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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/11/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 60/2025 promossa da:
, c.f. con l'avv. Chiara Bigaroli;
Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Alessandro Lippiello;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Biella 380/2022, pronunciata il 3 novembre 2022, pubblicata il 15 novembre 2022, irrevocabile dal 15 aprile 2023
Conclusioni:
per il padre:
note del 24 luglio 2025
- In parziale modifica delle condizioni n. 3 e 4 di cui alla Sentenza di divorzio n. 380 emessa in data
3 novembre 2022 e pubblicata il successivo 15 novembre 2022, passata in giudicato il 15.05.2023, così disporre:
3. Quale esercizio minimo del diritto di visita del padre, il sig. terrà con sé la figlia minore Pt_1
secondo il seguente calendario: Per_1 - nei mesi in cui il padre svolgerà attività lavorativa secondo il turno invernale, trascorrerà Per_1 con il padre tutte le giornate di riposo previste dai suoi turni lavorativi, comprensive di pernottamenti. Nel caso in cui, a seguito di una giornata di riposo, il padre debba riprendere il servizio il giorno successivo con turno mattutino (inizio turno ore 6,00), la minore rientrerà presso l'abitazione materna la sera precedente entro le ore 21,30. In questi mesi trascorrerà in ogni Per_1 caso con la madre due domeniche al mese;
- nei mesi in cui il padre svolgerà attività lavorativa secondo il turno estivo, trascorrerà con Per_1 il padre tutte le giornate di riposo previste dai suoi turni lavorativi, comprensive di pernottamenti.
Nel caso in cui, a seguito di una giornata di riposo, il padre debba riprendere il servizio il giorno successivo con turno mattutino (inizio turno ore 6,00), la minore rientrerà presso l'abitazione materna la sera precedente entro le ore 21,30;
- ciascun genitore durante i propri periodi di affidamento e cura di , si accerterà che la figlia Per_1 abbia tutto l'occorrente scolastico sia per svolgere i compiti, sia per affrontare la giornata scolastica successiva;
- qualora il sig. desiderasse trascorrere dei pomeriggi con la figlia, comunicherà Pt_1 tempestivamente tale circostanza alla madre almeno una settimana prima, al fine di giungere ad un accordo, ed in ogni caso nell'esclusivo e preminente interesse di e nel rispetto degli impegni Per_1 scolastici ed extrascolastici di quest'ultima;
4. Durante le vacanze estive e di sospensione scolastica trascorrerà con il padre due Per_1 settimane consecutive;
il calendario di detto periodo sarà stabilito di anno in anno dai genitori, i quali si comunicheranno i piani delle ferie entro il 15 maggio di ogni anno, comunicandosi reciprocamente la destinazione prescelta, nonché i recapiti telefonici;
- rigettare la domanda di aumento del contributo al mantenimento ordinario di in quanto Per_1 infondata in fatto ed in diritto, confermando l'assegno ordinario di mantenimento in € 200,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, così come statuito nella sentenza di divorzio;
- rigettare la domanda di incameramento dell'assegno unico al 100% a favore della madre, vigendo l'affidamento condiviso della figlia minore e compartecipando il padre alle esigenze di mantenimento e crescita della stessa, confermando l'attuale incameramento al 50% da parte di ciascun genitore;
e per l'effetto
- confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio;
note del 21 ottobre 2025
che il Collegio, in accoglimento delle domande così come precisate dal sig. nelle note Parte_1 scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 24.07.2025, valuti la disponibilità del ricorrente a versare a favore della sig.ra la somma di € 250,00 a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento per la figlia minore . Per_1
per la madre:
note del 22 settembre 2025, richiamate con note del 7 ottobre 2025
In via principale 1) La bambina viene affidata ad entrambi i genitori, il collocamento e la residenza presso la madre e frequenterà il padre con le seguenti modalità: durante i mesi con orario invernale, il riparto di frequentazione della minore seguirà il seguente regime:
- La minore trascorrerà con il padre tutte le giornate di riposo previste dal suo turno di lavoro, comprensive dei relativi pernottamenti. In ogni caso, verrà garantito che trascorra almeno Per_1 due domeniche al mese con la madre, considerato che, nel periodo invernale, il padre non è mai impegnato lavorativamente nelle giornate domenicali. Nel caso in cui, a seguito di una giornata di riposo, il padre debba riprendere servizio con turno mattutino, la minore rientrerà presso l'abitazione materna la sera precedente, comunque non oltre le ore 21:00, con i compiti scolastici già svolti, e non pernotterà quindi presso il padre.
- i libri scolastici dovranno essere scambiati al mattino entro le ore 7.15 presso l'abitazione della
Sig.ra Cancelliere, in quanto la bambina deve già essere condotta dal padre presso il Presidio scolastico mentre quando termina il turno lavorativo notturno il Sig. potrà recuperare i libri Pt_1 prima di rientrare alla propria abitazione ovviamente sempre entro le ore 7.15.
2) Per quanto riguarda i mesi estivi la minore trascorrerà con il padre tutti i giorni di riposo Per_1 previsti dal suo orario lavorativo, inclusi i relativi pernottamenti. Fanno eccezione i casi in cui, il giorno successivo al riposo, il padre sia in servizio al mattino: in tali circostanze, la bambina rientrerà dalla madre dopo cena e non pernotterà presso il padre.
In generale quando il giorno di riposo cade di Sabato o Domenica prendere la bambina entro le 8.30.
3) le ferie estive saranno di 15 giorni a testa da comunicarsi almeno entro la fine del mese di aprile, durante il periodo estivo frequenterà il centro estivo scelto dai genitori ed il costo sarà Per_1 dimidiato tra le parti.
4) l'Assegno unico al 50% continuerà a versarsi in un fondo (così come da separazione e poi divorzio);
5) accertare e dichiarare il diritto al mantenimento di euro 400,00 per la minore da versarsi Per_1 entro il 5 di ogni mese e la corresponsione delle spese straordinarie entro la fine di ogni mese.
6) Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella saranno suddivise al 70% da versarsi dal padre e 30% dalla madre in virtù dell'importante disvalore economico/reddituale tra le parti.
7) Le spese relative alla mensa, così come da precedente accordo, e quelle relative al centro estivo dovranno essere dimidiate tra le parti.
In subordine
1) La bambina viene affidata ad entrambi i genitori, il collocamento e la residenza presso la madre e frequenterà il padre con le seguenti modalità: durante i mesi con orario invernale, il riparto di frequentazione della minore seguirà il seguente regime:
- La minore trascorrerà con il padre tutte le giornate di riposo previste dal suo turno di lavoro, comprensive dei relativi pernottamenti. In ogni caso, verrà garantito che trascorra almeno Per_1 due domeniche al mese con la madre, considerato che, nel periodo invernale, il padre non è mai impegnato lavorativamente nelle giornate domenicali.
Nel caso in cui, a seguito di una giornata di riposo, il padre debba riprendere servizio con turno mattutino, la minore rientrerà presso l'abitazione materna la sera precedente, comunque non oltre le ore 21:00, con i compiti scolastici già svolti, e non pernotterà quindi presso il padre.
- i libri scolastici dovranno essere scambiati al mattino entro le ore 7.15 presso l'abitazione della
Sig.ra Cancelliere, in quanto la bambina deve già essere condotta dal padre presso il Presidio scolastico mentre quando termina il turno lavorativo notturno il Sig. potrà recuperare i libri Pt_1 prima di rientrare alla propria abitazione ovviamente sempre entro le ore 7.15.
2) Per quanto riguarda i mesi estivi la minore trascorrerà con il padre tutti i giorni di riposo Per_1 previsti dal suo orario lavorativo, inclusi i relativi pernottamenti. Fanno eccezione i casi in cui, il giorno successivo al riposo, il padre sia in servizio al mattino: in tali circostanze, la bambina rientrerà dalla madre dopo cena e non pernotterà presso il padre;
durante il periodo estivo Per_1 frequenterà il centro estivo scelto dai genitori ed il costo sarà dimidiato tra le parti.
- quanto all'assegno di mantenimento che la cifra venga aumentata ad euro 450,00 oltre rivalutazione Istat, per le ragioni esposte in atti.
- l'assegno Unico, ad oggi distribuito equamente tra i genitori, sia affidato e versato unicamente alla
Signora Cancellerie, per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso condannare parte convenuta alla refusione delle spese legali del presente giudizio oltre spese generali del 15% e oneri di legge;
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Le parti si sono rivolte a questo tribunale per modificare le condizioni di collocamento e di mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...], stabilite con Persona_2 sentenza di divorzio del 3 novembre 2022. La relatrice dava atto dell'impossibilità per le parti di pervenire a una conciliazione della controversia e, ritenuto sufficiente il materiale probatorio raccolto, assegnava alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., per quanto concerne la frequentazione della minore con il genitore non collocatario e la regolamentazione delle vacanze estive, il Tribunale osserva che le parti hanno formulato domande sostanzialmente coincidenti e ritiene di disporre in conformità delle rispettive conclusioni, in quanto non contrastanti con l'ordine pubblico e le norme imperative e rispettose del principio giuridico di bigenitorialità.
Per quanto concerne le modalità di consegna del materiale scolastico, il Tribunale ritiene di dichiarare la propria incompetenza, ma di invitare in ogni caso i genitori a comportarsi con senso di cooperazione e di responsabilità nell'attuazione degli accordi raggiunti.
In assenza di accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito in conformità delle previsioni di legge.
Per quanto concerne le modalità di mantenimento della minore, il Tribunale osserva che a) la minore risulta collocata prevalentemente presso la madre e in conseguenza dei nuovi accordi delle parti trascorrerà con il padre un tempo minore rispetto a quello che trascorreva in passato;
b) il padre, disoccupato al momento del divorzio, ha ottenuto un impiego inizialmente a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, e nel 2024 ha percepito un reddito da lavoro di circa € 27 mila;
c) il padre ha recentemente cessato una relazione di convivenza;
d) la madre nel 2024 ha percepito un reddito da lavoro di circa € 23 mila;
e) la madre ha recentemente iniziato una relazione di convivenza;
f) la madre ha recentemente acquistato un immobile, percepisce una rendita da locazione ma versa una rata del mutuo stipulato per l'acquisto, la rendita risulta lievemente superiore rispetto alla rata e agli altri costi;
g) entrambe le parti hanno finanziamenti in corso;
h) i genitori percepiscono l'assegno unico nella misura della metà ciascuno. Il Tribunale, alla luce delle suesposte modifiche, ritiene di stabilire un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre in favore della madre di € 300,00 mensili rivalutabili e di suddividere la compartecipazione alle spese straordinarie per la minore nella misura della metà a carico di ciascun genitore, in conformità al protocollo in uso presso questo tribunale.
È in ogni caso fatta salva la facoltà della madre di agire per il pagamento delle rivalutazioni eventualmente maturate e non versate dal padre.
In assenza di accordo delle parti, le singole spese verranno concordate e ripartite come da protocollo del tribunale.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto dell'accordo parziale e della soccombenza reciproca, il tribunale ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 60
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dispone, in conformità degli accordi delle parti, che la minore possa Persona_2 frequentare il padre in tutti i giorni di riposo previsti dal suo orario di lavoro, con pernottamento se il giorno seguente il padre non ha il turno di lavoro del mattino, senza pernottamento e con rientro presso la madre entro le ore 21 se il giorno seguente il padre ha il turno di lavoro del mattino;
dispone altresì che durante la vigenza dell'orario di lavoro invernale la madre potrà in ogni caso stare con la minore almeno due domeniche al mese;
dispone infine che ogni modifica al predetto calendario dovrà essere espressamente concordata fra le parti e in ogni caso comunicata all'altro genitore con almeno una settimana di anticipo;
2. Dispone, in conformità degli accordi delle parti, che la minore trascorra due Persona_2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive;
dispone inoltre che i relativi periodi dovranno essere concordati fra le parti entro il 15 maggio di ciascun anno e che in caso di disaccordo sui periodi la scelta prioritaria spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
3. Invita in ogni caso i genitori a comportarsi con senso di cooperazione e di responsabilità;
4. Condanna il padre a versare alla madre € 300,00 mensili rivalutabili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore e a sostenere le spese straordinarie a lei Persona_2 necessarie in conformità del protocollo in uso presso questo tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto nella presente sentenza;
5. Conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio;
6. Compensa interamente le spese di lite.
Biella, 30/10/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 60/2025 promossa da:
, c.f. con l'avv. Chiara Bigaroli;
Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Alessandro Lippiello;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Biella 380/2022, pronunciata il 3 novembre 2022, pubblicata il 15 novembre 2022, irrevocabile dal 15 aprile 2023
Conclusioni:
per il padre:
note del 24 luglio 2025
- In parziale modifica delle condizioni n. 3 e 4 di cui alla Sentenza di divorzio n. 380 emessa in data
3 novembre 2022 e pubblicata il successivo 15 novembre 2022, passata in giudicato il 15.05.2023, così disporre:
3. Quale esercizio minimo del diritto di visita del padre, il sig. terrà con sé la figlia minore Pt_1
secondo il seguente calendario: Per_1 - nei mesi in cui il padre svolgerà attività lavorativa secondo il turno invernale, trascorrerà Per_1 con il padre tutte le giornate di riposo previste dai suoi turni lavorativi, comprensive di pernottamenti. Nel caso in cui, a seguito di una giornata di riposo, il padre debba riprendere il servizio il giorno successivo con turno mattutino (inizio turno ore 6,00), la minore rientrerà presso l'abitazione materna la sera precedente entro le ore 21,30. In questi mesi trascorrerà in ogni Per_1 caso con la madre due domeniche al mese;
- nei mesi in cui il padre svolgerà attività lavorativa secondo il turno estivo, trascorrerà con Per_1 il padre tutte le giornate di riposo previste dai suoi turni lavorativi, comprensive di pernottamenti.
Nel caso in cui, a seguito di una giornata di riposo, il padre debba riprendere il servizio il giorno successivo con turno mattutino (inizio turno ore 6,00), la minore rientrerà presso l'abitazione materna la sera precedente entro le ore 21,30;
- ciascun genitore durante i propri periodi di affidamento e cura di , si accerterà che la figlia Per_1 abbia tutto l'occorrente scolastico sia per svolgere i compiti, sia per affrontare la giornata scolastica successiva;
- qualora il sig. desiderasse trascorrere dei pomeriggi con la figlia, comunicherà Pt_1 tempestivamente tale circostanza alla madre almeno una settimana prima, al fine di giungere ad un accordo, ed in ogni caso nell'esclusivo e preminente interesse di e nel rispetto degli impegni Per_1 scolastici ed extrascolastici di quest'ultima;
4. Durante le vacanze estive e di sospensione scolastica trascorrerà con il padre due Per_1 settimane consecutive;
il calendario di detto periodo sarà stabilito di anno in anno dai genitori, i quali si comunicheranno i piani delle ferie entro il 15 maggio di ogni anno, comunicandosi reciprocamente la destinazione prescelta, nonché i recapiti telefonici;
- rigettare la domanda di aumento del contributo al mantenimento ordinario di in quanto Per_1 infondata in fatto ed in diritto, confermando l'assegno ordinario di mantenimento in € 200,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, così come statuito nella sentenza di divorzio;
- rigettare la domanda di incameramento dell'assegno unico al 100% a favore della madre, vigendo l'affidamento condiviso della figlia minore e compartecipando il padre alle esigenze di mantenimento e crescita della stessa, confermando l'attuale incameramento al 50% da parte di ciascun genitore;
e per l'effetto
- confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio;
note del 21 ottobre 2025
che il Collegio, in accoglimento delle domande così come precisate dal sig. nelle note Parte_1 scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 24.07.2025, valuti la disponibilità del ricorrente a versare a favore della sig.ra la somma di € 250,00 a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento per la figlia minore . Per_1
per la madre:
note del 22 settembre 2025, richiamate con note del 7 ottobre 2025
In via principale 1) La bambina viene affidata ad entrambi i genitori, il collocamento e la residenza presso la madre e frequenterà il padre con le seguenti modalità: durante i mesi con orario invernale, il riparto di frequentazione della minore seguirà il seguente regime:
- La minore trascorrerà con il padre tutte le giornate di riposo previste dal suo turno di lavoro, comprensive dei relativi pernottamenti. In ogni caso, verrà garantito che trascorra almeno Per_1 due domeniche al mese con la madre, considerato che, nel periodo invernale, il padre non è mai impegnato lavorativamente nelle giornate domenicali. Nel caso in cui, a seguito di una giornata di riposo, il padre debba riprendere servizio con turno mattutino, la minore rientrerà presso l'abitazione materna la sera precedente, comunque non oltre le ore 21:00, con i compiti scolastici già svolti, e non pernotterà quindi presso il padre.
- i libri scolastici dovranno essere scambiati al mattino entro le ore 7.15 presso l'abitazione della
Sig.ra Cancelliere, in quanto la bambina deve già essere condotta dal padre presso il Presidio scolastico mentre quando termina il turno lavorativo notturno il Sig. potrà recuperare i libri Pt_1 prima di rientrare alla propria abitazione ovviamente sempre entro le ore 7.15.
2) Per quanto riguarda i mesi estivi la minore trascorrerà con il padre tutti i giorni di riposo Per_1 previsti dal suo orario lavorativo, inclusi i relativi pernottamenti. Fanno eccezione i casi in cui, il giorno successivo al riposo, il padre sia in servizio al mattino: in tali circostanze, la bambina rientrerà dalla madre dopo cena e non pernotterà presso il padre.
In generale quando il giorno di riposo cade di Sabato o Domenica prendere la bambina entro le 8.30.
3) le ferie estive saranno di 15 giorni a testa da comunicarsi almeno entro la fine del mese di aprile, durante il periodo estivo frequenterà il centro estivo scelto dai genitori ed il costo sarà Per_1 dimidiato tra le parti.
4) l'Assegno unico al 50% continuerà a versarsi in un fondo (così come da separazione e poi divorzio);
5) accertare e dichiarare il diritto al mantenimento di euro 400,00 per la minore da versarsi Per_1 entro il 5 di ogni mese e la corresponsione delle spese straordinarie entro la fine di ogni mese.
6) Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella saranno suddivise al 70% da versarsi dal padre e 30% dalla madre in virtù dell'importante disvalore economico/reddituale tra le parti.
7) Le spese relative alla mensa, così come da precedente accordo, e quelle relative al centro estivo dovranno essere dimidiate tra le parti.
In subordine
1) La bambina viene affidata ad entrambi i genitori, il collocamento e la residenza presso la madre e frequenterà il padre con le seguenti modalità: durante i mesi con orario invernale, il riparto di frequentazione della minore seguirà il seguente regime:
- La minore trascorrerà con il padre tutte le giornate di riposo previste dal suo turno di lavoro, comprensive dei relativi pernottamenti. In ogni caso, verrà garantito che trascorra almeno Per_1 due domeniche al mese con la madre, considerato che, nel periodo invernale, il padre non è mai impegnato lavorativamente nelle giornate domenicali.
Nel caso in cui, a seguito di una giornata di riposo, il padre debba riprendere servizio con turno mattutino, la minore rientrerà presso l'abitazione materna la sera precedente, comunque non oltre le ore 21:00, con i compiti scolastici già svolti, e non pernotterà quindi presso il padre.
- i libri scolastici dovranno essere scambiati al mattino entro le ore 7.15 presso l'abitazione della
Sig.ra Cancelliere, in quanto la bambina deve già essere condotta dal padre presso il Presidio scolastico mentre quando termina il turno lavorativo notturno il Sig. potrà recuperare i libri Pt_1 prima di rientrare alla propria abitazione ovviamente sempre entro le ore 7.15.
2) Per quanto riguarda i mesi estivi la minore trascorrerà con il padre tutti i giorni di riposo Per_1 previsti dal suo orario lavorativo, inclusi i relativi pernottamenti. Fanno eccezione i casi in cui, il giorno successivo al riposo, il padre sia in servizio al mattino: in tali circostanze, la bambina rientrerà dalla madre dopo cena e non pernotterà presso il padre;
durante il periodo estivo Per_1 frequenterà il centro estivo scelto dai genitori ed il costo sarà dimidiato tra le parti.
- quanto all'assegno di mantenimento che la cifra venga aumentata ad euro 450,00 oltre rivalutazione Istat, per le ragioni esposte in atti.
