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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del 4 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7873/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Ferraro del Foro di Cosenza, giusta Parte_1 procura in atti;
- Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1 funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott. Controparte_2
- Resistente -
Avente ad oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 4 novembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata premetteva di essere docente a tempo determinato e di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, nell'anno scolastico 2023/2024 in virtù di un contratto a tempo determinato di durata annuale (rectius fino al termine delle attività didattiche), e negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, in virtù di una serie di contratti brevi e saltuari;
dolendosi di essere stata esclusa in dette annualità dalla fruizione della Carta elettronica del docente, seppur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- previa
1 disapplicazione delle norme discriminatorie, accertare il diritto della ricorrente di ottenere per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 la carta docente, per l'importo complessivo di euro 2.500,00 (€500,00 x 5 anni) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi.”.
A fondamento delle spiegate domande precisava che alla medesima veniva negato il diritto ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015, per il solo fatto di essere stata assunta con contratto a tempo determinato, come da previsione normativa;
che detta situazione configurava un trattamento illegittimo e discriminatorio nei suoi riguardi, anche per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che la CGUE, nella ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 aveva statuito che “La clausola 4, punto 1, dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ,concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”; che un'interpretazione conforme al diritto UE imponeva di attribuire il diritto in parola anche a lei;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva sottolineato come la previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione dei docenti che fosse limitata solo ai docenti a tempo indeterminato introdurrebbe una palese discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo, con chiara lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, rendendo operativo un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo a scapito della formazione del personale precario;
che
2 sulla questione era intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n.
29961/2023 aveva ribadito il diritto dei docenti precari a percepire il beneficio in parola;
che, in merito alle supplenze svolte in virtù di contratti brevi e saltuari - quali quelli nella fattispecie relativi agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 - con la recente sentenza del 3.07.2025 la
CGUE aveva chiarito che era da ritenersi illegittima l'esclusione automatica dei supplenti brevi all'accesso del beneficio in parola;
che, pertanto, aveva diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica, di valore pari a € 500,00, per tutti quanti gli anni scolastici indicati in premessa.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 22 ottobre 2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale formulava le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- Controparte_1
In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre la riunione dei procedimenti 7769, 7873, 7109 7902, 7768 e
7107 ai sensi 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.; - in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244;”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 4 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente, deve respingersi la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso “per violazione dell'art. 2909 c.c. avendo la parte ricorrente già agito in giudizio”, trattandosi di domanda formulata dalla parte resistente in termini meramente ipotetici (“Ove documentato in atti”) e, comunque, mancante di concreto riscontro.
2.2. Ancora preliminarmente, deve rigettarsi la domanda di “riunione dei procedimenti 7769, 7873,
7109 7902, 7768 e 7107 ai sensi 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.”, attesa l'assoluta genericità della richiesta, dalla quale, al di là della sterile indicazione dei numeri di ruolo dei procedimenti oggetto della domanda (senza peraltro nemmeno l'indicazione dell'anno di riferimento), non può evincersi in alcun modo per quali ragioni si debba procedere con una definizione congiunta, alla quale osta in ogni caso anche la diversità dei ricorrenti nei procedimenti ivi solo genericamente indicati e la conseguente opportunità di esaminare distintamente le rispettive posizioni.
2.3. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica convenuta, atteso che la stessa appare prima facie essere infondata
3 in ragione degli anni scolastici in discussione (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025) e in considerazione della data di deposito (30.07.2025) e di notifica del ricorso
(certamente anteriore alla costituzione del avvenuta il 22.10.2025), non essendo ancora CP_1 maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del c.c..
Con la sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha chiarito che : “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.”.
Nella fattispecie, il conferimento dell'incarico di supplenza breve e saltuaria più risalente reca la data del 16.11.2020, per cui alla data del deposito e della notifica del ricorso neppure per esso (siccome per quelli che sono seguiti) può reputarsi estinto il diritto azionato dalla ricorrente, non essendo decorso il termine quinquennale ritenuto necessario.
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato, e ciò - certamente per quel che riguarda l'a.s. 2023/2024 - per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.:
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
4 cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
5 (sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3 punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo”
6 norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
3.2. Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato - pacificamente quello espletato nell'a.s. 2023/2024 - sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che la ricorrente (che ha documentato di essere allo stato ancora un soggetto interno al sistema delle docenze scolastiche, come da contratto stipulato con l'amministrazione anche per l'a.s. 2025/2026 prodotto in atti;
cfr. allegato alle note d'udienza depositate il 3.11.2025) ha espletato servizio nell'a.s. 2023/2024 dal 22.11.2023 al
30.06.2024, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o pochi mesi dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 (cfr. contratto allegato come doc. n. 4 al fascicolo di parte ricorrente).
7 La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
Tale soluzione trova del resto riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
3.3. Per quel che concerne, invece, le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4, comma 3, della l. n.
124 del 1999 appena citata - nella fattispecie conferite alla ricorrente negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (cfr. contratti allegati come doc.ti nn. 1, 2, 3 e 5 al fascicolo di parte ricorrente) - risulta fondamentale ai fini della decisione esaminare quanto recentemente (ed in contrario avviso rispetto a quanto fino a quel momento espresso dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito) stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del
3.7.2025 (causa C-268/22) nella quale, rispondendo alle questioni sollevate, ha dichiarato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui,
che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Nello specifico, si afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno
8 carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73).
Conformemente all'obiettivo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (così come recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), riguardante l'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha affermato che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
D'altra parte, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico”.
Dovendo stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da
“ragioni oggettive”, viene richiamata la costante giurisprudenza, secondo cui “la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [ordinanza del 18 maggio 2022, (Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 45, e sentenza del 20 febbraio
9 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 59 e giurisprudenza citata]”.
Nella pronuncia si ritiene, in conclusione, che “non costituisce una siffatta ragione oggettiva” la circostanza che l'attività dei docenti che effettuano supplenze brevi e saltuarie non si protragga fino al termine dell'anno scolastico e non ricomprenda attività di carattere collegiale.
In applicazione dei principi espressi nella sentenza della CGUE richiamata, va riconosciuto il diritto alla carta del docente anche in presenza di supplenze brevi e saltuarie, quali quelle effettuate da parte ricorrente negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, e ciò stante anche l'assenza di una specifica ragione oggettiva che possa in qualche modo giustificare la diversità di trattamento e che il convenuto era tenuto ad allegare e provare. CP_1
Stabilisce la Corte che non è la durata del contratto, bensì le funzioni svolte dal docente, a determinare l'insorgenza del diritto al bonus in contestazione, che va assegnato per intero anche per periodi estremamente limitati di servizio, con esclusione per la sua quantificazione del principio del pro rata temporis.
3.5. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli incarichi ricevuti negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 – per l'importo complessivo pari a € 2.500,00 -, con la condanna del convenuto agli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite, che si ritiene di compensare tra le parti in ragione di quattro quinti - e ciò in considerazione del recentissimo intervento della pronuncia n. C-268/22 del 3.7.2025 della Corte di
Giustizia, con la quale sono stati chiariti gli aspetti principali sul tema giuridico esaminato, nonché in virtù del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito sul riconoscimento della carta elettronica in caso di supplenze brevi e saltuarie prima (ma anche dopo) della citata pronuncia -, nella restante parte seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015,
10 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_3 attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n.
724/1994; dichiara compensate per quattro quinti le spese del giudizio, che nel resto pone a carico del
[...]
e liquida in favore di in complessivi € 205,90 per Controparte_1 Parte_1 compensi, oltre rimborso del C.U. e oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di pare ricorrente, avv. Damiano
Ferraro, dichiaratosi antistatario.
Catania, 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA EN
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