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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/10/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
N. R.G. 2772/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
AR Massera Presidente
Marco Valecchi Giudice
Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LA FR
RICORRENTE
contro
, (C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
UA OB
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO Conclusioni:
come da verbale d'udienza del 6.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in Ciampino il 15.06.2002, dalla cui unione è nata Controparte_1
la figlia il 31.07.2007, ha agito in giudizio al fine di Persona_1
ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via provvisoria ed urgente ex art. 473 bis n. 15 c.p.c., disporre, con Decreto immediatamente esecutivo: - l'affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1
presso il padre. In via temporanea ed urgente ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., disporre: - l'affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1
presso il padre. - Disporre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, per il mantenimento della figlia , l'assegno mensile che il Per_1
Tribunale riterrà congruo ed adeguato in ragione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, da rivalutarsi annualmente in base all'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal provvedimento di collocazione presso il padre, anche ove assunto in via provvisoria, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie come determinate nello specifico Protocollo del Tribunale di
Velletri. - Disporre, in merito alle modalità di visita di con la madre, Per_1
che le stesse vengano liberamente concordate tra loro, essendo quasi Per_1
diciassettenne, ovvero, in subordine, l'applicazione di quanto previsto nell'allegato Piano genitoriale. - Nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere ai rispettivi bisogni. Nel merito: - Dichiarare la separazione
Pag. 2 di 6 personale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale. -
Disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso Per_1
il padre. - Disporre, in merito alle modalità di visita di con la madre, Per_1
che le stesse vengano liberamente concordate tra loro, essendo quasi Per_1
diciassettenne, ovvero, in subordine, l'applicazione di quanto previsto nell'allegato Piano genitoriale. - Disporre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, per il mantenimento della figlia , l'assegno Per_1
mensile che il Tribunale riterrà congruo ed adeguato in ragione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, da rivalutarsi annualmente in base all'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal provvedimento di collocazione presso il padre, anche ove assunto in via provvisoria, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie, come determinate nello specifico Protocollo del
Tribunale di Velletri. - Ferma la richiesta di addebito ed in subordine, nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere ai rispettivi bisogni. - Disporre l'annotazione del provvedimento di separazione nell'atto di matrimonio. - Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.”
Il ricorrente ha dedotto che tra le parti sia intervenuta una crisi insanabile, nonché di aver scoperto, nel corso del 2023, che la moglie avesse intrattenuto una relazione extraconiugale con tale;
che, nonostante Per_2
egli abbia provato a ricucire il rapporto, ricorrendo anche all'aiuto psicoterapico, l'infedeltà della coniuge si è protratta;
che, per evitare ulteriori sconvolgimenti, egli ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale,
Pag. 3 di 6 ricevendo per contro dalla resistente continui messaggi e molestie. Egli ha chiesto il collocamento della figlia in via prevalente presso di sé. Per_1
La resistente, costituitasi, ha recisamente contestato la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, denunziando, a sua volta, che la crisi coniugale sia stata imputabile alle mancanze affettive del marito, il quale oltre ad averla trascurata, l'avrebbe altresì denigrata. Si è opposta al collocamento prevalente della minore presso il padre e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e e, in via riconvenzionale, Controparte_1 Parte_1
stabilire l'addebito a carico del marito, e prevedere che i predetti coniugi vivano separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- poiché il marito si è già allontanato illegittimamente dalla casa coniugale, dare atto di tale circostanza e disporre un termine per il ritiro da parte dello stesso degli ultimi effetti personali del medesimo rimasti in casa;
- disporre l'affido condiviso tra i genitori della figlia minore , con collocamento Per_1
principale della stessa presso la madre, nella casa coniugale sita in
Ciampino (RM), Viale J.K. Kennedy n.2; - disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Ciampino (RM), Viale J.K. Kennedy n.2 alla IG.ra
, con quanto in essa contenuto;
-stabilire a carico del IG. CP_1
, e in favore della IG.ra , il pagamento di un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per la stessa di € 200,00, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat;
-stabilire a carico del IG. il pagamento di un assegno di mantenimento Parte_1
per la figlia minore pari a € 600,00, da versare alla moglie entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat;
stabilire la frequentazione della figlia minore , da parte del padre, come da Per_1
Pag. 4 di 6 piano genitoriale allegato (All.38); -porre a carico dei coniugi, a causa della disparità dei redditi, le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative e di abbigliamento afferenti la figlia minore , Per_1
come da protocollo del 30.05.2015 vigente nell'intestato Tribunale, nella misura del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie”.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed ascoltata la minore, sono stati adottati i provvedimenti provvisori.
Attualmente il procedimento è in istruttoria.
All'udienza del 6.10.2025 le parti, di comune accordo, hanno chiesto pronunciarsi la sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Entrambi i coniugi hanno richiesto l'addebito e il contegno processuale, altamente conflittuale, è emblematico dell'impossibilità del ripristino dell'unione familiare, irreversibilmente compromessa.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Ciampino il 15.06.2002 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 33, parte II, serie A, anno 2002).
Pag. 5 di 6 - Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Velletri, lì 06/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Angelo Baffa AR Massera
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
N. R.G. 2772/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
AR Massera Presidente
Marco Valecchi Giudice
Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LA FR
RICORRENTE
contro
, (C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
UA OB
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO Conclusioni:
come da verbale d'udienza del 6.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in Ciampino il 15.06.2002, dalla cui unione è nata Controparte_1
la figlia il 31.07.2007, ha agito in giudizio al fine di Persona_1
ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via provvisoria ed urgente ex art. 473 bis n. 15 c.p.c., disporre, con Decreto immediatamente esecutivo: - l'affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1
presso il padre. In via temporanea ed urgente ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., disporre: - l'affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1
presso il padre. - Disporre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, per il mantenimento della figlia , l'assegno mensile che il Per_1
Tribunale riterrà congruo ed adeguato in ragione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, da rivalutarsi annualmente in base all'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal provvedimento di collocazione presso il padre, anche ove assunto in via provvisoria, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie come determinate nello specifico Protocollo del Tribunale di
Velletri. - Disporre, in merito alle modalità di visita di con la madre, Per_1
che le stesse vengano liberamente concordate tra loro, essendo quasi Per_1
diciassettenne, ovvero, in subordine, l'applicazione di quanto previsto nell'allegato Piano genitoriale. - Nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere ai rispettivi bisogni. Nel merito: - Dichiarare la separazione
Pag. 2 di 6 personale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale. -
Disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso Per_1
il padre. - Disporre, in merito alle modalità di visita di con la madre, Per_1
che le stesse vengano liberamente concordate tra loro, essendo quasi Per_1
diciassettenne, ovvero, in subordine, l'applicazione di quanto previsto nell'allegato Piano genitoriale. - Disporre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, per il mantenimento della figlia , l'assegno Per_1
mensile che il Tribunale riterrà congruo ed adeguato in ragione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, da rivalutarsi annualmente in base all'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal provvedimento di collocazione presso il padre, anche ove assunto in via provvisoria, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie, come determinate nello specifico Protocollo del
Tribunale di Velletri. - Ferma la richiesta di addebito ed in subordine, nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere ai rispettivi bisogni. - Disporre l'annotazione del provvedimento di separazione nell'atto di matrimonio. - Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.”
Il ricorrente ha dedotto che tra le parti sia intervenuta una crisi insanabile, nonché di aver scoperto, nel corso del 2023, che la moglie avesse intrattenuto una relazione extraconiugale con tale;
che, nonostante Per_2
egli abbia provato a ricucire il rapporto, ricorrendo anche all'aiuto psicoterapico, l'infedeltà della coniuge si è protratta;
che, per evitare ulteriori sconvolgimenti, egli ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale,
Pag. 3 di 6 ricevendo per contro dalla resistente continui messaggi e molestie. Egli ha chiesto il collocamento della figlia in via prevalente presso di sé. Per_1
La resistente, costituitasi, ha recisamente contestato la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, denunziando, a sua volta, che la crisi coniugale sia stata imputabile alle mancanze affettive del marito, il quale oltre ad averla trascurata, l'avrebbe altresì denigrata. Si è opposta al collocamento prevalente della minore presso il padre e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e e, in via riconvenzionale, Controparte_1 Parte_1
stabilire l'addebito a carico del marito, e prevedere che i predetti coniugi vivano separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- poiché il marito si è già allontanato illegittimamente dalla casa coniugale, dare atto di tale circostanza e disporre un termine per il ritiro da parte dello stesso degli ultimi effetti personali del medesimo rimasti in casa;
- disporre l'affido condiviso tra i genitori della figlia minore , con collocamento Per_1
principale della stessa presso la madre, nella casa coniugale sita in
Ciampino (RM), Viale J.K. Kennedy n.2; - disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Ciampino (RM), Viale J.K. Kennedy n.2 alla IG.ra
, con quanto in essa contenuto;
-stabilire a carico del IG. CP_1
, e in favore della IG.ra , il pagamento di un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per la stessa di € 200,00, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat;
-stabilire a carico del IG. il pagamento di un assegno di mantenimento Parte_1
per la figlia minore pari a € 600,00, da versare alla moglie entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat;
stabilire la frequentazione della figlia minore , da parte del padre, come da Per_1
Pag. 4 di 6 piano genitoriale allegato (All.38); -porre a carico dei coniugi, a causa della disparità dei redditi, le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative e di abbigliamento afferenti la figlia minore , Per_1
come da protocollo del 30.05.2015 vigente nell'intestato Tribunale, nella misura del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie”.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed ascoltata la minore, sono stati adottati i provvedimenti provvisori.
Attualmente il procedimento è in istruttoria.
All'udienza del 6.10.2025 le parti, di comune accordo, hanno chiesto pronunciarsi la sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Entrambi i coniugi hanno richiesto l'addebito e il contegno processuale, altamente conflittuale, è emblematico dell'impossibilità del ripristino dell'unione familiare, irreversibilmente compromessa.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Ciampino il 15.06.2002 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 33, parte II, serie A, anno 2002).
Pag. 5 di 6 - Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Velletri, lì 06/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Angelo Baffa AR Massera
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