- l'assegno Unico, ad oggi distribuito equamente tra i genitori, sia affidato e versato unicamente alla
Signora Cancellerie, per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso condannare parte convenuta alla refusione delle spese legali del presente giudizio oltre spese generali del 15% e oneri di legge;
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Le parti si sono rivolte a questo tribunale per modificare le condizioni di collocamento e di mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...], stabilite con Persona_2 sentenza di divorzio del 3 novembre 2022. La relatrice dava atto dell'impossibilità per le parti di pervenire a una conciliazione della controversia e, ritenuto sufficiente il materiale probatorio raccolto, assegnava alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., per quanto concerne la frequentazione della minore con il genitore non collocatario e la regolamentazione delle vacanze estive, il Tribunale osserva che le parti hanno formulato domande sostanzialmente coincidenti e ritiene di disporre in conformità delle rispettive conclusioni, in quanto non contrastanti con l'ordine pubblico e le norme imperative e rispettose del principio giuridico di bigenitorialità.
Per quanto concerne le modalità di consegna del materiale scolastico, il Tribunale ritiene di dichiarare la propria incompetenza, ma di invitare in ogni caso i genitori a comportarsi con senso di cooperazione e di responsabilità nell'attuazione degli accordi raggiunti.
In assenza di accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito in conformità delle previsioni di legge.
Per quanto concerne le modalità di mantenimento della minore, il Tribunale osserva che a) la minore risulta collocata prevalentemente presso la madre e in conseguenza dei nuovi accordi delle parti trascorrerà con il padre un tempo minore rispetto a quello che trascorreva in passato;
b) il padre, disoccupato al momento del divorzio, ha ottenuto un impiego inizialmente a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, e nel 2024 ha percepito un reddito da lavoro di circa € 27 mila;
c) il padre ha recentemente cessato una relazione di convivenza;
d) la madre nel 2024 ha percepito un reddito da lavoro di circa € 23 mila;
e) la madre ha recentemente iniziato una relazione di convivenza;
f) la madre ha recentemente acquistato un immobile, percepisce una rendita da locazione ma versa una rata del mutuo stipulato per l'acquisto, la rendita risulta lievemente superiore rispetto alla rata e agli altri costi;
g) entrambe le parti hanno finanziamenti in corso;
h) i genitori percepiscono l'assegno unico nella misura della metà ciascuno. Il Tribunale, alla luce delle suesposte modifiche, ritiene di stabilire un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre in favore della madre di € 300,00 mensili rivalutabili e di suddividere la compartecipazione alle spese straordinarie per la minore nella misura della metà a carico di ciascun genitore, in conformità al protocollo in uso presso questo tribunale.
È in ogni caso fatta salva la facoltà della madre di agire per il pagamento delle rivalutazioni eventualmente maturate e non versate dal padre.
In assenza di accordo delle parti, le singole spese verranno concordate e ripartite come da protocollo del tribunale.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto dell'accordo parziale e della soccombenza reciproca, il tribunale ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 60
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dispone, in conformità degli accordi delle parti, che la minore possa Persona_2 frequentare il padre in tutti i giorni di riposo previsti dal suo orario di lavoro, con pernottamento se il giorno seguente il padre non ha il turno di lavoro del mattino, senza pernottamento e con rientro presso la madre entro le ore 21 se il giorno seguente il padre ha il turno di lavoro del mattino;
dispone altresì che durante la vigenza dell'orario di lavoro invernale la madre potrà in ogni caso stare con la minore almeno due domeniche al mese;
dispone infine che ogni modifica al predetto calendario dovrà essere espressamente concordata fra le parti e in ogni caso comunicata all'altro genitore con almeno una settimana di anticipo;
2. Dispone, in conformità degli accordi delle parti, che la minore trascorra due Persona_2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive;
dispone inoltre che i relativi periodi dovranno essere concordati fra le parti entro il 15 maggio di ciascun anno e che in caso di disaccordo sui periodi la scelta prioritaria spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
3. Invita in ogni caso i genitori a comportarsi con senso di cooperazione e di responsabilità;
4. Condanna il padre a versare alla madre € 300,00 mensili rivalutabili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore e a sostenere le spese straordinarie a lei Persona_2 necessarie in conformità del protocollo in uso presso questo tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto nella presente sentenza;
5. Conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio;
6. Compensa interamente le spese di lite.
Biella, 30/10/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore