CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34795 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da TO GE nato Napoli il 21/6/2004 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 28/3/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 1.8/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere IA LL;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Alessandro NO ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. 11 Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza in data 28/3/2023 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34795 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/06/2023 confermava il provvedimento del 13/3/2023 con il quale il GiIP aveva applicato nei confronti di TO GE la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'TO deducendo: violazione di legge per la mancata notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata all'indagato, presso il domicilio eletto. 3. Aggiunge, con il secondo motivo, che l'ordinanza sarebbe viziata da inosservanza di norme processuali ( in particolare art. 294 co. 6 bis c.p.p.), nella nuova formulazione introdotta dal D.Igs. 150/2022, che prescrive che l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale deve essere documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva e solo in aggiunta a questa, con riproduzione fonografica;
tale omissione, secondo quanto si desume dalla lettura combinata degli artt. 294, co. 6, c.p.p. e 141 bis c.p.p., sarebbe sanzionata con la nullità dell'atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Sul punto è sufficiente osservare che indipendentemente dalla verifica in ordine alla regolarità della notifica l'eventuale difetto della stessa, non incide sulla validità dell'atto, ma solo sul termine per proporre impugnazione, atto che nel caso di specie risulta tempestivamente proposto. 2. Anche il secondo motivo è infondato. In disparte la considerazione secondo cui eventuali irregolarità nello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non determinano l'inefficacia della misura cautelare (Sez. 2 , n.54267/2017), occorre osservare che la nuova disciplina introdotta dall'art. 9, co. 1, lett. c), D.L.vo 150/2022, in tema di documentazione dell'interrogatorio, ha interpolato l'art. 141 bis c.p.p., prevedendo "ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza , deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica". Con detta modifica dell'art. 141 bis c.p.p., si ritiene che il legislatore abbia, da un lato, inteso migliorare la qualità della documentazione degli atti processuali, superando l'assetto codicistico imperniato sulla mera verbalizzazione cartacea, dall'altro soddisfare le esigenze di speditezza del procedimento, garantendo, ad 2 un tempo, anche il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nell'atto. Detta norma, contrariamente a quanto opinato nel ricorso, appare ad avviso del collegio, di stretta interpretazione. Essa infatti impone, a pena di inutilizzabilità, la riproduzione audiovisiva come strumento ordinario di documentazione solo in presenza di determinate condizioni, per la particolare delicatezza dell'atto compiuto fuori dal contraddittorio nei confronti di persona in condizioni di particolare soggezione, mentre nel caso in cui l'interrogatorio avvenga in udienza, nel contraddittorio tra le parti, come appunto avvenuto nel caso di specie essendo stato l'TO interrogato in udienza di convalida, o quando l'interrogatorio non riguardi soggetti che si trovano in stato di detenzione, questa previsione non sia applicabile. Confortano tale lettura sia l'art. 391 c.p.p., che nel disciplinare l'udienza di convalida, non contempla né richiama le modalità di documentazione dell'interrogatorio di cui all'art. 141 bis c.p.p., sia la norma di cui all'art. 294 c.p.p. anch'esso modificato dal d.lgs. 150/2022, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 6-bis, che prevede, in tema di interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare personale, che "alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter; comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio». Quindi nei casi diversi da quelli disciplinati in via generale dall'appena illustrato art. 141-bis c.p.p., e, dunque, quando si interroghi un soggetto al quale non sia stata applicata una misura detentiva debba ordinariamente procedersi alla videoregistrazione, ma, alla luce del minor grado della costrizione subita dall'interessato in punto di libertà personale, si è ritenuto che, in caso di indisponibilità delle apparecchiature, possa procedersi alla sola fonoregistrazione. La stessa logica d'altra parte è stata adottata in relazione agli interrogatori ed ai confronti con la persona sottoposta alle indagini, ed agli interrogatori di imputato in procedimento connesso condotti dal pubblico ministero: ove l'interrogato non sia sottoposto a misura cautelare detentiva (poiché, in tal caso, troverebbe applicazione la disposizione generale dell'art. 141-bis cod. proc. pen.), detti atti sono soggetti, a norma del nuovo art. 373, comma 2-bis, cod. proc. pen., a documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, fonografica, senza necessità di procedere a trascrizione, salvo che essa 3 sia ritenuta «assolutamente indispensabile». Alla luce delle considerazioni che procedono il ricorso va rigetl:ato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LL .'"-- E),SA OS 91
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 1.8/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere IA LL;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Alessandro NO ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. 11 Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza in data 28/3/2023 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34795 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/06/2023 confermava il provvedimento del 13/3/2023 con il quale il GiIP aveva applicato nei confronti di TO GE la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'TO deducendo: violazione di legge per la mancata notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata all'indagato, presso il domicilio eletto. 3. Aggiunge, con il secondo motivo, che l'ordinanza sarebbe viziata da inosservanza di norme processuali ( in particolare art. 294 co. 6 bis c.p.p.), nella nuova formulazione introdotta dal D.Igs. 150/2022, che prescrive che l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale deve essere documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva e solo in aggiunta a questa, con riproduzione fonografica;
tale omissione, secondo quanto si desume dalla lettura combinata degli artt. 294, co. 6, c.p.p. e 141 bis c.p.p., sarebbe sanzionata con la nullità dell'atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Sul punto è sufficiente osservare che indipendentemente dalla verifica in ordine alla regolarità della notifica l'eventuale difetto della stessa, non incide sulla validità dell'atto, ma solo sul termine per proporre impugnazione, atto che nel caso di specie risulta tempestivamente proposto. 2. Anche il secondo motivo è infondato. In disparte la considerazione secondo cui eventuali irregolarità nello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non determinano l'inefficacia della misura cautelare (Sez. 2 , n.54267/2017), occorre osservare che la nuova disciplina introdotta dall'art. 9, co. 1, lett. c), D.L.vo 150/2022, in tema di documentazione dell'interrogatorio, ha interpolato l'art. 141 bis c.p.p., prevedendo "ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza , deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica". Con detta modifica dell'art. 141 bis c.p.p., si ritiene che il legislatore abbia, da un lato, inteso migliorare la qualità della documentazione degli atti processuali, superando l'assetto codicistico imperniato sulla mera verbalizzazione cartacea, dall'altro soddisfare le esigenze di speditezza del procedimento, garantendo, ad 2 un tempo, anche il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nell'atto. Detta norma, contrariamente a quanto opinato nel ricorso, appare ad avviso del collegio, di stretta interpretazione. Essa infatti impone, a pena di inutilizzabilità, la riproduzione audiovisiva come strumento ordinario di documentazione solo in presenza di determinate condizioni, per la particolare delicatezza dell'atto compiuto fuori dal contraddittorio nei confronti di persona in condizioni di particolare soggezione, mentre nel caso in cui l'interrogatorio avvenga in udienza, nel contraddittorio tra le parti, come appunto avvenuto nel caso di specie essendo stato l'TO interrogato in udienza di convalida, o quando l'interrogatorio non riguardi soggetti che si trovano in stato di detenzione, questa previsione non sia applicabile. Confortano tale lettura sia l'art. 391 c.p.p., che nel disciplinare l'udienza di convalida, non contempla né richiama le modalità di documentazione dell'interrogatorio di cui all'art. 141 bis c.p.p., sia la norma di cui all'art. 294 c.p.p. anch'esso modificato dal d.lgs. 150/2022, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 6-bis, che prevede, in tema di interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare personale, che "alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter; comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio». Quindi nei casi diversi da quelli disciplinati in via generale dall'appena illustrato art. 141-bis c.p.p., e, dunque, quando si interroghi un soggetto al quale non sia stata applicata una misura detentiva debba ordinariamente procedersi alla videoregistrazione, ma, alla luce del minor grado della costrizione subita dall'interessato in punto di libertà personale, si è ritenuto che, in caso di indisponibilità delle apparecchiature, possa procedersi alla sola fonoregistrazione. La stessa logica d'altra parte è stata adottata in relazione agli interrogatori ed ai confronti con la persona sottoposta alle indagini, ed agli interrogatori di imputato in procedimento connesso condotti dal pubblico ministero: ove l'interrogato non sia sottoposto a misura cautelare detentiva (poiché, in tal caso, troverebbe applicazione la disposizione generale dell'art. 141-bis cod. proc. pen.), detti atti sono soggetti, a norma del nuovo art. 373, comma 2-bis, cod. proc. pen., a documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, fonografica, senza necessità di procedere a trascrizione, salvo che essa 3 sia ritenuta «assolutamente indispensabile». Alla luce delle considerazioni che procedono il ricorso va rigetl:ato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LL .'"-- E),SA OS 91