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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1827/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15465/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. U250600196314 TARI 2018
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. U250600196314 TARI 2019
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. U250600196314 TARI 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna il rigetto dell'annullamento in autotutela, prot U250600196314 notificato il 29.07.25, disposto da Roma Capitale sull'istanza presentata contro gli avvisi di accertamento TARI e TEFA n.
112490077514 per un importo di € 4.986,51 più sanzioni per € 3.436, 38 ed interessi per € 441,59 relativi all'immobile in Roma Indirizzo_2, Daticatastali_1.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa avanzata da Roma Capitale ed eccepisce che l'immobile tassato è un locale gravato di servitù d'uso per le condotte condominiali ed in quanto tale esente dal tributo.
Il ricorrente eccepisce inoltre l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto non preceduto dal contraddittorio con l'Ente impositore.
Roma Capitale si costituisce in giudizio ed eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto privo di firma digitale.
Nel merito il Comune di Roma ribadisce la legittimità della pretesa anche in considerazione della mancata presentazione, da parte del ricorrente, della dichiarazione contenente la richiesta di esenzione o riduzione della TARI.
motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere, innanzitutto, che dalla comunicazione del Sigit, presente in atti, il sistema informatico della Giustizia Tributaria attesta la presentazione del ricorso in formato “pdf.p7m” e tale formato, contrariamente a quanto ritenuto da Roma Capitale, è di per sé prova della sottoscrizione digitale, rendendo superfluo accertare ulteriormente la firma in quanto il file con estensione .p7m garantisce l'avvenuta apposizione della firma digitale.
Premesso ciò, nel merito, se è vero che le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione è altrettanto vero che proprio la documentazione prodotta da parte ricorrente attesta l'inutilizzabilità dell'immobile gravato dal passaggio di condutture e servizi quali tubazioni per il riscaldamento condominiale, pozzetti di raccolta delle acque piovane e fognature anch'esse di natura condominiale, la cui presenza giustifica il mancato utilizzo e quindi l'inidoneità a produrre rifiuti.
Sul punto la Cassazione, con una recente pronuncia del 7 ottobre 2025, ha confermato che il Comune non può applicare la TARI su porzioni di immobile o locali tecnici (come vani tubazioni o vani ascensore) che, per loro natura o destinazione, sono inidonei a produrre rifiuti.
Quanto alla mancata presentazione della denuncia da parte del ricorrente ed al mancato assolvimento dell'onere di preventiva informazione, con la conseguenza che la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, la Corte evidenzia come il principio di capacità contributiva, sancito dall'articolo 53 della Costituzione, debba prevalere sulla mera formalità amministrativa.
Pertanto, anche se il regolamento comunale impone una dichiarazione preventiva per l'esenzione, la sua omissione non può gravare sul contribuente quando sono presentate prove inequivocabili che attestano l'impossibilità di produzione di rifiuti.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto.
Spese compensate in ragione della particolarità della materia contrasssegnata anche da giurisprudenza non univoca.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Giudice monocratico
NA CE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15465/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. U250600196314 TARI 2018
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. U250600196314 TARI 2019
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. U250600196314 TARI 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna il rigetto dell'annullamento in autotutela, prot U250600196314 notificato il 29.07.25, disposto da Roma Capitale sull'istanza presentata contro gli avvisi di accertamento TARI e TEFA n.
112490077514 per un importo di € 4.986,51 più sanzioni per € 3.436, 38 ed interessi per € 441,59 relativi all'immobile in Roma Indirizzo_2, Daticatastali_1.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa avanzata da Roma Capitale ed eccepisce che l'immobile tassato è un locale gravato di servitù d'uso per le condotte condominiali ed in quanto tale esente dal tributo.
Il ricorrente eccepisce inoltre l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto non preceduto dal contraddittorio con l'Ente impositore.
Roma Capitale si costituisce in giudizio ed eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto privo di firma digitale.
Nel merito il Comune di Roma ribadisce la legittimità della pretesa anche in considerazione della mancata presentazione, da parte del ricorrente, della dichiarazione contenente la richiesta di esenzione o riduzione della TARI.
motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere, innanzitutto, che dalla comunicazione del Sigit, presente in atti, il sistema informatico della Giustizia Tributaria attesta la presentazione del ricorso in formato “pdf.p7m” e tale formato, contrariamente a quanto ritenuto da Roma Capitale, è di per sé prova della sottoscrizione digitale, rendendo superfluo accertare ulteriormente la firma in quanto il file con estensione .p7m garantisce l'avvenuta apposizione della firma digitale.
Premesso ciò, nel merito, se è vero che le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione è altrettanto vero che proprio la documentazione prodotta da parte ricorrente attesta l'inutilizzabilità dell'immobile gravato dal passaggio di condutture e servizi quali tubazioni per il riscaldamento condominiale, pozzetti di raccolta delle acque piovane e fognature anch'esse di natura condominiale, la cui presenza giustifica il mancato utilizzo e quindi l'inidoneità a produrre rifiuti.
Sul punto la Cassazione, con una recente pronuncia del 7 ottobre 2025, ha confermato che il Comune non può applicare la TARI su porzioni di immobile o locali tecnici (come vani tubazioni o vani ascensore) che, per loro natura o destinazione, sono inidonei a produrre rifiuti.
Quanto alla mancata presentazione della denuncia da parte del ricorrente ed al mancato assolvimento dell'onere di preventiva informazione, con la conseguenza che la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, la Corte evidenzia come il principio di capacità contributiva, sancito dall'articolo 53 della Costituzione, debba prevalere sulla mera formalità amministrativa.
Pertanto, anche se il regolamento comunale impone una dichiarazione preventiva per l'esenzione, la sua omissione non può gravare sul contribuente quando sono presentate prove inequivocabili che attestano l'impossibilità di produzione di rifiuti.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto.
Spese compensate in ragione della particolarità della materia contrasssegnata anche da giurisprudenza non univoca.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Giudice monocratico
NA CE