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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/07/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1590 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1590 /2025 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FAUSTINI FABRIZIO;
APPELLANTE contro
, contumace;
Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
Oggetto appello avverso ordinanza, pubblicata in data 14/02/2025, emessa dal
Tribunale di Frosinone, G.U. dott. Francesco Ferdinandi, a definizione del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. iscritto al ruolo del Tribunale di
Frosinone RG n. 2869/2022 Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 702 bis cpc ha agito in primo grado nei confronti Parte_1
di e chiesto dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto Controparte_1
preliminare di compravendita in conseguenza della diffida ad adempiere ex art. 1454
c.c. e per gli effetti previsti nella clausola risolutiva espressa;
in via subordinata, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'acquirente, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare ex art. 1453 c.c.; in ogni caso, con condanna della resistente al rilascio del locale commerciale e al risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile.
Il procedimento si è svolto nel contraddittorio delle parti ed all'esito la domanda è stata respinta.
Ha proposto appello e concluso come in atti. Parte_1
L'appellata non si è costituita.
Con nota depositata in data 16/6/25, l'appellante ha rinunziato agli atti del giudizio di appello e dedotto che le parti avevano raggiunto una intesa transattiva.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del procedimento.
Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c., rimanendo ferma la già pronunciata sentenza di I grado.
Infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04-2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-08-1999,
n. 8387). Nulla per le spese del giudizio di appello, stante la contumacia della parte appellata
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza pubblicata in data 14/02/2025, ed emessa dal Tribunale di Frosinone così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
b) nulla per le spese del giudizio di appello.
Roma 16/7/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1590 /2025 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FAUSTINI FABRIZIO;
APPELLANTE contro
, contumace;
Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
Oggetto appello avverso ordinanza, pubblicata in data 14/02/2025, emessa dal
Tribunale di Frosinone, G.U. dott. Francesco Ferdinandi, a definizione del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. iscritto al ruolo del Tribunale di
Frosinone RG n. 2869/2022 Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 702 bis cpc ha agito in primo grado nei confronti Parte_1
di e chiesto dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto Controparte_1
preliminare di compravendita in conseguenza della diffida ad adempiere ex art. 1454
c.c. e per gli effetti previsti nella clausola risolutiva espressa;
in via subordinata, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'acquirente, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare ex art. 1453 c.c.; in ogni caso, con condanna della resistente al rilascio del locale commerciale e al risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile.
Il procedimento si è svolto nel contraddittorio delle parti ed all'esito la domanda è stata respinta.
Ha proposto appello e concluso come in atti. Parte_1
L'appellata non si è costituita.
Con nota depositata in data 16/6/25, l'appellante ha rinunziato agli atti del giudizio di appello e dedotto che le parti avevano raggiunto una intesa transattiva.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del procedimento.
Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c., rimanendo ferma la già pronunciata sentenza di I grado.
Infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04-2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-08-1999,
n. 8387). Nulla per le spese del giudizio di appello, stante la contumacia della parte appellata
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza pubblicata in data 14/02/2025, ed emessa dal Tribunale di Frosinone così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
b) nulla per le spese del giudizio di appello.
Roma 16/7/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo