CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3020/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5564/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240106066417000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. la decadenza per tardività della notifica;
2. il difetto di motivazione, anche in ordine ai criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonostante la regolarità della notifica.
Parte ricorrente, con atto successivo, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca dell'atto impugnato.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 25 febbraio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5564/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240106066417000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. la decadenza per tardività della notifica;
2. il difetto di motivazione, anche in ordine ai criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonostante la regolarità della notifica.
Parte ricorrente, con atto successivo, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca dell'atto impugnato.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 25 febbraio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti