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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 268 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Rosa Cosentino;
RICORRENTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Rita CP_1 C.F._2
De Franco;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con la convenuta, oramai cessata, dalla quale nasceva il figlio Parte_1
(30.01.2019), che a seguito di ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c di iscritto CP_1 con il numero di RGAC 295/2021, il Tribunale di Cosenza in data 22 giugno 2021, regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale ratificando il seguente
1 accordo: “l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Pt_1 collocazione presso la madre e possibilità del padre di vederlo presso i servizi sociali di
San PI in Guarano che predisporranno un calendario di incontri che tenga conto delle esigenze logistiche del resistente che vive e lavora a Catania. Le parti chiedono che venga posto a carico del papà un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili rivalutabile annualmente oltre partecipazione alle spese straordinarie in misura del
50%”, chiedeva, vista la perdita di efficacia della misura coercitiva di cui all' art. 282 ter c.p.p. del 30.01.2021 a far data dal 14.02.2023 e il riconoscimento a carico del minore, da parte della commissione medica dell'INPS, dell'invalidità di accompagnamento, la modifica dell'accordo ratificato dal Tribunale in data 22.06.2021.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti di legge e l'affido esclusivo del figlio.
Tanto premesso, va rilevato che, all'udienza del 13.11.2025, le parti sono addivenute ad un accordo, in ordine al regime delle visite, in base al quale Parte_1 potrà vedere e tenere con sé il minore per due fine settimana al mese, da
[...] comunicarsi entro il primo giorno di ogni mese. Per quanto riguarda le festività natalizie, il padre terra con sé, il minore, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, con la precisazione che il papà potrà portare con sé in Pt_1
Sicilia, per le festività, dal 2026, mentre per le imminenti festività natalizie, il soggiorno in Sicilia, sarà valutato all'esito del confronto con i terapisti di anche non Pt_1 consecutive, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno, confermando le ulteriori statuizioni in ordine al regime dell'affido e del collocamento, nonché in relazione al contributo al mantenimento del minore.
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone, a modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che potrà vedere e tenere con Parte_1 sé il figlio minore per due fine settimana al mese, da comunicarsi entro il primo giorno
2 di ogni mese. Per quanto riguarda le festività natalizie, il padre terra con sé, il minore, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, con la precisazione che il papà potrà portare con sé in Sicilia, per le festività, dal Pt_1
2026, mentre per le imminenti festività natalizie, il soggiorno in Sicilia, sarà valutato all'esito del confronto con i terapisti di anche non consecutive, da comunicare Pt_1 entro il 30 maggio di ogni anno;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 268 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Rosa Cosentino;
RICORRENTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Rita CP_1 C.F._2
De Franco;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con la convenuta, oramai cessata, dalla quale nasceva il figlio Parte_1
(30.01.2019), che a seguito di ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c di iscritto CP_1 con il numero di RGAC 295/2021, il Tribunale di Cosenza in data 22 giugno 2021, regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale ratificando il seguente
1 accordo: “l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Pt_1 collocazione presso la madre e possibilità del padre di vederlo presso i servizi sociali di
San PI in Guarano che predisporranno un calendario di incontri che tenga conto delle esigenze logistiche del resistente che vive e lavora a Catania. Le parti chiedono che venga posto a carico del papà un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili rivalutabile annualmente oltre partecipazione alle spese straordinarie in misura del
50%”, chiedeva, vista la perdita di efficacia della misura coercitiva di cui all' art. 282 ter c.p.p. del 30.01.2021 a far data dal 14.02.2023 e il riconoscimento a carico del minore, da parte della commissione medica dell'INPS, dell'invalidità di accompagnamento, la modifica dell'accordo ratificato dal Tribunale in data 22.06.2021.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti di legge e l'affido esclusivo del figlio.
Tanto premesso, va rilevato che, all'udienza del 13.11.2025, le parti sono addivenute ad un accordo, in ordine al regime delle visite, in base al quale Parte_1 potrà vedere e tenere con sé il minore per due fine settimana al mese, da
[...] comunicarsi entro il primo giorno di ogni mese. Per quanto riguarda le festività natalizie, il padre terra con sé, il minore, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, con la precisazione che il papà potrà portare con sé in Pt_1
Sicilia, per le festività, dal 2026, mentre per le imminenti festività natalizie, il soggiorno in Sicilia, sarà valutato all'esito del confronto con i terapisti di anche non Pt_1 consecutive, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno, confermando le ulteriori statuizioni in ordine al regime dell'affido e del collocamento, nonché in relazione al contributo al mantenimento del minore.
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone, a modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che potrà vedere e tenere con Parte_1 sé il figlio minore per due fine settimana al mese, da comunicarsi entro il primo giorno
2 di ogni mese. Per quanto riguarda le festività natalizie, il padre terra con sé, il minore, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, con la precisazione che il papà potrà portare con sé in Sicilia, per le festività, dal Pt_1
2026, mentre per le imminenti festività natalizie, il soggiorno in Sicilia, sarà valutato all'esito del confronto con i terapisti di anche non consecutive, da comunicare Pt_1 entro il 30 maggio di ogni anno;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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