Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10545 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
UBBLICA 0 54 5 /0 2 9 e 8 I l 6 a L IN NOME DEL POPOLO ITALI n L . O e B p N , a E 1 LA TE SUPREMA DI CASSAZIONE m E 8 e t N 9 Oggetto s 1 O i I - s Z 1 p A 1 a - R SEZIONE PRIMA CIVILE T 4 e S I h 0 c G . i E f 1 i R d 3 o Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A 2 D m . E T T R N - Presidente R.G.N. 2059/00 E A Dott. Rosario DE MUSIS S E Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO 28148 Cron. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Ud. 30/01/02 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
HI CO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 391/98 del Pretore di 2002 CIVITAVECCHIA, depositata il 10/12/98; 225 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Civitavecchia, con la sentenza 10 di- cembre 1998, accoglieva la opposizione proposta (a nor- ma dell'art. 22 legge 689/1981) da RA AR nei confronti del Comune di Civitavecchia e del "Servizio Riscossione Tributi" contro la cartella esat- toriale con la quale erano state poste in riscossione le somme di denaro di cui alle sanzioni amministrative per violazione di norme sulla circolazione stradale ac- certate a carico del AR e annullava perciò la cartella e i verbali di accertamento sui quali afferma- va essersi fondata la iscrizione a ruolo. I l Pretore riteneva infondata la pregiudiziale ec- cezione del Comune che aveva dedotto la tardività della opposizione proposto ben oltre i trenta giorni dalla notificazione del di accertamento eprocesso-verbale delle consecutive ordinanze - ingiunzioni prefettizie e motivava sul punto affermando che "l'unico atto dotato di definitività appare essere proprio la cartella esat- toriale, mentre il verbale di accertamento è pur sempre "Falko 2 un atto non definitivo, non idoneo а fondare la situa- zione di interesse ad agire in quanto pur sempre modi- ficabile, in sede di autotutela, ad opera della P.A. precedente". Contro la decisione del Pretore il Comune di Civi- ha tavecchia proposto ricorso per cassazione, argomentando due motivi di impugnazione. L'intimato AR non ha svolto difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione il Comune ri- corrente deduce "violazione e falsa applicazione delle disposizioni della legge 689/1981", nonchè vizio di mo- tivazione, e critica la decisione là dove il Pretore, avendo interpretato la domanda come "opposizione" a norma dell'art. 22 legge 689/1981 ( e perciò conformato il giudizio al modello speciale del consecutivo art. 23), ha ritenuto che l'unico provvedimento "dotato di definitività" fosse "la cartella esattoriale" e rispet- to alla notificazione di essa fosse tempestivo il ri- corso del AR (che contestava la propria respon- sabilità in ordine alle violazioni accertate il 29 ago- sto 1986, il 7 gennaio 1987 e il 19 maggio 1987, giac- chè l'autovettura alla quale le violazioni si riferi- NO era stata da lui venduta con atto trascritto nel Cosevi PRA il 28 settembre 1984). 3 La censura formulata con il primo motivo del ricor- so è fondata. Palese è infatti l'errore del Pretore che, con ri- guardo a violazioni di norma poste dal Codice della Strada approvato con d. P. R. 15 giugno 1959, n. 393, commesse in tempo anteriore alla entrata in vigore del- la legge 122/1989 (che all'art. 22, modificando l'art. 141 Codice della Strada e derogando al disposto dell'art. 17 legge 689/1981, conferiva efficacia di ti- tolo esecutivo al "verbale" contestato notificato, in difetto di pagamento della sanzione in misura ridotta, o di ricorso al prefetto), ha ritenuto che la iscrizio- ne a ruolo delle somme dovute fosse fondata sui verbali di accertamento, quando invece le sanzioni non poteva- по essere nella specie state determinate che dalle or- dinanze ingiunzione del prefetto, come il Comune di Ci- vitavecchia, costituendosi nel giudizio, aveva documen- tato. E' certo, infatti, che i "verbali contestati о no- tificati" non potevano assumere, nel regime anteriore alla legge 122/1989, efficacia di titoli esecutivi (pur in difetto di "pagamento in misura ridotta"), prescri- vendo l'art. 17 legge 689/1981 l'obbligo del rapporto al prefetto (e per ciò non erano "dotati di definitivi- tà", non per la ragione indicata dal Pretore, che dei 4 verbali prospetta la modificabilità nell'esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione): ma nella specie non era controverso che le tre accerta- te violazioni erano state sanzionate da ordinanze- ingiunzione del prefetto (prodotte in copia dal Comune) che, regolarmente notificate al AR, costituivano perchè, titoli esecutivi da lui non fatte oggetto di opposi- zione nel previsto termine di trenta giorni (art. 22 legge 689/1981), erano divenute inoppugnabili. Sicchè non v'era ragione di riconoscere al AR, cui le ordinanze ingiunzione erano state notificate, la facol- tà di recuperare, in sede di opposizione alla cartella esattoriale (Cass. s.u.n. 12107 del 1995), "il momento di garanzia", rispetto alla applicazione delle sanzio- ni, di cui non aveva inteso avvalersi con il tempestivo esercizio della opposizione (nei trenta giorni dalle ricevute notificazioni). Accolto dunque il primo motivo del ricorso (rimasto conseguentemente assorbito il secondo che critica la decisione del Pretore nel merito della opposizione) e annullata la sentenza impugnata che ha giudicato tempe- stiva (e accolto) la opposizione dal AR proposta ex art. 22 legge 689/1981, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia ben può essere decisa nel merito (art. 384, primo comma, 5 ultima ipotesi, c.p.c.) con la dichiarazione di inam- missibilità della stessa opposizione tardivamente pro- posta. Avuto riguardo alle ragioni di merito della propo- apposizione, giudica il collegio che sussistano sta nella specie giusti motivi di compensazione tra le par- ti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, di- chiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugna- ta e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la opposizione proposta da RA AR ex art. 22 legge 689/1981 e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente dRosario De Musis Giovanni Losavio Mailма CORDA P Depos IL CANCEL ERE UG 2002 ANGELLIERE