hanno chiesto di dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento del TFS per l'intera durata del rapporto di lavoro secondo la disciplina di cui al
DPR 1032/1973, per i dipendenti assunti antecedentemente all'1.1.2001, con condanna dell' al pagamento di detto importo. CP_4
Pertanto, deve accogliersi la domanda e condannarsi l'Istituto al pagamento del suddetto TFS. Considerando la complessità e la novità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano per la metà, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione di valore indeterminabile e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria, nel rapporto tra i ricorrenti e l . CP_4
Sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e il . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso nei confronti dell' e per l'effetto condanna l' al CP_4 Controparte_6 pagamento del TFS pari ad euro 12.417,75 maturato dal ricorrente per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze del Controparte_1
, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo;
[...]
2) Rigetta il ricorso nei confronti del Controparte_1
in liquidazione;
[...]
3) Condanna l al pagamento della metà delle spese di lite in favore del ricorrente che si CP_4 liquidano in tale misura ridotta in € 1.645,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori antistatari;
4) Compensa le spese tra il ricorrente e l' per la residua frazione;
CP_4
5) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e il Controparte_1
.
[...]
Aversa, 17.2.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Marco Bottino
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